Logo Pais

Di Mario Paladini - ex DSGA, Presidente onorario FNADA

Proseguiamo il viaggio nelle competenze degli organi collegiali iniziato nel precedente numero, nel quale abbiamo trattato della elezione per il rinnovo degli organi collegiali. La presente trattazione desidera invece approfondire la parte dedicata alla loro costituzione, il loro funzionamento, come si compongano e il loro ruolo nella gestione delle scuole.

Consiglio di interclasse e di classe

L'art. 9 del DPR 416/74 defi nisce il Consiglio di interclasse e di classe per la scuola elementare e media e ne stabilisce la composizione e le competenze.

Il Consiglio di interclasse è composto dal Dirigente Scolastico, dai maestri di classi parallele, o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, da un genitore per ogni singola classe. Il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Consiglio di classe della scuola media è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da tutti i docenti della classe, da quattro genitori e da tre studenti lavoratori (se presenti). Il Consiglio di classe della scuola secondaria superiore è composto dal Dirigente Scolastico, che riveste anche lacarica di Presidente, da tutti i docenti della classe, da due genitori e da due studenti. I Consigli suddetti si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, per: formulare proposte al collegio dei docenti sull'azione educativa e didattica e sulle iniziative di sperimentazione; agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni; esprimere parere sui libri di testo. Il Consiglio di classe e di interclasse si riunisce con la sola presenza dei docenti per la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, per la valutazione periodica e fi nale degli alunni, per eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, già attribuiti ai soppressi Consigli di valutazione (art. 6 Legge 11/10/1997 n. 748), per verifi care l'andamento didattico.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte, su designazione del Dirigente Scolastico, da uno dei docenti membri del Consiglio stesso. Il Consiglio è convocato dal Dirigente Scolastico. I membri eletti durano in carica un anno. Successivamente all'entrata in vigore dei Decreti Delegati sono state emanate alcune circolari e la Legge 14/1/1975 n. 1 che defi nivano l'orario di convocazione, le modalità di programmazione e convocazione, i requisiti per la delega a presiedere il Consiglio di classe e di interclasse. Diverse Ordinanze Ministeriali hanno poi regolamentato alcuni aspetti del funzionamento del Consiglio di classe o di interclasse. Il Consiglio di interclasse e di classe, hanno il compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Fra i compiti del Consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

Consiglio di interclasse, di intersezione e di classe

– Proroga Secondo l’art. 50 dell’OM 215/91 i rappresentanti dei genitori e degli studenti nelle scuole secondarie di secondo grado, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità, continuano a far parte, fi no all'insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di interclasse o del Consiglio della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi

Consiglio di circolo o di istituto

Il Consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofi nanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi fi nanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti. Inoltre il Consiglio di circolo o di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei Consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifi ci scolastici.

Composizione

Il Consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fi no a 500 alunni è costituito da 14 membri così suddivisi:

- n. 6 rappresentanti del personale insegnante;

- n. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;

- n. 1 rappresentante del personale ATA;

- il Dirigente Scolastico.

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni il Consiglio è costituito da 19 membri così suddivisi:

- n. 8 rappresentanti del personale insegnante;

- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;

- n. 2 rappresentanti del personale ATA;

- il Dirigente Scolastico.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a 3 e a 4 e sono sostituiti nel Consiglio da altrettanti rappresentanti eletti degli studenti. La C.M. 16/4/1975 n. 105 prevede che il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi come per il Presidente fra i genitori che compongono il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. L'art. 2 della Legge 14/1/1975 n. 1 prevede che gli studenti componenti il Consiglio di Istituto che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui all'art. 6 primo e secondo comma lettera b) del DPR 416/74. Il Consiglio di istituto è l'organo collegiale di governo dell'Istituzione Scolastica, dura in carica tre anni ed è rappresentativo di tutte le categorie della scuola che ne eleggono i componenti stessi.

 La sola componente alunni dura in carica un solo anno. Il Consiglio è presieduto da un genitore eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione è eletto a maggioranza relativa. Le riunioni del Consiglio di circolo o di istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affi date dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Funzioni ed attività

