Trattamento economico e giuridico da applicare alle assenze per malattia dovuta a COVID
Il Dipartimento della Funzione Pubblica risponde al Ministero della Giustizia su: "Trattamento economico e giuridico da applicare alle assenze per malattia dovuta a COVID"
Il Dipartimento della Funzione Pubblica rispondendo ad una richiesta di parere fatta dal Ministero della Giustizia si esprime in merito al trattamento economico e giuridico da applicare alle assenze per malattia dovuta a COVID, asserendo che: ".. la disposizione di cui all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente “in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative”. “Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”.