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Di Mariagrazia Airoldi - DSGA

Il CIG è stato istituito per permettere la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni; nella fase di avvio della fatturazione elettronica, molte istituzioni scolastiche si sono viste costrette a rifi utare molte fatture in quanto i fornitori non avevano provveduto ad inserire il citato CIG, impedendo di fatto alle stesse di procedere con la liquidazione. SIDI ha implementato la piattaforma per la fatturazione elettronica, dando la possibilità di inserire manualmente il CIG, ove mancante. Vediamo come.

Il codice CIG (codice identifi cativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG della AVCP con tre funzioni principali:

• una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio, di cui all’art. 7 del Codice dei contratti e successive deliberazioni dell’Autorità, per consentire l’identifi cazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti;

• una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell’Autorità, derivante dal sistema di fi nanziamento dettato dall’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall’articolo 8, comma 12, del Codice;

• una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affi da al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni fi nanziarie degli affi damenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affi damento stesso. Il CIG è stato infatti istituito dall'articolo 3 della Legge 136/2010 per permettere la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione. Va richiesto dal responsabile del procedimento all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici prima dell'inizio della gara d'appalto e va inserito nel bonifi co di pagamento, pena sanzioni che possono arrivare fi no al 10% dell'importo della transazione. Il Legislatore ha introdotto le disposizioni in tema di tracciabilità dei fl ussi fi nanziari per contrastare la criminalità organizzata e le infi ltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante le seguenti azioni: • anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica; • rendere trasparenti le operazioni fi nanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui fl ussi fi nanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche. La tracciabilità non è dunque uno strumento di monitoraggio dei fl ussi fi nanziari, bensì un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infi ltrazioni delle mafi e nell’economia legale. La normativa di riferimento sulla tracciabilità dei fl ussi fi nanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi è contenuta nei seguenti articoli: • nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modifi cato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010; • nell’articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni;

nell’articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3. Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fi ni della tracciabilità le seguenti fattispecie: • i contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del Codice); • i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del Codice); • i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del Codice); • i contratti di lavoro temporaneo (Legge 24 giugno 1997 n. 196); • gli appalti di cui all’articolo 19, comma 2, del Codice; • gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 25 del Codice; • il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente; • l’amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 125, comma 3 del Codice; • gli affi damenti diretti a società in house; • i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate; • gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori; • gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego); • le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d’appalto); • l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone i condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero fi nalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi det. 4/2011, par. 4.6); • le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento; • i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.11); • i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale; • i contratti dell’Autorità giudiziaria non qualifi cabili come contratti di appalto. Il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il decreto Ministero Economia e Finanze n.55 del 3 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Uffi ciale n. 118 del 22 maggio 2013 - “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244” - che rende operative le regole tecniche per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso le PA e che ha fi ssato l’obbligo di fatturazione elettronica verso le Istituzioni Scolastiche, con decorrenza 6 giugno 2014. L’articolo 1, comma 209 citato dispone che «l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche […], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica».