Gli Organi collegiali della scuola sono stati istituiti nel 1974 al fi ne di realizzare la partecipazione alla vita attiva della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica (DPR 416/74). Tutte le Amministrazioni Pubbliche, comprese le scuole, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro o quanto disposto dal D.Lgs. 165/2001, art. 4, c. 4. (ex art. 3, D.Lgs. 29/93). In base a tale principio: 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, defi nendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifi cano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti (D.Lgs. 165/01, art. 4, c. 1). 2. Nella scuola il Consiglio di istituto si confi gura come l'organo di indirizzo e controllo e il Dirigente Scolastico come l'organo di gestione (D.Lgs. 165/01, art. 4, c. 2). Con l'introduzione dell'autonomia ogni Istituzione Scolastica predispone il POF con la partecipazione di tutte le componenti (DPR 275/99, art. 3, c. 1). Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità (DPR 275/99, art. 16, c. 5). a. Spetta al Consiglio di Istituto la più importante funzione di indirizzo per la determinazione del POF, prima della sua elaborazione: la defi nizione degli orientamenti generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione (DPR 275/99, art. 3, c. 3). Su questa base, il POF viene elaborato dal Collegio Docenti per la parte didattica. b. Il Dirigente Scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio (DPR 275/99, art. 3, c. 3, 4). c. Il POF è infi ne adottato dal Consiglio di istituto, che ne verifi ca la coerenza con i propri indirizzi impartiti all'inizio del percorso. Il D.I. n. 44\2001 prevede le seguenti attribuzioni:

• Deliberazione del Programma Annuale Ai sensi degli artt. 2 e 8, D.L. 01/02/2001, n. 44, il Consiglio di Istituto delibera il programma annuale entro: 1. 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (termine ordinatorio) 2. 14 febbraio dell'anno di riferimento (termine perentorio) Il programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico, che lo accompagna con apposita relazione, e proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio d'istituto. Nella relazione il Dirigente Scolastico illustrata gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del POF, i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma e quelli del precedente esercizio fi nanziario. Verifi ca del Programma Annuale Entro il 30 giugno, il Consiglio di istituto ha l'obbligo di verifi care lo stato di attuazione del programma e le disponibilità fi nanziarie dell'istituto, in tempo per conoscere la situazione di fatto per l'inizio del nuovo anno scolastico.

Modifi ca del Programma Annuale

Il Consiglio di istituto, su proposta della giunta esecutiva o del Dirigente (D.L. 44/01, art. 6) e con deliberazione motivata, può disporre delle modifi che qualora sia necessario:

• variare lo stanziamento dei progetti/attività per un importo superiore al 10% rispetto a quello iniziale,

• variare a seguito di nuove o maggiori entrate non fi nalizzate,

• nel caso di utilizzazione della Disponibilità fi nanziaria da programmare (Z01),

• nel caso venga inserito nel programma annuale un nuovo progetto.

In questi casi si segue l'iter completo: il Direttore SGA predispone il modello B (nuovo o variato), il Dirigente Scolastico predispone la modifi ca, la giunta esecutiva la propone al Consiglio di istituto e quest'ultimo approva la variazione al Programma Annuale.

• Approvazione del Conto consuntivo

L'approvazione del conto consuntivo, che viene sottoposto a delibera del Consiglio di istituto entro il 30 aprile, è un importante momento di verifi ca e controllo dell'attività svolta. Il Conto consuntivo, è predisposto dal Direttore SGA secondo le modalità indicate all'articolo 18, D.I. 44/01. È sottoposto dal Dirigente all'esame del Collegio dei Revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La relazione del Dirigente Scolastico è un documento tecnico-politico fi nalizzato a rendere conto dell'impiego delle risorse fi nanziarie, didattiche, organizzative, secondo i principi di effi cienza, effi cacia, economicità, dei risultati raggiunti e del coordinamento con il contesto territoriale.

• Svolgimento dell’attività negoziale

Il Consiglio di istituto non ha più competenza nell'attività negoziale (esempio acquisto di beni e servizi) in quanto la competenza è del dirigente. Nell'ambito dell'attività negoziale il Consiglio di istituto delibera (art. 33, comma 1, D.L. 44/2001) solo ed esclusivamente in ordine: a. alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; b. alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio; c. all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; d. ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modifi cazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifi ca, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; e. all'adesione a reti di scuole e consorzi; f. all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; g. alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; h. all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'art. 34, comma 1; i. all'acquisto di immobili. Al Consiglio di istituto spettano anche le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali (art. 33, comma 2, D.L. 44/2001):

• contratti di sponsorizzazione;

• contratti di locazione di immobili;

• utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; • convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

• alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

• acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

• contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

• partecipazione a progetti internazionali.

