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Il MIM, con la Nota n. 161812 del 10 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti in merito al conferimento delle supplenze sui posti di assistente amministrativo, in presenza di personale che sia transitato nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione all’esito della procedura valutativa di progressione di cui al Decreto Dipartimentale 17 luglio 2024, n. n. 1897, o che sia stato destinatario di incarico annuale di elevata qualificazione ai sensi dell’Intesa del 27 giugno 2024.

Fatta salva la verifica delle operazioni già effettuate, alla copertura dei posti che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali.

Viceversa, in relazione al caso delle supplenze relative alla copertura dei posti di assistente amministrativo, resisi disponibili per effetto del conferimento di un incarico di elevata qualificazione ai sensi dell’Intesa del 27 giugno 2024, trova applicazione l’articolo 4, comma 2, della legge 03 maggio 1999, n. 124, a norma del quale alla copertura dei posti non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Il MIM invita, inoltre, ciascun Ufficio Scolastico Regionale, laddove i parametri fissati dall’Intesa del 27 giugno 2024 dovessero risultare insufficienti per garantire l’integrale copertura del fabbisogno di incarichi di elevata qualificazione, tenuto conto della peculiarità del quadro regionale di riferimento, ad attivare le necessarie interlocuzioni con le Organizzazioni Sindacali aventi titolo, secondo le modalità stabilite dall’articolo 6 del CCNL 2019/2021.

Infine, conformemente a quanto già precisato con nota IGOP n. 107034 del 10 dicembre 2012, non è possibile assicurare la copertura dei posti vacanti e disponibili mediante il conferimento di reggenze ad assistenti amministrativi già destinatari di incarichi annuali per lo svolgimento di mansioni superiori, atteso che, anche a fronte delle modifiche apportate dal nuovo C.C.N.L., il profilo professionale di assistente amministrativo continua a non prevedere il ricorso all’istituto della reggenza.

Pubblicata il 12 novembre 2024

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