Pensione anticipata flessibile: le indicazioni operative dell'INPS
L’INPS, con la circolare n. 39 del 27 febbraio 2024, ha fornito le indicazioni per l’applicazione dell’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che estende il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
Il successivo comma 140 estende la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile nell’anno 2024.
Il requisito anagrafico di 62 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Il diritto alla pensione anticipata flessibile maturato nell’anno 2024 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra di cui all’articolo 14.1, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge n. 4 del 2019.
Per quanto concerne la decorrenza della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024, per il personale del comparto Scuola e AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997 (la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo).