PNRR e DM 65/2023: chiarimenti sulle azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche
- Gli alunni e i docenti della scuola dell’infanzia possono partecipare alle attività didattiche e formative?
Sì, le alunne e gli alunni della scuola dell’infanzia possono partecipare a specifici percorsi promossi dalle scuole del primo ciclo. La partecipazione ai percorsi di lingua e metodologia è aperta anche alle docenti e ai docenti della scuola dell’infanzia.
- I percorsi didattici e formativi per studenti e per docenti sono tutti obbligatori?
No, per la linea A è obbligatorio riservare almeno il 50% delle risorse alla tipologia “Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione.
Per la linea B è richiesto alle scuole statali lo svolgimento di entrambe le tipologie, ma «sulla base delle risorse disponibili». Qualora la quota riservata alla scuola non consentisse lo svolgimento di due percorsi, è possibile svolgerne anche solo uno di una delle due tipologie (lingua o metodologia) sulla base del fabbisogno rilevato nella scuola.
- I percorsi didattici e formativi per studenti e per docenti possono essere svolti in presenza e on line?
Per la linea A tutti i percorsi si svolgono in presenza. Per la linea B i percorsi possono essere svolti in presenza, on line (sincrona) o con modalità ibrida, ma sempre garantendo la presenza sincrona del docente e dei corsisti, in coerenza con quanto richiesto dalla rispettiva UCS e dall’obbligo di documentazione delle attività.
- Quali spese possono essere sostenute con le UCS e con il tasso forfetario del 40%?
Le UCS coprono i costi del personale relativo all’attività del formatore/esperto e del tutor d’aula, quando previsto (se la figura del tutor d’aula è prevista, essa è sempre obbligatoria). In applicazione dell’art. 56 del Regolamento (UE) 2021/1060, il tasso forfettario viene riconosciuto in % fissa (40%) sul valore dei costi della relativa UCS. Il tasso forfetario può coprire i costi necessari per lo svolgimento del percorso formativo (spese di gestione del corso, di acquisto di testi e materiali di consumo per la didattica, di noleggio di eventuali attrezzature didattiche calcolate sulla durata effettiva di utilizzo per il percorso, etc.).
- I percorsi didattici e formativi di multilinguismo per studenti e per docenti devono necessariamente concludersi con la certificazione sul conseguimento del livello QCER successivo?
No. I percorsi per il multilinguismo sono finalizzati alla preparazione di gruppi di studenti (Intervento A) e di docenti (Intervento B) al successivo livello linguistico QCER rispetto a quello di partenza, ma il conseguimento della certificazione non è condizione obbligatoria per il rilascio dell’attestato di partecipazione. Tuttavia, se il percorso progettato dalla scuola prevede il rilascio anche della certificazione, l’eventuale costo necessario può essere ricompreso nel tasso forfetario.
- Nell’accordo di concessione, all’art. 4 del comma 2, è previsto che le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo un determinato cronoprogramma con avvio dei percorsi formativi entro il 1° marzo 2024. Entro questa data quali attività devono essere effettuate?
Entro il 1° marzo 2024 devono essere avviate le attività propedeutiche per l’attivazione dei percorsi formativi. Al fine consentire il raggiungimento dei target della linea di investimento, è necessario che la formazione relativa alle due tipologie di intervento sia avviata fin dall’anno scolastico 2023-2024 e conclusa con la relativa certificazione di completamento nei termini previsti dalle Istruzioni operative
- L’affidamento dei servizi di formazione a un operatore economico mediante procedure di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) presuppone obbligatoriamente il previo esperimento di una procedura ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001?
Qualora l’istituzione scolastica, nell’ambito della propria discrezionalità, intenda acquisire un servizio di formazione e, dunque, individuare un operatore economico che possa erogare tale servizio, troveranno diretta applicazione le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti pubblici).
Nel caso in cui l’istituzione scolastica intenda, invece, procedere all’affidamento di un incarico individuale, la procedura sarà soggetta alle regole generali in materia di pubblico impiego, effettuando una ricognizione circa la sussistenza o meno di professionalità interne, prima di ricorrere ad altro personale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.