Nomina del medico competente nelle scuole
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 2 del 14 marzo 2023, ha fornito chiarimenti in merito al fatto se il combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) – 18, comma 1, lettera a) – 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria”.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, la nomina del medico competente è obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e che, pertanto, il medico competente deve collaborare, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
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