Dal sito ANAC
Pubblicati gli aggiornamenti alle FAQ in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che recepiscono le modifiche normative intervenute ed i principali orientamenti espressi dall’A.N.AC., con particolare riguardo alle prescrizioni del PNA 2019.
FAQ in materia di Anticorruzione
FAQ in materia di Anticorruzione
La sezione è stata aggiornata successivamente alla emanazione del PNA 2019-2021
FAQ aggiornate al 30 luglio 2020
2. Incompatibilità generali (FAQ in corso di aggiornamento)
3. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
4. Codici di comportamento (FAQ in corso di aggiornamento)
7. Rotazione ordinaria del personale
8. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
9. Inconferibilità e Incompatibilità ex d.lgs. n. 33/2013 33/2013 (FAQ in corso di aggiornamento)
1. Ambito soggettivo di applicazione l. 190/2012 alle amministrazioni pubbliche (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012)
1.1. Quali sono le amministrazioni pubbliche tenute all’applicazione delle disposizioni contenute nella legge 190/2012?
Le amministrazioni elencate all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2000, sono tenute all’applicazione delle disposizioni contenute nella legge 190/2012. Infatti, l’art. 1, co. 2-bis della legge 190/2012 rinvia, per l’individuazione dell’ambito soggettivo, all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, stabilendo una stretta correlazione tra l’ambito di applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e quella della trasparenza.
Parole chiave: anticorruzione - trasparenza - correlazione - ambito soggettivo - amministrazioni pubbliche
Fonti: art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2000
1.2. Alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione si applicano le disposizioni contenute nella legge 190/2012?
Sì, anche le autorità amministrative indipendenti sono tenute all’applicazione delle disposizioni contenute nella legge 190/2012.
Nonostante la l. 190/2012, diversamente da quanto accade per le ppaa, non citi espressamente le AAI tra i soggetti tenuti all’applicazione della legge medesima, si deve ritenere che, al fine di assicurare l’applicazione coordinata di tutte le misure di prevenzione della corruzione, ivi compresa quella della trasparenza, e considerato che per definire i soggetti tenuti ad adottare il PTPCT o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001, l’art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012 rinvia all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, tale rinvio non può che essere interpretato come riferito anche a tutti i soggetti ivi richiamati, comprese le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
Queste ultime sono, quindi, tenute ad adottare un proprio PTPCT e a nominare un proprio RPCT.
Sono autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione: l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l’Autorità di regolazione dei trasporti, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas il sistema idrico, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, la Banca d’Italia.
Parole chiave: anticorruzione - trasparenza - correlazione - ambito soggettivo – Autorità amministrative indipendenti
Fonti: art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 1310/2016, § 1.3. - relazione illustrativa del decreto d.lgs. 97/2016 – PNA 2016, § 3.1. – PNA 2019, Parte I, § 3.
1.3. Gli ordini professionali sono tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012?
Si, gli ordini professioni rientrano fra i soggetti tenuti all’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione. Infatti, art. 1, co. 2-bis, della legge 190/2012 nel definire l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, richiama i soggetti indicati all’art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013 tra cui sono ricompresi gli ordini professionali.
Gli ordini professionali sono, quindi, tenuti all’adozione di un PTPCT o di misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle dottate ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Gli ordini e collegi professionali di limitate dimensioni e/o privi di pianta organica sufficiente ad implementare la normativa anticorruzione possono stipulare accordi ai sensi dell’art. 15 della l. 241/90, purché essi risultino comunque appartenenti ad aree territorialmente limitrofe e siano appartenenti alla medesima categoria professionale o a categorie professionali omogenee.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - ordini professionali
Fonti: art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC n. 1310/2016 - PNA 2016, Approfondimento III di Parte speciale, § 1.2. - PNA 2019, Parte I, § 3.
1.4. Ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di anticorruzione negli enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013)
1.4.1. Quali soggetti, oltre alle pubbliche amministrazioni, sono tenuti ad adottare le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?
Adottano misure di prevenzione della corruzione ex lege 190/2012, gli enti pubblici economici, le società a controllo pubblico, anche congiunto, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche precisate all’art. 2-bis, co. 2, lett. c), del d.lgs. 33/2013.
La legge 190/2012 (art. 1, co. 2-bis) identifica, tramite rinvio all’art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013, i soggetti che, oltre alle amministrazioni pubbliche, sono tenuti ad adottare il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione integrative del “modello 231”.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - enti di diritto privato
Fonti: art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC n. 1134/2017 - PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.
1.4.2. Gli enti pubblici economici sono tenuti ad adottare le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?
Sì, gli enti pubblici economici adottano, ad integrazione delle misure già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001, le misure di prevenzione della corruzione previse dalla legge 190/2012. L’art. 1, co. 2-bis, della legge 190/2012, infatti, nel definire l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PNA, richiama i soggetti indicati all’art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013 tra cui sono ricompresi anche gli enti pubblici economici.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - enti pubblici economici
Fonti: art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012, - art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 - d.lgs. 231/2001 - Delibera ANAC n. 1134/2017 § 3.5. - PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.
1.4.3. Le società in controllo pubblico sono tenute ad applicare le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?
Le società in controllo pubblico, come definite nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 175/2016, sono tenute ad integrare le misure eventualmente già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001, con quelle previste dalla legge 190/2012.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b), d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. m), d.lgs. 175/2016 - d.lgs. 231/2001 - Delibera ANAC 1134/2017, § 1.3 - PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.
1.4.4. Le società a controllo pubblico quotate sono tenute all’applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?
No, le società pubbliche quotate, ovvero le società a partecipazione pubblica che emettono alla data del 31 dicembre 2015 azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012. Sono inoltre escluse le società partecipate dalle quotate, salvo che siano, non per il tramite delle quotate, controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni.
Parole chiave: anticorruzione – ambito soggettivo – società pubbliche quotate – strumenti finanziari – mercati regolamentati
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. p) d.lgs. 175/2016 - Delibere ANAC 1134/2017 e 1164/2019 - Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 1257/2017, § 10.
1.4.5. Fra le società a controllo pubblico tenute ad applicare la disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012 sono ricomprese anche quelle a “controllo indiretto”?
Sì, le società a controllo pubblico ricomprendono anche quelle in cui il controllo pubblico è indiretto, in quanto esercitato tramite una società controllata, ai sensi dell’art. 2359, co. 2, del codice civile.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico - controllo pubblico indiretto - definizione
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. a), b) e m) d.lgs. 175/2016 - art. 2359 c.c. - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.1 - PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.
1.4.6. Come va individuata una società a controllo pubblico ai fini dell’applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?
Sono tre le ipotesi disciplinate all’art. 2359 c.c. che delineano una situazione di controllo pubblico:
a) la maggioranza dei voti disponibili nell’assemblea ordinaria (controllo di diritto);
b) la disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante (controllo di fatto);
c) un particolare vincolo contrattuale che comporti un’influenza dominante (controllo esterno).
La posizione di controllo contrattuale, che prescinde dal possesso di partecipazioni o dalla disponibilità di voti nell’assemblea, si determina solo se il vincolo negoziale è tale da condizionare l’esistenza e la sopravvivenza della capacità d’impresa della società controllata.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico - presupposti
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. b) ed m) d.lgs. 175/2016 - art. 2359 c.c. - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.1 - PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.
1.4.7. Fra le società a controllo pubblico tenute ad applicare la disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012 sono ricomprese anche quelle a “controllo congiunto”?
La partecipazione diffusa, frammentata e maggioritaria rispetto al privato di più ppaa non si traduce automaticamente in un coordinamento di fatto o in un controllo. Pertanto, la disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012 si applica alle società a controllo pubblico congiunto solo ove ci siano norme di legge o statutarie o patti parasociali che richiedano il consenso unanime o maggioritario delle ppaa, determinando solo così, effettivamente, la capacità delle stesse di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico congiunto - definizione
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. b) ed m) d.lgs. 175/2016 - art. 2359 c.c. - Delibera ANAC n. 859/2019
1.4.8. Nel caso di società in controllo pubblico congiunto, in che modo l’Autorità valuta la sussistenza del controllo pubblico ai fini dell’applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?
Nelle società partecipate da più amministrazioni l’Autorità, al fine dello svolgimento della propria attività di vigilanza, considera la partecipazione pubblica in misura maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo del controllo pubblico.
In sede di istruttoria, la società può eventualmente rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico dimostrando l’assenza di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o patti parasociali, ovvero l’influenza dominante del socio privato.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico - configurabilità del controllo pubblico congiunto - vigilanza ANAC.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. b) ed m) d.lgs. 175/2016 - art. 2359 c.c. - Delibera ANAC n. 859/2019
1.4.9. Le società a controllo pubblico in liquidazione sono tenute ad applicare le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?
Le società a controllo pubblico nella fase di liquidazione applicano le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012.
La procedura di liquidazione, infatti, non comporta l’immediata estinzione della società, che continua a svolgere la propria attività e provvede al pagamento dei creditori sociali e alla ripartizione del residuo attivo fra gli soci.
Cosi, anche nella fase di liquidazione, di durata incerta, i responsabili della liquidazione sono tenuti a nominare un RPCT e a predisporre misure di prevenzione della corruzione, anche integrative del “modello 231”, ove adottato. Qualora la società sia priva di personale, stante l’impossibilità di nominare un RPCT interno, la relativa funzione è opportuno sia assicurata dall’amministrazione controllante.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico - liquidazione.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - art. 14 d.lgs. 175/2016 - art. 2484 e ss. c.c. - Delibera ANAC 1134/2017, § 3.1.5.
1.4.10. Le società in house sono tenute ad applicare la disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?
Le società in house, in virtù del peculiare rapporto di controllo esercitato dalle amministrazioni, sono tenute ad adottare le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012.
Parole chiave: trasparenza - ambito soggettivo - società in house - controllo analogo.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. c), d) e o) d.lgs. 175/2016 - art. 5, co. 5 d.lgs. 50/2016 - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.1.
1.4.11. Le associazioni, le fondazioni e altri enti di diritto privato sono tenuti ad applicare la disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?
Le associazioni, le fondazioni e altri enti di diritto privato, comunque denominati, anche privi di personalità giuridica adottano le misure di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 integrative a quelle già previste nel “modello 231”, laddove dottato, se ricorrono contemporaneamente tre condizioni relative a: 1) bilancio superiore a 500.000 euro; 2) finanziamento maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni; 3) designazione da parte delle pubbliche amministrazioni della totalità dei titolari o componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - associazioni - fondazioni - enti di diritto privato - requisiti
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.2 - PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.
1.4.12. In che modo si valuta il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro per le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato tenute ad applicare la disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?
Il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro previsto per le associazioni, fondazioni e gli enti di diritto privato, ai fini dell’applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione, va valutato prendendo in esame il maggior valore tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione. In tal modo sono ricompresi quegli enti che, pur non disponendo di un attivo patrimoniale rilevante, perseguano le proprie finalità istituzionali attraverso l’utilizzo di contributi in conto esercizio o di altri fonti di proventi. L’origine pubblica o privata del patrimonio dell’ente non rileva per il requisito del bilancio. La dotazione del bilancio è infatti considerata dal legislatore come valore assoluto, non correlato a risorse pubbliche.
Ai fini della vigilanza dell’Autorità, gli enti sono tenuti a presentare un’asseverazione dei propri revisori o organi di controllo sul valore del bilancio.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - associazioni - fondazioni - enti di diritto privato - bilancio.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.2 - PNA 2019-2021, Parte V, §1.1 - Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 1257/2017, punto 7.3.2.
1.4.12. In che modo si valuta il requisito del finanziamento pubblico maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio nelle associazioni, nelle fondazioni e negli enti di diritto privato, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?
Per valutare il requisito del finanziamento pubblico maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio, ai fini dell’applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione, occorre considerare il rapporto contributi pubblici/valore della produzione. I contributi pubblici ricomprendono sia i trasferimenti di natura corrente e in conto capitale, sia i corrispettivi per forniture di beni e servizi alla pubblica amministrazione. Nel valore della produzione sono calcolati anche i ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività commerciale (vendita di beni o fornitura di servizi). Nella nota integrativa al bilancio in un’apposita sezione è evidenziata l’incidenza dei trasferimenti pubblici sul valore della produzione nell’ultimo triennio.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - associazioni - fondazioni - enti di diritto privato - finanziamento pubblico maggioritario
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.2. - Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 1257/2017, § 7.3.3.
1.4.13. Quali sono gli organi di amministrazione o di indirizzo delle associazioni, delle fondazioni e degli enti di diritto privato per i quali è richiesta la designazione di tutti i componenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ai fini dell’applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?
Sono gli organi che, pur non essendo espressione di rappresentanza politica, sono titolari di un potere di indirizzo generale, definendo obiettivi e programmi riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’ente e verificando la conformità dei risultati dell’attività e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad esempio, nelle associazioni riconosciute l’organo di indirizzo è l’assemblea dei soci.
In alternativa, il requisito relativo alla designazione o nomina pubblica di tutti i componenti è valutato con riferimento agli organi di amministrazione - competenti all’adozione dei principali atti di gestione - quali ad esempio gli amministratori o il presidente o il direttore, in base agli accordi degli associati.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - associazioni - fondazioni - enti diritto privato - componenti organi amministrazione o indirizzo - designazione - nomina
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.2. - Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 1257/2017, § 7.3.4.
1.4.14. Le società a partecipazione pubblica non in controllo sono tenute all’applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?
No, le società in cui le pubbliche amministrazioni o le società a controllo pubblico detengono partecipazioni non di controllo rientrano tra i soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 3 d.lgs. 33/2013 che non sono tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012.
Per queste società, in ogni caso, l’adozione di misure di prevenzione della corruzione, nell’ottica di arginamento dei fenomeni corruttivi e di maladministration, è caldamente consigliata.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società partecipazione pubblica non di controllo -esclusione
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 3 d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. n) d.lgs. 175/2016 - Delibera ANAC 1134/2017, § 3.3.1. e 3.3.2. - PNA 2019, § 1.2.
1.4.15. Gli enti di diritto privato accreditati del servizio sanitario nazionale sono tenuti all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012?
No, gli enti di diritto privato accreditati dal servizio sanitario nazionale non sono assoggettati all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione in quanto rientranti nel novero degli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3.
In quanto non previsti dalla legge 190/2012, essi non sono tenuti ad adottare le misure previste dalla medesima legge, né a nominare un RPCT.
Agli enti accreditati con il Servizio sanitario nazionale, la cui natura giuridica è di diritto privato, è in ogni caso raccomandata l’adozione di misure di prevenzione della corruzione in relazione all’attività sanitaria svolta.
Oltre ai controlli ordinari sui requisiti necessari per l’accreditamento, l’Autorità ha raccomandato alle Regioni la definizione di un piano di controlli concomitanti da rendere oggetto di misura di prevenzione ulteriore all’interno dei PTCPT, ove siano indicati, tra l’altro, il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare; i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo; le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità (almeno annuale) e alla composizione dei team ispettivi.
Parole chiave: anticorruzione – ambito soggettivo – enti diritto privato accreditati servizio sanitario nazionale
Fonti: l. 190/2012, art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 – art. 8-quater, d.lgs. 502/1992 – Delibera ANAC 1134/2017, § 3.4.1 –Aggiornamento 2015 al PNA, parte II § 1.2. e PNA 2016, Parte speciale VII-Sanità, § 2. - PNA 2019, § 1.2.
1.4.16. Le aziende per i servizi alla persona (ASP) sono tenute all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012?
Ove mantengano la personalità di diritto pubblico, le aziende per i servizi alla persona, derivanti dalla trasformazione degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza-ex IPAB, sono tenute all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione in quanto equiparabili alle ppaa.
Ove invece le ASP abbiano optato per la trasformazione in ente di diritto privato:
a) se svolgono attività socio-assistenziali in regime di autorizzazione, sono escluse dall’applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione (oltre che della trasparenza) perché l’attività da essi svolta non è di pubblico interesse;
b) se svolgono attività socio-assistenziali in regime di accreditamento, non sono tenute alla disciplina di prevenzione della corruzione in quanto soggetti ricompresi nel novero degli enti di cui all’art. 2 bis, co. 3 cui la l. 190/2012, ma solo alla normativa sulla trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, data comunque la rilevanza pubblicistica dei servizi svolti in nome e per conto del SSN.
Resta fermo che tali enti possono comunque decidere autonomamente di adottare le più opportune misure di prevenzione della corruzione ex lege 190/2012 al proprio interno.
Parole chiave: anticorruzione – ambito soggettivo – aziende servizi persona – natura diritto pubblico – natura diritto privato - ex IPAB – attività di pubblico interesse - esclusioni
Fonti: art. 2-bis, co. 3 d.lgs. 33/2013 - art. 10 l. 328/2000, - artt. 2 e 16 d.lgs. 207/2001, artt. 8-bis- 8quater d.lgs. 502/1992 - Delibera ANAC 1134/2017, § 3.4.3. – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere 1257/2017, punto 11.
1.4.17. Le fondazioni bancarie sono tenute ad applicare la normativa di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012?
No, le fondazioni bancarie sono da ritenersi escluse dall’ambito di applicazione della normativa di prevenzione della corruzione. Esse svolgono un’attività che non appare riconducibile alla definizione di attività di pubblico interesse ma di mera utilità sociale che rientra, invece, tra le attività svolte in piena autonomia privata da soggetti privati.
Alcuni obblighi in materia di prevenzione della corruzione per le fondazioni bancarie sono stati previsti in sede di accordo tra l’amministrazione vigilante (Ministero dell’economia e delle finanze) e l’associazione di categoria. In particolare, la garanzia di professionalità, competenza e autorevolezza delle nomine interne, affinchè esse siano funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà degli Enti, e alcune previsioni in termini di incompatibilità e ineleggibilità.
Parole chiave: anticorruzione – ambito soggettivo – fondazioni bancarie – attività utilità sociale.
Fonti: l. 190/2012 - d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, c. 3 – d.lgs. 153/1999, art. 2 - Delibera ANAC 1134/2017, § 3.4.1. e 3.4.3. – Protocollo d’intesa tra Ministero dell’economia e delle finanze e Associazione Fondazioni bancarie e Casse di risparmio spa del 22 aprile 2015, artt. 8 e 10 - Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere 1257/2017, punto 11 - PNA 2019, § 1.2.
1.4.18. I fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua sono tenuti all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012?
No, i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, in quanto ricompresi nel novero degli enti di cui al co. 3 dell’art. 2 bis del d.lgs. 33/2013, non sono tenuti all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nella qualifica di ente vigilante, autorizza l’attività dei Fondi ed esercita la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione degli stessi, potendo disporne la sospensione dell’operatività o il commissariamento in caso di irregolarità o di inadempimenti. E’ previsto, altresì, che il Ministero vigilante effettui una valutazione dei risultati conseguiti dai Fondi entro tre anni dall’entrata a regime degli stessi.
Parole chiave: anticorruzione – ambito soggettivo – fondi paritetici interprofessionali - formazione continua.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 3 d.lgs. 33/2013 – art. 118 l. 388/2000 - Delibera ANAC 1134/2017 § 3.4.1. e 3.4.3. - Parere ANAC sulla normativa del 15 gennaio 2016 - PNA 2019, § 1.2.
1.4.19. Le università agrarie ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, sono tenute all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012?
La legge n. 168/2017 ha superato l’originaria qualificazione di enti pubblici non economici delle Università agrarie e associazioni agrarie, comunque denominati. Poiché tali enti hanno oggi personalità giuridica di diritto privato, ove in possesso dei requisiti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, esse sono tenute all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - università e associazioni agrarie.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2 e 3 d.lgs. 33/2013 – l. 168/2017 - Comunicato del Presidente ANAC 30 ottobre 2019 - Delibera ANAC 1134/2017 - PNA 2019, § 1.2.
FAQ in corso di aggiornamento
2.1. L’esistenza di un legame di parentela tra un assessore e un consigliere comunale costituisce una ipotesi di conflitto di interesse?
La nomina di un assessore, genitore di un consigliere comunale, a prescindere da ragioni di opportunità, non determina un potenziale conflitto di interessi ai sensi di cui all’art. 1, co. 42, della legge n. 190 del 2012.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – incompatibilità – parentela – enti locali – art. 1, co. 42, l. n. 190/2012.
2.2 La sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione integra le condizioni per l’applicazione dell’art. 1, co. 46 della legge n. 190 del 2012?
Anche se la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non può essere considerata sentenza di condanna, con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. co. 46, co. 1 della legge n. 190 del 2012, ciò non impedisce che le precedenti condanne, venute meno per intervenuta prescrizione, assumano rilievo, nella valutazione complessiva delle ragioni di opportunità e cautela, per l’affidamento di particolari compiti, stante comunque l’assenza di una assoluta incompatibilità.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – incompatibilità – sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione – art. 1, co. 46, l. n. 190/2012 – delibera n. 14/2013.
2.3 Può l’avvocato comunale partecipare all’ufficio dei controlli interni e all’ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione?
L’avvocato comunale può partecipare all’ufficio dei controlli interni e all’ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione, non sussistendo ipotesi di incompatibilità.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – incompatibilità – l. n. 190/2012 – avvocato comunale.
2.4 L’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dal co. 46, art. 1, della l. n. 190 del 2012, si applica anche in relazione ad incarichi dirigenziali conferiti anteriormente all’entrata in vigore della citata legge?
L’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 1, co. 46, della l. n. 190 del 2012, si applica anche ad incarichi conferiti anteriormente all’entrata in vigore della citata legge qualora l’incarico dirigenziale comporti l’espletamento di funzioni e poteri che si protraggono nel tempo.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – incompatibilità – art. 35 bis, d.lgs. n. 165/2001 – art. 1, co. 46, della l. n. 190/2012 – efficacia retroattiva.
2.5 L’art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 ha efficacia retroattiva?
L’art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 1, co. 42 e 43, della legge n. 190 del 2012, non si applica nei confronti dei dipendenti assunti prima dell’entrata in vigore della citata legge, ferma restando l’opportunità che il dipendente si astenga dal rappresentare gli interessi del nuovo datore di lavoro presso l’ufficio dell’amministrazione di provenienza.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – incompatibilità – l. n. 190/2012 – art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001.
2.6 In quali termini l’Autorità è competente ad esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001?
L’Autorità è competente ad esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, come previsto dall’art. 1, co. 2, lett. e) della l. n. 190/2012, solo in relazione a fattispecie concrete.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – incompatibilità – l. n. 190/2012 – art. 53, d.lgs. n. 165/2001 – competenza dell’Autorità.
3. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
3.1. Che cosa è il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT)?
Il PTPCT è il documento di natura “programmatoria” con cui ogni amministrazione o ente individua il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il rischio.
L’individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano la parte fondamentale del PTPCT.
A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) ed il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).
In assenza di un’adeguata analisi propedeutica, l’attività di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione nel PTPCT può, infatti, rivelarsi inadeguata.
L’Autorità, attraverso la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), fornisce linee guida e indirizzi operativi alle pubbliche amministrazioni ed agli altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione, per coadiuvarli nella redazione dei propri PTPCT.
Parole chiave: anticorruzione - PTPCT
Fonte: art. 1, co. 5, l. 190/2012 - PNA 2019, Parte II, § 1. – Allegato 1 al PNA 2019, § 5 – Comunicato del Presidente del 16 marzo 2018.
3.2. Chi predispone il PTPCT?
Il RPCT è il soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all’organo di indirizzo. A tal fine è opportuno che il RPCT partecipi alla riunione dell’organo di indirizzo, sia in sede di prima valutazione sia in sede di approvazione del PTPCT, al fine di verificare adeguatamente i contenuti e le implicazioni attuative.
In ogni caso la predisposizione del PTPCT deve avvenire con il coinvolgimento dell’intera struttura organizzativa (organo di indirizzo, titolari degli uffici di diretta collaborazione, titolari di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici e stakeholders), avendo, quest’ultima, una conoscenza approfondita delle attività svolte, dei processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) dell’amministrazione e dei relativi profili di rischio coinvolti.
Parole chiave: anticorruzione - predisposizione del PTPCT - RPCT - struttura organizzativa
Fonte: art. 1, co. 8, l. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 3., § 7. e allegato 1
3.3. Chi adotta il PTPCT?
Il PTPCT è adottato dall’organo di indirizzo, su proposta del RPCT.
Parole chiave: anticorruzione - adozione del PTPCT - organo di indirizzo
Fonte: art. 1, co. 8, l. 190/2012 - PNA 2019, Parte II, § 5.
3.4. L’attività di elaborazione del PTPCT può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione?
L'art. 1, co. 8 della legge 190/2012 vieta che l’attività di elaborazione del PTPCT sia affidata a soggetti estranei all'amministrazione.
In tal senso sono anche da escludere contributi di ogni genere all’attività di redazione del PTPCT forniti da soggetti esterni all’amministrazione nonché affidamenti di incarichi di consulenza comunque considerati.
Parole chiave: anticorruzione – elaborazione del PTPCT – soggetti estranei - incarichi di consulenza
Fonte: art. 1, co. 8, l. 190/2012 – art. 2 l. 190/2012, “clausola di invarianza finanziaria” – PNA 2019, Parte II, § 4. e Parte IV, § 3, - Comunicato del Presidente dell’Autorità del 27 novembre 2019 recante: “Chiarimenti in merito all’uso della Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”
3.5. Durante il processo di elaborazione del PTPCT le amministrazioni sono tenute a consultare i portatori di interessi?
Ai fini della predisposizione del PTPCT è raccomandato alle amministrazioni di realizzare forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare la società civile e i soggetti portatori di interessi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del PTPCT.
