Indennità di vacanza contrattuale per il personale della scuola
L’indennità di vacanza contrattuale sarà pari allo 0,30% dello stipendio tabellare dal 1° aprile e allo 0,5% a decorrere dal 1° luglio 2022 così come disposto dalla legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 609).
Si tratta di un’anticipazione dei benefici economici che verranno attribuiti al momento del rinnovo contrattuale e che saranno riassorbiti all’atto della stipula del CCNL 2022-2024 (come previsto dall’art. 47-bis, comma 2, del dlgs n. 165/2001).
In allegato la tabella riassuntiva degli importi per singolo profilo professionale e posizione stipendiale.
L’importo dell’IVC 2022 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dal CCNL vigente. Poiché ancora non è stato rinnovato il CCNL 2019-2021, tale importo si aggiunge a quello relativo all’IVC in godimento dal 2019 e andrà rideterminato all’atto dell’entrata in vigore del CCNL 2019-2021 sulla base del nuovo stipendio.
Appare in tutta evidenza la gravità della situazione per cui il precedente contratto di lavoro (2019-2021) è ormai scaduto da 3 mesi senza che siano neanche iniziate le trattative per il rinnovo e nel frattempo si dà luogo ad un’anticipazione relativa al successivo triennio 2022-2024 che si somma alla precedente.
L’IVC rappresenta una misura provvisoria e minimale per tutelare gli stipendi nel periodo intercorrente tra la scadenza di un contratto e il suo imminente rinnovo. Se ciò non avviene ma decorrono perfino i termini del successivo triennio contrattuale, è di tutto rilievo il danno subito dai lavoratori in termini di perdita del potere d’acquisto dei salari, specie in periodi come l’attuale in cui l’inflazione viaggia ad una cifra superiore al 6%.