L’automatizzazione delle attività di fatturazione, che precedentemente venivano effettuate dagli operatori in occasione delle singole transazioni commerciali, oltre a limitare l’incidenza di comportamenti difformi, garantisce la certezza della data in cui sorge l’obbligazione di pagamento e, quindi, l’individuazione della competenza economica di ogni transazione, la corretta associazione delle operazioni alle specifi che voci del piano dei conti e l’attribuzione ai centri di costo ai fi ni della contabilizzazione dei costi sostenuti dalle amministrazioni. Nel complesso, l’innovazione garantisce un miglioramento qualitativo dell’intero impianto di contabilità economico-patrimoniale dello Stato. Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante data l’importanza attribuita a tale forma di rilevazione contabile sia dalle norme nazionali sia nei contesti internazionali. L’uscita del Decreto Legge “IRPEF” (art. 25 del Decreto e lett. m) e n. dell’art. 42) porta alcune modifi che sulla nascitura fatturazione elettronica verso la PA. Diviene infatti obbligatorio l'inserimento nel Tracciato Fattura PA, che rappresenta lo standard con cui gestire le Fatture Elettroniche inviate alle PA, di alcune informazioni, con il fi ne di assicurare la tracciabilità dei pagamenti. Questi campi devono ora essere riportati all'interno delle Fatture emesse verso le Pubbliche Amministrazioni e sono (i) il Codice Informativo di Gara (CIG) e (ii) il Codice Unico di Progetto (CUP). Sono naturalmente escluse da questo obbligo le fatture che già per normativa non richiedono tali codici, ossia quelle sopra indicate. Questa modifi ca ha impattato fi n da subito sulle fatture elettroniche che vengono inviate tramite il Sistema di Interscambio, con impossibilità, per le PA, di procedere al pagamento delle Fatture Elettroniche che, dovendoli riportare, non presentano CIG e CUP. Questa nuova modifi ca porta con sé risvolti postivi perché le informazioni su CIG e CUP risultano fondamentali proprio per i processi di verifi ca, riconciliazione e approvazione al pagamento delle fatture che le stesse Pubbliche Amministrazioni effettuano. Inoltre, solo le fatture che riportano le informazioni di invio, quelle di ricezione e il Codice CIG possono essere acquisite dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio automatico delle certifi cazioni dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni.

Un fattore non trascurabile, a potenziale vantaggio del fornitore che, con il proprio credito certifi cato, può accedere ad anticipi ed evitare i ritardi sui tempi di pagamento delle PA. L’obbligo della fatturazione elettronica e le signifi cative novità in tema di funzioni e le modalità di utilizzo della piattaforma per la certifi cazione dei crediti (PCC) hanno modifi cato il complesso impianto delle relazioni economico-fi nanziarie tra amministrazioni ed imprese. Si va verso un sistema di gestione integrata del ciclo passivo della PA, in grado di tenere sotto controllo tutte le fasi del processo di spesa. Tuttavia, nella fase di avvio della fatturazione elettronica, molte istituzioni scolastiche si sono viste costrette a rifi utare molte fatture in quanto i fornitori non avevano provveduto ad inserire il citato CIG, impedendo di fatto alle stesse di procedere con la liquidazione. Per ovviare questo inconveniente il sistema SIDI ha implementato la piattaforma per la fatturazione elettronica, dando la possibilità di inserire manualmente il CIG, ove mancante. Questa procedura, che non deve diventare prassi per le istituzioni scolastiche, permette tuttavia di regolarizzare il processo e quindi di accettare il documento pervenuto, creando il minor disagio possibile ai fornitori. Infatti, anche per le imprese fornitrici l’introduzione dell'obbligo della fattura elettronica non è stato privo di impatti, per i profi li di organizzazione interna, di adeguamento dei sistemi di contabilità e di potenziamento dei sistemi informativi. Tali oneri vanno considerati a fronte dei benefi ci in termini di effi cienza di tempi di pagamento e di trasparenza della gestione pubblica. Come per le amministrazioni, anche il mondo delle imprese presenta diversi gradi di complessità organizzativa, si va dalle grandi imprese del settore dei servizi con strutture informatiche interne in grado di reggere l’impatto dell’innovazione sino a fornitori con un’organizzazione minima, per i quali diventa essenziale il supporto delle associazioni di categoria ovvero il ricorso a forme di collaborazione nella gestione delle operazioni di fatturazione. Il mercato progressivamente prenderà confi denza con il nuovo strumento e con le nuove regole; in questa fase è essenziale un dialogo costante tra fornitori e amministrazioni per raggiungere l’obiettivo condiviso del pagamento dei debiti nei tempi normativamente previsti. La fatturazione elettronica, la piattaforma per la certifi cazione dei crediti, l’applicazione dei nuovi rincipi contabili per gli enti territoriali rappresentano strumenti e modalità di intervento diversi ma interconnessi, tutti orientati al perseguimento di un obiettivo unitario di maggiore trasparenza, chiarezza, conoscibilità dei diversi fenomeni che interessano la fi nanza pubblica e che in questa fase, una volta a regime, consentiranno di gestire con maggiore consapevolezza i tempi di pagamento dei debiti.

 

Pubblicata il 22 ottobre 2014

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