Parole chiave: anticorruzione - elaborazione del PTPCT - società civile - portatori di interesse
Fonte: PNA 2019, Parte II, § 4.
3.6. Entro quale data deve essere adottato il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza
Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza, contenente la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione da attuare nel triennio successivo deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno.
Parole chiave: anticorruzione - adozione del PTPCT - 31 gennaio di ogni anno
Fonte: art. 1, co. 8, l. 190/2012 - PNA 2019, Parte II, § 1.
3.7. Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza deve essere pubblicato sul sito istituzionale?
Si, esso deve essere pubblicato in formato aperto (ad esempio HTML o PDF/A) sul sito istituzionale di un’amministrazione o ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”.
I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.
Parole chiave: anticorruzione - pubblicazione del PTPCT - Amministrazione trasparente - Disposizioni generali
Fonte: art. 10, co. 8 d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte II, § 6.
3.8. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza individua modalità di attuazione della trasparenza?
Il PTPCT deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l’individuazione, l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.
Parole chiave: anticorruzione - PTPCT - sezione Trasparenza
Fonte: l. 190/2012 - art. 10, co. 1 d.lgs. 33/2013 - d.lgs. 97/2016, art. 10 - PNA 2019, Parte III, § 4.3
3.9. Quali dati deve contenere la sezione trasparenza contenuta nel PTPCT?
Nella sezione trasparenza del PTPCT devono essere indicati i nominativi dei responsabili dell’individuazione, elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013.
È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell’organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all’interno dell’organigramma dell’ente
Ove invece nella sezione trasparenza del PTPCT manchi del tutto l’indicazione dei nominativi dei soggetti e/o uffici responsabili della pubblicazione di tali dati, tale responsabilità grava sul RPCT.
Nella sezione, è opportuno che ogni amministrazione definisca, in relazione alla periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun dato, nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi.
Parole chiave: anticorruzione - PTPCT - sezione Trasparenza - soggetti responsabili – periodicità di aggiornamento – termini effettiva pubblicazione dei dati
Fonte: l. 190/2012 - art. 10, co. 1 d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte III, § 4.3.
3.10. Nella sezione trasparenza del PTPCT occorre dare conto dei dati che non sono pubblicati in quanto non pertinenti?
Si, nella sezione trasparenza del PTPCT occorre dar conto anche dei dati che, seppur previsti dalla normativa, non possono essere pubblicati in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell’Amministrazione.
Parole chiave: anticorruzione - PTPCT - sezione Trasparenza - dati non pertinenti
Fonte: l. 190/2012 - art. 10, co. 1 d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte III, § 4.3.
3.11. I contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza devono essere collegati agli altri documenti di programmazione strategica?
Sì, è necessario un coordinamento tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance.
L’OIV e gli altri soggetti deputati alla valutazione della performance verificano la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance, valutando l’adeguatezza dei relativi indicatori.
Parole chiave: anticorruzione - PTPCT - Piano della performance - OIV
Fonte: art. 1, co. 8 l. 190/2012 - art. 44 d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte II § 8.
3.12. I contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza devono essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale di carattere contabile quale, per gli enti locali, il documento unico di programmazione (DUP)?
Sì, è opportuno, anche in termini di ottimizzazione degli strumenti di programmazione, un coordinamento tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nei documenti di programmazione di carattere contabile, tra cui il DUP. È infatti raccomandato agli enti locali che nel DUP siano inseriti gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.
Parole chiave: anticorruzione - PTPCT - Piano della performance - documento unico di programmazione (DUP) – enti locali - comuni
Fonte: art. 1, co. 8 l. 190/2012 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – PNA 2016, Approfondimento I di Parte Speciale, § 5.
FAQ in corso di aggiornamento
4.1 La partecipazione a congressi e convegni sponsorizzati da società produttrici di farmaci o materiale sanitario deve essere disciplinata nei codici di comportamento?
Attesa la genericità della previsione di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 62/2013, la questione relativa alla partecipazione a congressi e convegni sponsorizzati da società produttrici di farmaci o materiale sanitario deve comunque essere disciplinata nei codici di comportamento adottati della singola amministrazione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – codici di comportamento – art. 1, co. 44, l. n. 190/2012 – partecipazione a congressi e convegni.
4.2 Quale deve essere il contenuto delle clausole di risoluzione o decadenza del rapporto con soggetti esterni in caso di violazione degli obblighi di condotta di cui ai codici di comportamento?
Ai fini dell’inserimento, previsto dal d.P.R. n. 62 del 2013, di apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto con soggetti esterni in caso di violazione degli obblighi di condotta di cui ai Codici di comportamento, è possibile graduare, sino alla risoluzione contrattuale, le conseguenze di un comportamento lesivo dei detti obblighi. L’Autorità ritiene, altresì, che tali clausole devono essere inserite anche nei contratti stipulati ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”).
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – codici di comportamento – art. 1, co. 44, l. n. 190/2012 – clausole di risoluzione o decadenza del rapporto con soggetti esterni.
4.3 È possibile procedere all’adozione di un unico codice di comportamento, da parte della giunta dell’unione dei comuni, valido per tutti gli enti aderenti?
Ciascun comune deve adottare con propria deliberazione il codice di comportamento dei dipendenti, fermo restando che potranno essere operate forme di coordinamento per quanto riguarda i servizi gestiti in comune.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – codici di comportamento – art. 1, co. 44, l. n. 190/2012 – unione di comuni.
5.1. In cosa consiste la rotazione straordinaria e dove è disciplinata?
La rotazione del personale c.d. straordinaria è stata prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego, all’art. 16, comma 1, lettera l-quater. La citata disposizione stabilisce l’obbligo per l’amministrazione di disporre, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere cautelare, tesa a garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure al fine di tutelare l’immagine di imparzialità dell’amministrazione.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria – art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 – inquadramento
Fonte: PNA 2019-2021 – Delibera ANAC n. 215 del 2019
5.2. Quali sono le differenze tra rotazione c.d. “straordinaria” e rotazione c.d. “ordinaria”?
La rotazione c.d. “straordinaria” è prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego (art. 16, comma 1, lettera l-quater) come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni illeciti. La citata norma prevede, infatti, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
La rotazione c.d. “ordinaria” del personale, invece, è una delle misure organizzativa che le Amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. È stata introdotta dall’art. 1, comma 5, lettera b), della legge 190/2012 che prevede la rotazione di dirigenti e funzionari che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione. Il fine è quello di evitare, in via preventiva, il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione ordinaria e rotazione straordinaria distinzioni
Fonte: – art. 1, co. 5, lettera b), l. 190/2012; art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 – PNA 2019-2021 – Delibera ANAC n. 215 del 2019
5.3. A quali amministrazioni si applica la misura della rotazione straordinaria?
La misura della rotazione straordinaria si applica, secondo quanto disposto dall’art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 alle Amministrazioni dello Stato, ma è applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, in virtù di quanto previsto all’art. 27 del medesimo decreto legislativo.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria –ambito soggettivo – amministrazioni
Fonte: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 - art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 - PNA 2019-2021 – Delibera ANAC n. 215 del 2019
5.4. Quali sono i dipendenti pubblici interessati dalla rotazione straordinaria?
La misura della rotazione straordinaria riguarda tutti coloro che abbiano un rapporto di lavoro con l’amministrazione, ovvero dipendenti e dirigenti, interni ed esterni, con contratto a tempo indeterminato o determinato, dirigenti non generali e dirigenti generali.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria –ambito soggettivo – dipendenti
Fonte: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 – PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019.
5.5. Cosa deve contenere il provvedimento motivato con cui l’amministrazione dispone la rotazione straordinaria del personale?
Il provvedimento dell’amministrazione, adeguatamente motivato, deve stabilire se la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l’immagine di imparzialità dell’amministrazione e, eventualmente, disporre lo spostamento del dipendente a diverso ufficio.
Esso riguarda, quindi, in primo luogo la valutazione dell’an e in secondo luogo la scelta dell’ufficio cui il dipendente viene destinato.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria– ambito oggettivo
Fonte: – art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001- PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019.
5.6. Il provvedimento di rotazione straordinaria deve disporre necessariamente il trasferimento ad altro ufficio del dipendente ove ne ricorrano i presupposti?
Nel momento in cui l’amministrazione viene a conoscenza dell’avvio di un procedimento penale nei confronti di un proprio dipendente per i reati previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale l’Amministrazione è obbligata ad adottare il provvedimento di rotazione straordinaria.