I rapporti tra Dirigente Scolastico e Consiglio di istituto La scuola, ancorché sia anche un uffi cio pubblico, è soprattutto un’istituzione culturale, in cui operano, con ruoli istituzionali e comportamentali diversi, soggetti eterogenei (docenti, genitori, studenti ecc.); la precisa ricostruzione del ruolo svolto attualmente dal Dirigente scolastico non può pertanto prescindere dalla problematica dell'individuazione delle sfere di competenza dei diversi soggetti presenti nella realtà scolastica. A livello legislativo, la problematica del rapporto con le competenze degli organi collegiali è formalmente risolta dall'art. 25 del D.Lgs. 165 del 2001 che, nell'attribuire ai Dirigenti Scolastici “autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane”, garantisce però il rispetto delle “competenze degli organi collegiali scolastici”; è quindi evidente il carattere non esclusivo ma limitato delle competenze del Dirigente Scolastico che trovano un limite nelle competenze degli organi collegiali.

Del resto, il rispetto delle attribuzioni degli organi collegiali da parte del Dirigente è previsto anche dall'art. 16, c. 2 del DPR n. 275 del 1999 e per di più, in un contesto generale che attribuisce agli organi collegiali, oltre che al Dirigente scolastico, il compito di garantire “l'effi cacia dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche nel quadro delle norme che ne defi niscono competenze e composizione”.

Ove ve ne fosse ancora bisogno, il rispetto delle attribuzioni degli organi collegali è poi garantito anche dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti Scolastici dell’11 aprile 2006 che all’art. 2, c. 1 recita “Il Dirigente Scolastico, in coerenza con il profi lo delineato nell'art. 25 del D.Lgs. 165/2001 e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e di quelle attribuite dall’art. 3 del DPR n. 275/99, assicura il funzionamento generale dell'unità scolastica, nella sua autonomia funzionale entro il sistema di istruzione e formazione, promuove e sviluppa l'autonomia sul piano gestionale e didattico, promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie”. In base al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro (D.Lgs. 165/2001, art. 4, c. 4), il Regolamento amministrativo contabile delinea una chiara divisione dei ruoli e delle competenze fra Consiglio di istituto e Dirigente Scolastico.

Al Consiglio di istituto competono funzioni di indirizzo politico-amministrativo: - la defi nizione degli obiettivi e delle scelte programmatiche (POF e Programma annuale) - la verifi ca dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione rispetto agli indirizzi impartiti, grazie alla relazione del Dirigente al consuntivo. - solo gli interventi nell'attività negoziale previsti dall'ari. 33, D.L. 44/01. Al Dirigente Scolastico spettano autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, di cui al D.Lgs. 165/2001, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali (DPR 275/99, art. 16), secondo una visione sistemica ed una regia unitaria. Ha perciò competenza nell'attività gestionale legata all'attuazione del POF, del programma annuale e lo svolgimento dell'attività negoziale. Al fi ne di garantire la più ampia informazione e un effi cace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della Istituzione Scolastica, il Dirigente presenta periodicamente al Consiglio di istituto una motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa (D.Lgs. 165/2001, art. 25, c. 6). Rapporti tra i membri del Consiglio Tra i membri del Consiglio non intercorre nessun rapporto di gerarchia: tutti i componenti sono su uno stesso piano di uguaglianza giuridica. Il funzionamento La Legge 11/10/1977 n. 748 si occupa di defi nire alcuni problemi organizzativi. L'art. 2 stabilisce che alle sedute dei Consigli di circolo e di istituto possano assistere le categorie di personale rappresentato nel Consiglio stesso. È previsto ancora all'art. 2 che i Consigli di istituto stabiliscano nel loro regolamento le modalità di ammissione alle sedute anche in relazione alla capienza ed idoneità dei locali disponibili. All'art. 3 in particolare prevede che alle sedute dei Consigli di circolo e di istituto non possa essere ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti le persone.

Il Consiglio è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 del DPR n. 416/74). Per la validità dell’adunanza del Consiglio è richiesta la metà più uno dei componenti in carica in quanto la maggioranza prevista dall’art. 28 del DPR n. 416/74 deve essere calcolata appunto sul numero dei membri rimasti in carica (telex min. n. 2744/79 al Provveditorato di Treviso). La C.M. 16/4/1975 n. 105 fi ssa le modalità di convocazione del Consiglio di circolo o di istituto. La prima convocazione del Consiglio, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Dirigente Scolastico, è disposta dal Dirigente stesso.

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Gli atti del Consiglio sono pubblici e la pubblicità degli stessi deve avvenire mediante affi ssione in apposito albo di circolo o istituto della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L'affi ssione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. I rappresentanti degli studenti, purché non abbiano perduto i requisiti di eleggibilità, continuano a far parte del Consiglio d'istituto fi no all'insediamento dei nuovi eletti.

