Convertito in legge il decreto sul Green pass: le principali novità per la scuola
Il decreto 111/21 è legge con le modificazioni previste dal dibattito parlamentare. Integrato il 122/2021 nel nuovo testo che assume la nuova denominazione di Legge 133/2021, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
L’Art. 1 introduce inoltre le seguenti ulteriori modifiche all’art. 9 del dl 52/2020
Test antigenico rapido e test molecolare
conferma la validità di 48h del test antigenico rapido, mentre estende a 72h la validità del test molecolare ai fini del possesso della certificazione verde. Il test molecolare può essere eseguito anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri e delle casistiche stabilite con circolare del Ministero della salute 43105 del 24 settembre 2021.
Dispositivi di protezione
Prevede l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie classificato in base all’ordine di scuola che gli alunni frequentano. (Pertanto l’obbligo riguarderà i bambini a partire dalla scuola primaria anche se anticipatari e con meno di 6 anni).
Prevede la fornitura al personale della scuola di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 che lavora nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove sono presenti alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. A tal fine si utilizzano le risorse pari a 350 milioni di euro stanziate dal Decreto sostegni bis (commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 73/21). (art. 1 comma 2 lettera a-bis)
Screening popolazione scolastica
Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
Green pass
Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata o non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale (per qualche problema di natura amministrativa o informatica), l'obbligo si intende comunque rispettato con la presentazione di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'assistito, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni per il rilascio del Green Pass. (art. 1 comma 6, art. 9-ter, comma 1-ter)
Modalità di svolgimento delle attività per l’anno scolastico 2021/2022: le attività dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine a grado si svolgono prevalentemente in presenza. Deroghe ammesse fino al 31 dicembre 2021 sono nel caso delle zone rosse o altre circostanze eccezionali.
Possesso della certificazione verde COVID-19: fino al 31 dicembre 2021 il personale che opera nelle scuole statali, compresi i Cpia, potrà accedere ai luoghi di lavoro solo se in possesso della certificazione verde. Chi non possiede o non esibisce tale certificazione è considerato assente ingiustificato. Pertanto viene privato della retribuzione e, dopo il quinto giorno di assenza, sospeso dal rapporto di lavoro. La sospensione è disposta dal dirigente scolastico e "mantiene efficacia fino al conseguimento delle condizioni richieste ... e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni".
Sanzioni pecuniarie e accertamento violazioni Le multe (da 400 a 1000 euro) vengono irrogate dal Prefetto, mentre è competenza degli UUSSRR l’accertamento nei confronti dei dirigenti scolastici che non verificano l’obbligo di possesso del green pass.
Lavoratori fragili: estensione fino al 31 dicembre 2021 dell’equiparazione dell’
Parere (facoltativo) del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per classificazione del rischio: il Ministero della salute per le zone definite come "'bianca", "gialla", "arancione" o "rossa" può ricorrere (non è più obbligato) al parere del CTS, ai fini dell’applicazione di specifiche misure previste per le suddette zone.
Esonero obbligo dispositivi: bambini scuola dell'infanzia, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi, svolgimento delle attività sportive
Stanziamento fondi pagamento supplenti. Lo stanziamento per la sostituzione del personale sospeso viene ridotta da 358 milioni a 70 milioni. Di conseguenza la differenza di 288 milioni viene finalizzata al pagamento dei supplenti brevi e saltuari, compresi gli arretrati dell’anno scolastico 2020/21.
Dopo gli artt. 2 e 2-bis viene introdotto l’ art. 2 - ter con disposizioni di proroga per i Lavoratori fragili
Prorogata sino al 31 dicembre 2021 la disposizione (scaduta il 30 giugno 2021) secondo cui ai lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, è riconosciuta, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al ricovero ospedaliero, con esclusione dal periodo di comporto.
A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’utilizzazione in mansioni diverse, ricomprese nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
In conseguenza di tale proroga l'autorizzazione di spesa finalizzata a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche passa da 173,95 milioni di euro a 195,15 milioni di euro per il 2021. (art. 2 ter).