In simili casi l’elemento di particolare rilevanza da considerare è quello della motivazione adeguata del provvedimento con cui viene valutata la condotta del dipendente ed eventualmente disposto lo spostamento.
Il provvedimento può anche non disporre la rotazione, ma l’ordinamento raggiunge lo scopo di indurre l’amministrazione ad una valutazione trasparente, collegata all’esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria– ambito oggettivo.
Fonte: – art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 - PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019
5.7. Quale è il momento del procedimento penale rilevante per l’amministrazione ai fini dell’applicazione della misura della rotazione straordinaria?
L’espressione “avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva” di cui all’art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001, si intende riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.
Ciò in quanto è proprio con quell’atto che inizia un procedimento penale.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria – applicazione – avvio procedimento penale
Fonte: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 - PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019.
5.8. Come conosce l’amministrazione l’avvio del procedimento penale nei confronti di un proprio dipendente ai fini dell’applicazione della rotazione straordinaria?
L’avvio del procedimento penale riguarda un momento del procedimento che non ha evidenza pubblica (in quanto l’accesso al registro di cui all’art. 335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti ex lege legittimati). Pertanto, l’amministrazione potrà venire a conoscenza dell’avvio del procedimento penale nei confronti di un proprio dipendente in qualsiasi modo. Ad esempio, attraverso fonti aperte (notizie rese pubbliche dai media) o anche dalla comunicazione del dipendente che ne abbia avuto cognizione o per avere richiesto informazioni sulla iscrizione ex art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che contengono la notizia medesima (ad esempio, notifica di un’informazione di garanzia, di un decreto di perquisizione, di una richiesta di proroga delle indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.).
È opportuno che le amministrazioni introducano, nei codici di comportamento, il dovere per il dipendente di informare immediatamente l’amministrazione dell’avvio del procedimento penale.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria –ambito oggettivo.
Fonte: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001– PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019
5.9. Quali sono i reati presupposto per l’applicazione della rotazione straordinaria?
La norma che disciplina la misura (art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/200) non specifica i reati presupposto rilevanti per la sua applicazione, e si riferisce genericamente a “condotte di natura corruttiva”.
Ai fini dell’individuazione di tali condotte è necessario rinviare, innanzitutto, all’art. 7 della legge n. 69 del 2015 che riguarda l’informazione sull'esercizio dell'azione penale per fatti di corruzione, da parte del Pubblico Ministero al Presidente dell’Autorità. In tale norma sono individuati i delitti previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Al ricorrere di tali reati l’Amministrazione è obbligata all’adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta “corruttiva” del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.
L’adozione del provvedimento sulla rotazione è invece facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, all’art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e al d.lgs. n. 235 del 2012.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria applicazione - reati presupposto.
Fonte: – art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 – PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019.
5.10. Quali sono i procedimenti disciplinari da tenere in conto ai fini dell’applicazione della rotazione straordinaria?
Sono quelli avviati dall’amministrazione per comportamenti che possono integrare fattispecie di natura corruttiva considerate nei reati presupposto all’applicazione della misura, elencati all’art. 7 della legge n. 69 del 2015.
Nelle more dell’accertamento in sede disciplinare, tali fatti rilevano per la loro attitudine a compromettere l’immagine di imparzialità dell’amministrazione e giustificano il trasferimento, naturalmente temporaneo, ad altro ufficio.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria – ambito oggettivo – procedimento disciplinare.
Fonte: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 – PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019
5.11. Che durata ha l’efficacia del provvedimento di rotazione straordinaria?
In assenza di una precisa disposizione di legge, le amministrazioni in sede di regolamento sull’organizzazione degli uffici o di regolamento del personale, possono disciplinare il provvedimento e chiarire la durata della sua efficacia. Comunque, l’amministrazione provvede caso per caso, adeguatamente motivando sulla durata della misura.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria– efficacia del provvedimento.
Fonte: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001- PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019.
5.12. Qual è il soggetto competente nelle amministrazioni statali all’adozione del provvedimento di rotazione straordinaria?
Nelle amministrazioni statali l’adozione del provvedimento di rotazione straordinaria spetta ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali o, per analogia, ai responsabili degli uffici “complessi”.
Nel caso in cui il provvedimento di rotazione interessi i Direttori generali o comunque i responsabili di uffici complessi, sarà l’organo di vertice che ha conferito l’incarico a stabilire in relazione ai fatti di natura corruttiva per i quali il procedimento è stato avviato se confermare o meno il rapporto fiduciario.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria Amministrazioni statali - soggetto competente.
Fonte: – art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001– PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019
5.13. Qual è il soggetto competente negli enti locali all’adozione del provvedimento di rotazione straordinaria?
Negli enti locali l’adozione del provvedimento di rotazione straordinaria spetta ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali ove presenti o al Segretario Comunale/Provinciale laddove il Sindaco/Presidente della Provincia ha conferito a quest’ultimo dette funzioni in base all’art. 108, d.lgs. 267 del 18 agosto 2000.Nel caso in cui il provvedimento di rotazione interessi il Direttore generale sarà il Sindaco/Presidente della provincia che ha conferito l’incarico a valutare, in relazione ai fatti di natura corruttiva per i quali il procedimento è stato avviato, se confermare o meno il rapporto fiduciario.
Parimenti è rimessa al Sindaco/Presidente della Provincia valutare il permanere o meno del rapporto fiduciario nel caso in cui la condotta di natura corruttiva interessi il Segretario comunale/provinciale.
Negli enti di ridotte dimensioni, privi di dirigenti e di direttore generale, le cui funzioni rimangono in capo all’Organo di indirizzo politico, l’adozione del provvedimento di “rotazione straordinaria” spetta a quest’ultimo.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria – Enti locali -soggetto competente
Fonte: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001–PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019
6.1. La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza come deve essere programmata e disciplinata?
La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza è prevista da specifiche disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, co. 9, lett. b) e c)). Ne discende che la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo è una misura di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare adeguatamente nell’ambito del PTPCT.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – formazione – misura generale
Fonte: – art. 1, co. 9, lett. b) e c) l. 190/2012- PNA 2019-2021
6.2. Chi rileva nell’amministrazione i fabbisogni e individua di destinatari degli interventi formativi?
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali i percorsi formativi sono predisposti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (SNA) con cadenza periodica e d’intesa con le amministrazioni (art. 1, co. 11, l. 190/2012).
Le amministrazioni centrali, in base a quanto previsto dal co. 5, lett. b), dell’art. 1, della l. 190/2012, definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
I RPCT degli altri enti, i cui obblighi sulla formazione discendono dall’art. 1, co. 8 della l. 190/2012, sono tenuti a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – formazione - soggetti preposti
Fonte: art. 1, co. 5, lett. b) e co. 8, l. 190/2012 - PNA 2019-2021
6.3. A quali soggetti deve essere rivolta la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nella p.a.?
La legge 190 del 2012, all’art. 1, co. 9, lett. b) e c), stabilisce che la formazione in materia di anticorruzione e trasparenza deve essere rivolta innanzitutto ai dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.
L’amministrazione è quindi tenuta, per legge, a programmare una formazione specifica e mirata per il RPCT, i dirigenti e tutto il personale operante nelle aree di rischio, sulla base del PTPCT adottato.
Ciò non toglie che anche il resto del personale sia progressivamente coinvolto in questo tipo di formazione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – formazione –soggetti coinvolti – aree a rischio
Fonte: art. 1, co. 9, lett. b) e c) l. 190/2012 - PNA 2019-2021
6.4. La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza può essere prevista anche per i dipendenti che prestano servizio in aree considerate non di rischio?
È auspicabile che l’amministrazione preveda anche una formazione di tipo generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all’aggiornamento delle competenze e dei comportamenti in materia di etica e della legalità.
L’ideale sarebbe definire iniziative formative differenziate, per contenuti e livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono e in relazione alle aree, di rischio o meno, in cui operano.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – formazione soggetti coinvolti – aree non di rischio.
Fonte: – art. 1, co. 9, lett. b) e c) l. 190/2012 - PNA 2019-2021
6.5. Quale approccio formativo sarebbe opportuno adottare?
È opportuno che gli interventi formativi siano basati su casi concreti e finalizzati a fornire ai destinatari strumenti decisionali in grado di porli nella condizione di affrontare i casi critici e i problemi etici che incontrano in specifici contesti e di riconoscere e gestire i conflitti di interessi così come situazioni lavorative problematiche che possono dar luogo all’attivazione di misure di prevenzione della corruzione. L’esame di casi concreti, infatti, calati nel contesto delle diverse amministrazioni, favorisce la crescita di competenze tecniche e comportamentali dei dipendenti pubblici in materia di prevenzione della corruzione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – formazione –approccio formativo.
