Assegno unico e universale: chiarimenti in caso di attestazioni ISEE recanti omissioni/difformità
È stato precisato che la domanda di Assegno unico e universale è istruita e liquidata dall’INPS sulla base dell’attestazione ISEE, ancorché recante omissioni/difformità (c.d. ISEE difforme), relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali dichiarati.
Il soggetto richiedente, infatti, può avvalersi dell’attestazione relativa alla dichiarazione recante le omissioni o le difformità rilevate in quanto, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del DPCM n. 159/2013, tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
L’utente potrà poi regolarizzare la situazione con le modalità descritte nel Messaggio.
L’INPS precisa che:
- a partire dalla competenza di settembre 2023, la presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE comporterà l’attribuzione degli importi minimi previsti dall’art. 4, commi da 1 a 8, del D.Lgs. n. 230/2021;
- in caso di presentazione di una nuova DSU priva di difformità, la regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU);
- in tale caso, l’importo dell’Assegno unico e universale spettante sarà commisurato al valore dell’indicatore ISEE calcolato in base alla DSU priva di difformità e saranno corrisposte le integrazioni all’Assegno eventualmente spettanti con riguardo alle mensilità erogate al minimo sulla base del precedente ISEE recante omissioni/difformità;
- anche nei casi in cui il cittadino esibisca opportuna documentazione probante la regolarità dell’ISEE, validata dalla Struttura INPS territorialmente competente, oppure presenti un ISEE di rettifica del precedente, verranno corrisposte le integrazioni eventualmente spettanti per le precedenti mensilità erogate al minimo.