Il Ministero con Nota n. 369 del 7/3/1981 ha chiarito un importante aspetto in merito al regolare funzionamento del Consiglio d'istituto. In essa viene ribadito che, nel caso in cui venga meno la componente dei genitori e non si possa procedere alle surroghe per esaurimento delle liste, il Consiglio di circolo o istituto può funzionare ugualmente purché alle sedute sia presente almeno la metà più uno dei membri rimasti in carica, che in ogni caso non devono essere inferiori a tre, come stabiliscono l'art. 28 del DPR 416 e la Circolare 235 del 5 ottobre 1976, prot. n. 2889, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti. Infatti, sebbene per l'art. 37 del D.Lgs. 297/94 e per l’art. 6 dell'OM 215/91 "L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza" e l'art. 50 dell'OM 215/91 comma 2 precisa che "I Consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti", il successivo art. 53 stabilisce che "I membri dei Consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. (…) Pur essendo valida la costituzione del Consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del Consiglio di circolo o istituto". Pertanto: 1) se la mancanza della componente è originaria nel senso che nessuno è stato eletto perché nessuno si è candidato, il consiglio continua a funzionare se la componente mancante è quella docente o ATA. Se invece manca la componente genitori allora si dà luogo ad elezioni suppletive; 2) se la mancanza della componente è successiva perché i membri si sono dimessi o sono decaduti, allora vanno indette le elezioni suppletive secondo le date indicate dalla circolare ministeriale e dall'USR. Intanto il Consiglio continua a funzionare senza le sue componenti purché i membri non siano inferiori a tre, nel qual caso allora dovrebbe procedersi a commissariamento. Si fa presente inoltre che in mancanza dei genitori il Consiglio stesso può essere presieduto dal consigliere più anziano di età, a norma dell'art. 2 del D.I. 28 Maggio 1975.

Elezioni suppletive

In caso di esaurimento delle rispettive liste, i consiglieri cessati e decaduti sono sostituiti mediante elezioni suppletive per la relativa componente (C.M. n. 235/76 prot. n. 2889 par. 2). Si ricorre alle elezioni suppletive anche nella ipotesi di dimissioni presentate da tutti i componenti elettivi del Consiglio. Nelle more di nomina in surroga l’USR potrà a suo giudizio nominare un Commissario per l’amministrazione straordinaria (nota Min. n. 4173/75 al Provveditorato di Terni). In sede di elezioni suppletive possono essere presentate nuovamente liste contrapposte (Nota Min. n. 2896/75 al Provveditorato di Ascoli Piceno), non è consentita la presentazione di liste da parte di componenti scolastiche che, in occasione del rinnovo dell’organo collegiale, non presentarono liste proprie (telex Min. n. 3279/79 al Provveditorato di Milano). Le elezioni suppletive possono essere indette in qualsiasi momento (Nota Min. n. 569/79 al Provveditorato di Modena). I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’organo (DPR n. 416/74 art. 2). La mancanza di una o più componenti non deve dar luogo ad elezioni suppletive essendo queste previste solo nel caso di esaurimento delle liste (DPR 416/74 art. 22). Si ricorre invece alle elezioni suppletive nel caso in cui la mancanza di una componente comporti “un’alterazione strutturale dell’organo collegiale” (C.M. n. 126/78 - prot. n. 1624) quale ad esempio la mancanza della componente dei “genitori” dalla quale deve essere prescelto il Presidente.

Il regolamento interno In merito alla competenza del consiglio d'istituto ad emanare il regolamento interno è intervenuto il TAR della Lombardia con la Sentenza del 5 giugno 1978 n. 306, che di seguito si riporta: "l'adozione del regolamento interno è di competenza del Consiglio di circolo o d'istituto, ai sensi dell'art. 6 secondo comma DPR 31 maggio 1974 n. 416, pertanto il detto regolamento non deve essere deliberato anche dal Collegio dei docenti.... I regolamenti interni delle scuole possono discostarsi liberamente, ai sensi dell'art. 37 del DPR 416/74, dai regolamenti tipo e possono disciplinare una materia anche in modo difforme dalla regolamentazione data alla stessa da quei regolamenti, predisposti dal Ministero della Pubblica Istruzione, la cui operatività, quindi, rimane subordinata all'assenza di un regolamento interno adottato dal Consiglio di circolo o di istituto." Permanenza in carica del Consiglio di circolo o di istituto L'art. 50 dell'OM 215/91 prevede che il Consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resti in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati. Può funzionare fi no all'insediamento dei nuovi eletti, anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre. Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità (Art. 16 O.M. 215/91) Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti ma se sono eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze.

Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli. In sede di emanazione del decreto di nomina, rilevata una causa di incompatibilità, l'interessato è invitato ad optare per una delle due rappresentanze. Decadenza (Art. 38 D.Lgs. 297/94; Art. 51 O.M. 215/91) Decadono dalle cariche elettive i membri dei Consigli di circolo o di istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche. I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo fi nale di studio ovvero dalla data di perdita della qualità di studente dei propri fi gli. Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro fi glio nella stessa scuola. I membri che non intervengono, senza giustifi cati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati. a) Decadenza per trasferimento del fi glio Se l'altra fi glia continua a frequentare, ha pieno diritto di continuare a essere componente del Consiglio di istituto. Se invece non avesse altri fi gli iscritti decadrebbe immediatamente al momento del trasferimento della fi glia ad altro istituto (art. 51 O.M. 215/91). b) Decadenza di tutti i genitori membri del C.d.I. Come stabilito dall'O.M. 215/91, il genitore decade dal Consiglio di istituto il 31 agosto dell'anno in cui il fi glio completa il ciclo di studi previsto da quella scuola ovvero nel momento stesso in cui se ne allontana per altri motivi. In assenza della componente genitori presiede il consigliere più anziano in età; i consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti. Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 37 D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297),

si dà luogo a elezioni suppletive qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il Presidente del consiglio di circolo o istituto. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali. Surroga dei Consiglieri (Art. 35 del D.Lgs. 297/94 e art. 53 dell'O.M. 215/91) I membri dei Consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa (dimissioni, decadenza, perdita dei requisiti), devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. La surroga va effettuata sia per gli organi collegiali di durata pluriennale che annuale (Nota Min. n. 1556/75 al Provveditorato di Vicenza). In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. Spetta al Consiglio individuare il candidato che deve subentrare ed accettare il possesso dei requisiti. Spetta al Dirigente l’emanazione dei decreti di surroga dei consiglieri che abbiano perso i requisiti di eleggibilità (O.M. n. 36/82, C.M. n. 984/82). La causa di cessazione o la perdita dei requisiti di eleggibilità di uno dei membri del Consiglio viene accertata nella prima riunione successiva al suo verifi carsi, con apposita delibera dello stesso. I membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo (DPR n. 416/74 art. 2). Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, si dà luogo a elezioni suppletive, indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il Presidente del Consiglio di circolo o istituto. Adunanze degli organi collegiali e validità delle deliberazioni (Artt. 37 e 39 D.Lgs. 297/94) Le adunanze degli organi collegiali della scuola si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per la validità delle adunanze degli organi collegali è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente La votazione è segreta solo quando relativa a persone. Convocazione e seduta (C.M. 105/75) La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con preavviso di massima non inferiore ai 5 giorni ed effettuata con lettera diretta ai singoli membri e mediante affi ssione all'albo della scuola di apposito avviso che è comunque suffi ciente per la regolare convocazione. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, fi rmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Pubblicità delle sedute del Consiglio di circolo o di istituto (Art. 42 D.Lgs. 297/94) Alle sedute del Consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali secondo le modalità stabilite dal regolamento di istituto che prevede anche le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni, nonché le modalità con cui invitare rappresentanti del Consiglio scolastico distrettuale, della provincia, del comune o dei comuni interessati, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori quando si tratta di approfondire l'esame di problematiche del territorio che li interessino. Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone. Pubblicità degli atti del Consiglio di circolo o di istituto (Art. 43 D.Lgs. 297/94, Art. 13 CM 105/75) Copia integrale – sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio – del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso è pubblicata in apposito albo della scuola. L'affi ssione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di almeno 10 giorni I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Uffi cio di segreteria del circolo od istituto e – per lo stesso periodo – sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. La copia della deliberazione da affi ggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l'affi ssione immediata e attestando in calce ad essa la data iniziale di affi ssione. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241. Avverso i provvedimenti si applica la previsione dell’art. 14 settimo comma del DPR 275/99. La Giunta Esecutiva È eletta all’interno del Consiglio di circolo o d'istituto È composta di diritto: - dal Dirigente Scolastico, che la presiede - dal DSGA, che svolge anche le funzioni di segretario della giunta stessa Sono invece eletti dal Consiglio - un docente; un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e due genitori ovvero 1 genitore ed 1 studente nella scuola secondaria di secondo grado Non ha potere deliberante, prepara i lavori del Consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Il D.I. n. 44\2001 assegna alla Giunta Esecutiva il compito di redigere la relazione accompagnatoria del Programma annuale predisposto dal Dirigente e da presentare al Consiglio d’Istituto. Funzioni della Giunta esecutiva La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di circolo/istituto il programma delle attività fi nanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio fi nanziario.

Pubblicata il 22 ottobre 2014

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più consulta l’informativa estesa sui cookie. Proseguendo la navigazione, acconsenti all’uso dei cookie.