Fonte: art. 1, co. 9, lett. b) e c) l. 190/2012 – PNA 2019-2021
6.6. Si possono stipulare accordi tra amministrazioni per unificare quanto più possibile il sistema di formazione dei dipendenti pubblici in materia di prevenzione della corruzione?
Le amministrazioni possono stipulare accordi per favorire un unico programma di formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Si auspica, in tal senso, la stipula di accordi tra enti locali.
Per le amministrazioni centrali si auspica la promozione di attività di formazione sul territorio anche attraverso le proprie strutture periferiche.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – formazione –accordi tra enti.
Fonte: art. 1, co. 9, lett. b) e c) l. 190/2012 – PNA 2019-2021
7. Rotazione ordinaria del personale
7.1. Cosa si intende per rotazione ordinaria del personale?
La rotazione c.d. “ordinaria” del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni, nelle aree a più elevato rischio di corruzione, è una delle misure organizzative generali che le Amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. É stata introdotta dall’art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012 con il fine di limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.
La ratio alla base della norma è quella di evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –rotazione ordinaria del personale – misura generale preventiva.
Fonte: l. 190/2012, art. 1, co.5 lett. b) –Allegato 2 al PNA 2019-2021.
7.2. Che differenza c’è tra la rotazione “ordinaria” e la rotazione “straordinaria”?
La rotazione c.d. “ordinaria” del personale è una delle misure organizzative che le Amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. È stata introdotta dall’art. 1, comma 5, lettera b), della legge 190/2012. La richiamata disposizione ha previsto la rotazione di dirigenti e funzionari che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione. Il fine è quello di evitare, in via preventiva, il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa.
La rotazione c.d. “straordinaria” nasce invece come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni illeciti, di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare. Essa è prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego (art. 16, comma 1, lettera l-quater) che prevede la valutazione dell’Amministrazione in merito alla rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, con il fine di tutelare l’immagine di imparzialità dell’Amministrazione.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione ordinaria e rotazione straordinaria –distinzioni
Fonte: art. 1, co. 5, lettera b), l. 190/2012 - art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 –PNA 2019-2021 – Delibera ANAC n. 215 del 2019
7.3. Quali enti sono tenute a dare attuazione alla misura della rotazione c.d. ordinaria?
Sono tenuti ad attuare la misura della rotazione ordinaria le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.
L’ANAC ha valutato opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l’adozione di misure di rotazione anche per gli enti di diritto privato a controllo pubblico e gli enti pubblici economici, anche se non tenuti per legge all’applicazione della misura.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – rotazione del personale ––. ambito di applicazione – amministrazioni e altri enti
Fonte art. 1 l. 190/2012 co 4 lett. e) e co. 5 lett. b)- Allegato 2 al PNA 2019-2021.
7.4. Quali sono i dipendenti pubblici interessati dalla misura della rotazione ordinaria?
Tenuto anche conto della finalità sostanziale della misura e dello scopo della norma, l’ambito soggettivo è riferito a tutti i pubblici dipendenti, sia dirigenti che non dirigenti.
Quanto ai dirigenti, specialmente quelli operanti nelle aree a più elevato rischio corruttivo, l’istituto della rotazione dovrebbe essere una prassi “fisiologica”. La rotazione è applicabile anche ai titolari di posizione organizzativa, nei casi in cui nell’Amministrazione il personale dirigenziale sia carente o del tutto assente.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – rotazione del personale –) – ambito di applicazione – dipendenti.
Fonte: art. 1, l. 190/2012, co 4, lett. e) e co.5 lett. b - Allegato 2 al PNA 2019-2021
7.5. Per i Comuni di ridotte dimensioni vi sono regole particolari per l’applicazione della misura di rotazione ordinaria del personale?
L’applicazione della misura della rotazione ordinaria è rimessa all’autonoma programmazione dell’amministrazioni, anche nel caso di Comuni di ridotte dimensioni.
L’Autorità ha valutato opportuno consentire ad ogni amministrazione di adattare l’applicazione della misura alla concreta situazione dell’organizzazione dei propri uffici.
Ove non sia possibile applicare la misura, per carenza di personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico, i Comuni di ridotte dimensioni devono motivare adeguatamente nel PTPCT le ragioni della mancata applicazione dell’istituto adottano e sono tenuti ad adottare scelte organizzative o altre misure di natura preventiva che producano effetti analoghi alla rotazione quali, a titolo esemplificativo, modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio, o meccanismi di condivisione tra più soggetti delle fasi procedimentali.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –rotazione del personale –– – comuni di ridotte dimensioni.
Fonte: art. 1, l. 190/2012, co 4 lett. e) e co.5 lett. b) - Allegato 2 al PNA 2019-2021
7.6. Possono essere sottoposti a rotazione ordinaria i dipendenti che ricoprono il ruolo di Dirigente Sindacale?
I dipendenti che ricoprono il ruolo di dirigente sindacale sono soggetti all’applicabilità della misura della rotazione ordinaria.
Se la rotazione di tale personale è realizzata tra sedi di lavoro differenti, va attuata la preventiva informativa sindacale da indirizzare all’organizzazione sindacale con lo scopo di consentire a quest’ultima di formulare in tempi brevi osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi e sulla base dell’identificazione in via preventiva dei criteri di rotazione. Ciò non comporta un’apertura di una fase di negoziazione in materia.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –rotazione del personale –ambito soggettivo di applicazione – dirigenti sindacali
Fonte: art. 1 l. 190/2012 co 4 lett. e) e co.5 lett. b) – Allegato 2 al PNA 2019-2021
7.7. Quali sono i limiti o vincoli che l’amministrazione deve tenere in conto ai fini dell’applicazione della rotazione ordinaria?
L’applicazione della misura della rotazione ordinaria è strettamente connessa a vincoli di natura soggettiva e a vincoli di natura oggettiva.
Costituiscono vincoli di natura soggettiva i diritti individuali dei dipendenti, ad esempio il permesso di assistere un familiare con disabilità e il permesso di assistere figli minori.
I vincoli di natura oggettiva sono invece connessi all’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – rotazione del personale–vincoli alla rotazione
Fonte:Allegato 2 al PNA 2019-2021.
7.8. Possono verificarsi casi in cui non è possibile adottare la misura della rotazione ordinaria?
Non sempre la rotazione ordinaria è misura che si può realizzare, specie all’interno di amministrazioni di piccole dimensioni, dove dovranno essere però previste misure alternative con effetti analoghi alla rotazione.
Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – rotazione del personale –impossibilità di applicazione – misure alternative
Fonte: art. 1, l. 190/2012, co 4, lett. e) e co.5 lett. b) – Allegato 2 al PNA 2019-2021
7.9. Quando può dirsi che una prestazione lavorativa è infungibile ai fini dell’applicazione della rotazione ordinaria?
L’infungibilità delle professionalità riguarda il possesso, da parte del dipendente, di una determinata competenza e una specifica qualifica professionale necessarie per poter prestare la propria attività lavorativa.
Sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici, qualifica direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici. Ciò avviene di norma nei casi in cui lo svolgimento di una prestazione è direttamente correlato al possesso di un’abilitazione professionale e all’iscrizione nel relativo albo.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – rotazione –. professionalità infungibili
Fonte : art. 1, l. 190/2012, co 4, lett. e) e co.5 lett. b) –Allegato 2 al PNA 2019-2021
7.10. Quando non può invocarsi il criterio della c.d. infungibilità per giustificare la mancata applicazione della rotazione ordinaria?
Nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità.
Con riguardo alla dirigenza, ai fini dell’applicazione delle misure di rotazione occorre anche fare riferimento alla disciplina sul pubblico impiego (art. 19, d.lgs. 165/2001 e art. 109, d.lgs. 267/2000), compiendo una valutazione in merito al tipo degli incarichi dirigenziali, distinguendo quelli di natura strettamente tecnica da quelli di natura amministrativa. In quanto solo i primi, connotati da specifiche professionalità, non essendo sostituibili con altra professionalità presente nell'ambito della medesima struttura, sono da ritenersi infungibili e pertanto non possono essere sottoposti alla rotazione.
Resta comunque fermo che il criterio rilevante, ai fini dell’applicazione della misura è la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo che l’amministrazione è tenuta ad operare, di volta in volta.
Deve essere altresì sottolineato il ruolo fondamentale della formazione per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione, dal momento che una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi contribuisce a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – rotazione –professionalità non infungibili
Fonte: art. 1 l. 190/2012 co 4 lett. e) e co.5 lett. b) –. Allegato 2 al PNA 2019-2021
7.11. Qualora non sia possibile adottare la misura della rotazione ordinaria, le amministrazioni che cosa possono o sono tenute a fare?
Nei casi in cui non sia possibile realizzare la misura della rotazione ordinaria le amministrazioni sono comunque tenute a programmare altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione. Il fine deve essere quello di evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi specie di quelli più esposti al rischio di corruzione.
É necessario, inoltre, che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPCT le ragioni della mancata applicazione dell’istituto.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –rotazione del personale –– impossibilità applicazione.
Fonte: art. 1 l. 190/2012 co 4 lett. e) e co. 5 lett. b)- Allegato 2 al PNA 2019-2021
7.12. Quali sono le misure alternative all’adozione della misura di rotazione ordinaria?
Laddove non è possibile applicare la misura della rotazione del personale, l’Amministrazione è tenuta a programmare, in luogo della rotazione, altre misure organizzative di prevenzione in relazione allo specifico contesto di riferimento individuandole a seguito dell’analisi e della valutazione del rischio.
Tra le indicazioni fornite dall’Autorità vi è quella di rafforzare le misure di trasparenza – anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria – in relazione al processo rispetto al quale non è stata disposta la rotazione e di mettere in atto meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali e di valutazione al fine di evitare la concentrazione di più mansioni e responsabilità in capo ad un unico soggetto.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – rotazione del personale –– misure alternative
Fonte: art. 1 l. 190/2012 co 4 lett. e) e co.5 lett. b) - Allegato 2 al PNA 2019-2021
7.13. Dove e come deve essere programmata e disciplinata la misura della rotazione ordinaria?
Per l’attuazione della misura è necessario che l’amministrazione nel proprio PTPCT chiarisca i criteri, individui la fonte di disciplina e sviluppi un’adeguata programmazione della rotazione.
Il PTPCT può rinviare la disciplina della rotazione a ulteriori atti organizzativi, chiarendo sempre qual è l’atto a cui si rinvia. A tal fine possono essere utili i regolamenti di organizzazione sul personale o altri provvedimenti di carattere generale già adottati.
Nel programmare la misura, l’Amministrazione deve tener conto di alcuni criteri quali la periodicità con la quale intende attuare la rotazione; l’individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione; le caratteristiche, funzionali o territoriali, con le quali si intende attuare la misura nonché del criterio della gradualità. Con riferimento a quest’ultimo devono essere considerate in via prioritaria le aree a maggior rischio corruttivo per poi considerare progressivamente gli uffici con un livello di esposizione al rischio più basso.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – rotazione del personale –– fonte della disciplina
Fonte : art. 1 l. 190/2012 co 4 lett. e) e co.5 lett. b) - Allegato 2 al PNA 2019-2021
7.14. Nella fase di programmazione della rotazione l’Amministrazione è tenuta a coinvolgere le organizzazioni sindacali?
Nella fase di programmazione della rotazione le amministrazioni sono tenute a dare preventiva e adeguata informazione dei criteri con cui intendono applicare la misura alle organizzazioni sindacali. Ciò al fine di consentire a queste ultime di presentare proprie osservazione e proposte. Tale informazione non comporta l’apertura di una fase di negoziazione in materia
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –rotazione del personale –coinvolgimento organizzazioni sindacali
Fonte: art. 1, l. 190/2012, co 4 lett. e) e co.5 lett. b) – Allegato 2 al PNA 2019-2021
7.15. In cosa consiste la rotazione c.d. territoriale o esterna?
Nell’ambito della programmazione della rotazione, può essere prevista la rotazione all’interno dello stesso
ufficio o tra uffici diversi nell’ambito della stessa amministrazione. tra uffici diversi.
Nelle strutture complesse o con articolazioni territoriali, la rotazione può anche avere carattere di “rotazione territoriale”, nel rispetto delle garanzie accordate dalla legge in caso di spostamenti di questo tipo.
L’ANAC ha ritenuto che tale rotazione territoriale possa essere scelta dall’amministrazione ove la stessa sia più funzionale all’attività di prevenzione e non si ponga in contrasto con il buon andamento e la continuità dell’attività amministrativa, a condizione che i criteri di rotazione siano previsti nel PTPCT o nei successivi atti attuativi e le scelte effettuate siano congruamente motivate.
Se la rotazione riguarda sedi di lavoro differenti, si ritiene necessaria una preventiva informativa da indirizzarsi all’organizzazione sindacale con lo scopo di consentire a quest’ultima di formulare in tempi brevi osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –rotazione del personale –rotazione territoriale
Fonteart. 1, l. 190/2012, co 4 lett. e) e co.5 lett. b) – art. 22, l. n. 300/1970 - Allegato 2 al PNA 2019-2021 e
7.16. L’attuazione della misura della rotazione è sottoposta a verifica e a monitoraggio?
Si, la legge prevede la verifica dell’effettiva rotazione degli incarichi nelle strutture e negli uffici in cui è più elevato il rischio corruzione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza d’intesa con il dirigente competente, che è tenuto a mettere a disposizione ogni informazione utile per comprendere come la misura venga progressivamente applicata e quali siano le eventuali difficoltà riscontrate.
Nel PTPCT è necessario che siano indicate le modalità attraverso cui il RPCT effettua il monitoraggio sull’attuazione delle misure di rotazione previste e il loro coordinamento con le misure di formazione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –rotazione del personale verifica attuazione.
Fonte: art. 1, comma 10, lett. b) della legge 190/2012 e Allegato 2 al PNA 2019 -2021
8. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
8.1. Nomina, criteri di scelta
8.1.1. Chi nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?
La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza compete agli organi di indirizzo delle amministrazioni.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – organo competente alla nomina
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 4.
8.1.2. È necessario uno specifico provvedimento di nomina per designare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?
Per designare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è necessaria l’adozione di un apposito provvedimento dell’organo di indirizzo, conseguente alla valutazione circa la sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT –provvedimento di nomina
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 4.
8.1.3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) deve essere necessariamente un dirigente?
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato tra i dirigenti.
Laddove possibile, è altamente consigliato attribuire l’incarico di RPCT in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati.
Negli enti locali, per specifica disposizione legislativa (art. 1, co. 7, l. 190/2012) il RPCT è individuato, di norma, nel Segretario o nel dirigente apicale, salvo diversa e motivata determinazione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – nomina – dirigente– enti locali – segretario – dirigente apicale
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 1
8.1.4. L’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) può essere svolto da un dipendente che non sia un dirigente e in quali casi?
In strutture organizzative di ridotte dimensioni, in caso di carenza di posizioni dirigenziali, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – nomina – profilo non dirigenziale.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 1
8.1.5. Quali sono i criteri di scelta su cui si deve basare l’amministrazione per affidare l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?
È opportuno selezionare il RPCT tra quei soggetti che abbiano adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, che siano dotati della necessaria autonomia valutativa e che non siano in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi.
In questa ottica, al fine di garantire l’autonomia valutativa del RPCT, è opportuno che la scelta non ricada su un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.
Va, altresì, evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione o ad uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio.
In ogni caso la scelta è rimessa all’autonoma determinazione degli organi di indirizzo di ogni ente o amministrazione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT - nomina – sovrapposizione di ruoli con altre figure dirigenziali - inopportunità
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 1.
8.1.6. L’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) può essere svolto da un soggetto esterno all’amministrazione cui siano affidati incarichi dirigenziali ex art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165 del 2001?
Deve considerarsi un’assoluta eccezione l’attribuzione dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ad un soggetto esterno all’amministrazione cui è affidato un incarico dirigenziale ex art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, ferma restando la sicura preferenza per il personale dipendente dell’amministrazione che assicuri stabilità per lo svolgimento del ruolo di RPCT.
In caso di attribuzione dell’incarico ad un soggetto esterno, sussiste un preciso onere di congrua motivazione anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per svolgere il ruolo di RPCT.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – nomina – soggetto esterno con incarichi di natura dirigenziale - eccezionalità
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - art. 19, co. 6, d.lgs. n. 165/2001 - PNA 2019, Parte IV, § 1
8.1.7. È possibile mantenere separate le figure di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza?
Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), di norma, anche la funzione di Responsabile della trasparenza (RT). È possibile mantenere separate le due figure solo laddove esistano obiettive difficoltà organizzative (da motivare nei provvedimenti di nomina) tali da giustificare la distinta attribuzione dei due ruoli. Ad esempio, in organizzazioni particolarmente complesse ed estese sul territorio, e al solo fine di facilitare l’applicazione effettiva e sostanziale della disciplina sull’anticorruzione e sulla trasparenza.
