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La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d. Legge di Bilancio 2026), all’art. 1 commi 219 e 220, ha apportato modifiche alla disciplina del congedo parentale (artt. 32-34 del D.Lgs. n. 151 del 2001) e della malattia del bambino (art. 47 del D.Lgs. n. 151 del 2001).
Il congedo parentale, sia ordinario che in caso di prolungamento in presenza di bambino in stato di disabilità grave, spetta sino ai quattordici anni di vita del bambino (prima era dodici).
Anche il trattamento economico spetta sino ai quattordici anni.
È stato riformato anche l’art. 47 comma 2 del D.Lgs. n. 151 del 2001 in tema di malattia del bambino.
Il novellato comma 2 prevede che ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di dieci (prima era cinque) giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e i quattordici anni (prima era  otto).
Pubblicata il 15 gennaio 2026

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