Novità per la fruizione dei permessi Legge n. 104/1992
L'INPS, con la Circolare n. 39 del 04/04/2023 ha fornito indicazioni amministrative per il riconoscimento dei benefici in esame ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Ad ogni modo i chiarimenti sulle novità apportate dal 13 agosto 2022 sono applicabili anche per la gestione dei permessi del personale scolastico con la differenza che la gestione delle assenze è di competenza del DS e non dell'INPS come avviene per i dipendenti provati.
A decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Resta, invece, impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, previsti dal comma 6 dello stesso articolo 33.
Pertanto, rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi di cui all’articolo 33, comma 6, della Legge n. 104/1992, da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi di cui al comma 3 del medesimo articolo 33, da parte dei soggetti che prestano assistenza.
L'INPS riporta alcuni chiarimenti circa la cumulabilità tra giorni di permesso mensili (art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992), prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001).
La fruizione delle suddette tre tipologie di benefici in favore della stessa persona con disabilità grave, infatti, deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.
Qualora venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, saranno sospese e riattivate d’ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento.
Allo stesso modo, per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.
Per leggere la circolare cliccare sul seguente link: Circolare n. 39/2023