È comunque necessario che le amministrazioni chiariscano espressamente le motivazioni di questa eventuale scelta nei provvedimenti di nomina del RPC e RT e garantiscano il coordinamento delle attività svolte dai due responsabili, anche attraverso un adeguato supporto organizzativo.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – Responsabile della prevenzione della corruzione - Responsabile della trasparenza – separazione ruolo RPC e RT - obiettive difficoltà organizzative
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, Premessa - delibera ANAC n. 1310/2016, Parte
Prima, § 2.
8.1.8. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) può ricoprire anche il ruolo di Responsabile di Protezione dei Dati (RPD)?
Ove possibile, la figura del RPD non deve coincidere con il RPCT. La sovrapposizione dei ruoli rischia di limitare l’effettivo svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce loro.
Eventuali eccezioni sono ammesse solo in enti di piccole dimensioni ove la carenza di personale renda, da un punto di vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni. In tali casi, l’attribuzione allo stesso soggetto dei due ruoli va motivata con specifica determinazione.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - Responsabile di Protezione dei Dati - sovrapposizione di ruoli -inopportunità.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 7.
8.1.9. Può il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ricoprire anche il ruolo di componente o di presidente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell’Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione?
È da escludere l’eventualità che il RPCT ricopra anche il ruolo di componente o di presidente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell’Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione. Ciò al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT - nomina – incompatibilità – OIV – ODV – Nucleo di valutazione
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 1.
8.1.10. Può il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ricoprire anche il ruolo di responsabile dell’Audit o di altra struttura che svolge controlli interni?
Non è opportuno che il RPCT svolga anche funzioni di responsabile dell’Audit o di altra struttura che svolge controlli interni al fine di evitare sovrapposizioni di competenza. Salvo in casi particolari in cui il modello organizzativo sia fondato sulla ottimizzazione e non sulla sovrapposizione dei diversi sistemi di controllo come nelle Agenzie Fiscali.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT - incompatibilità Audit
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 8. - Delibera 840/2019
8.1.11. Può il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) rivestire il ruolo di responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD)?
Non sussiste una situazione di incompatibilità tra la funzione di RPCT e l’incarico di componente dell’ Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), specie nel caso in cui l’UPD dell’Amministrazione sia costituito come Organo Collegiale e salvo i casi in cui oggetto dell’azione disciplinare sia un’infrazione commessa dallo stesso RPCT.
Nel caso in cui l’UPD sia organo monocratico è preferibile, tuttavia, che le amministrazioni e gli enti evitino di attribuire allo stesso anche le funzioni di RPCT.
In ogni caso la scelta è rimessa all’autonoma determinazione degli organi di indirizzo.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT - responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari - compatibilità
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 8. - Delibera 700/2019
8.1.12. Si può prevedere un apposito compenso per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?
Dall’espletamento dell’incarico di RPCT non può, in nessun caso, derivare alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all’effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance predeterminati.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – impossibilità compenso aggiuntivo
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 6.
8.2. Requisiti soggettivi
8.2.1. Quali sono i principali requisiti soggettivi necessari per la nomina a Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?
È necessario che il RPCT sia selezionato tra quei soggetti che abbiano dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo e non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT - requisiti soggettivi – condotta integerrima
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 2.
8.2.2. Può un soggetto nei confronti del quale sono pendenti procedimenti per condanne penali ricoprire l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?
Tra le cause ostative alla nomina e al mantenimento dell’incarico di RPCT rientrano tutti i casi di rinvio a giudizio e le condanne in primo grado per i reati presi in considerazione nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f), nonché quelle per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione».
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - requisiti soggettivi – condotta integerrima - condanne penali
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - art. 7, co. 1, lett. da a) ad f) d.lgs. n. 235/2012 - d.lgs. 39/2013 - PNA 2019 parte IV § 2.
8.2.3. Può un soggetto condannato con sentenza definitiva per falso ideologico essere nominato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?
Un soggetto condannato con sentenza definitiva per falso ideologico non può essere nominato RPCT.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - requisiti soggettivi – condotta integerrima – condanna – sentenza definitiva - falso ideologico
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019 parte IV § 2. – art. 479 e ss. c.p.
8.2.4. Può un soggetto nei confronti del quale sono state emesse condanne erariali ricoprire l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?
Il soggetto condannato per danno erariale da parte della Corte dei Conti per condotte dolose, con sentenza anche non definitiva, non può essere nominato RPCT.
La condanna per condotte dolose rileva anche per la permanenza in carica del RPCT.
Diversamente, le fattispecie di condanna per colpa grave si prestano a valutazioni diversificate, da effettuarsi di volta in volta e caso per caso. In tali ipotesi, spetta quindi all’amministrazione o all’ente valutare se la condotta tenuta incida sull’immagine di imparzialità dell’amministrazione e se il profilo della gravità della colpa possa dirsi integrato.
La scelta in merito alla gravità del pregiudizio determinato da sentenze di condanna del giudice contabile, sia che presentino o meno i caratteri della irrevocabilità/definitività, dovrà in ogni caso essere motivata dalle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta effettuata.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - requisiti soggettivi – condotta integerrima - condanne erariali
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019 parte IV § 2. - Delibera ANAC n. 650/2019
8.2.5. Può un soggetto nei confronti del quale sono pendenti condanne in primo grado del giudice civile e del giudice del lavoro ricoprire l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?
In caso di condanne in primo grado del giudice civile e del giudice del lavoro spetta alle amministrazioni valutare e motivare in sede di nomina o di revoca se tali condanne possano ostare alla nomina o permanenza in carica del RPCT.
Come parametro di riferimento può essere considerato quello dell’incidenza del tipo di condanna rispetto allo svolgimento della funzione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - requisiti soggettivi – condotta integerrima - condanne del giudice civile – condanne del giudice del lavoro
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019 parte IV § 2. - Delibera ANAC n. 215/2019 - Delibera ANAC n. 650/2019
8.2.6. Può un soggetto nei confronti del quale vi sono pronunce di natura disciplinare ricoprire l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?
In caso di pronunce di natura disciplinare spetta alle amministrazioni valutare di volta in volta se la condotta sanzionata disciplinarmente possa incidere sui requisiti di integrità del RPCT fornendo le opportune motivazioni in sede di nomina o di revoca. A titolo esemplificativo si può avere riguardo a parametri, quali la gravità dei fatti accertati e dei danni conseguiti, la condotta successiva dell'autore, l'avvenuto risarcimento totale o parziale dei danni arrecati alla P.A.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - requisiti soggettivi – condotta integerrima - nomina- procedimenti disciplinari
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019 parte IV § 2.
8.3. RPCT negli enti locali
8.3.1. È prevista una disciplina speciale per l’individuazione del RPCT negli enti locali?
Negli enti locali, per specifica disposizione legislativa (art. 1, co. 7, l. 190/2012) il RPCT è individuato, di norma, nel Segretario, salvo diversa e motivata determinazione.
Considerate le modifiche normative previste dalla l. 124/2015, il d.lgs. 97/2016 ha espressamente contemplato la possibilità di affidare l’incarico anche a un dirigente apicale, salva una diversa e motivata determinazione dell’ente.
Per quanto riguarda le unioni di comuni, è prevista la possibilità di nominare un unico responsabile.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - individuazione - enti locali – segretario comunale – Unione di comuni
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1 – PNA 2016, Parte generale, sotto paragrafo 5.2).
8.3.2. Il segretario comunale assume automaticamente l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)?
Negli enti locali, l’art. 1, co. 7, l. n. 190 del 2012 non deve essere interpretato nel senso di implicare l’automatica assunzione dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte del segretario comunale, restando invece necessaria l’adozione di un apposito provvedimento, conseguente alla valutazione dell’amministrazione delle condizioni indicate dalla legge.
In caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa, fermo restando che sussiste un obbligo di analitica motivazione per la nomina di dipendenti con qualifica non dirigenziale.
È da considerare come un’assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.
Resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell’amministrazione che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - enti locali – segretario comunale – enti di piccole dimensioni – dipendente con posizione organizzativa - eccezione nomina dirigente esterno -
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1.
8.3.3. Chi nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) nei comuni?
Il sindaco nomina il RPCT in quanto organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, abbia attribuito tale potere alla giunta o al consiglio.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - titolare del potere di nomina – comuni.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Approfondimento I “Piccoli comuni” di Parte Speciale PNA 2016 § 3.1.3.
8.3.4. Può il segretario comunale, che riveste anche la qualifica di responsabile di un’area organizzativa, essere nominato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?
Il segretario comunale, che riveste anche la qualifica di responsabile di un’area organizzativa con posizione apicale, può essere nominato RPCT se l’area organizzativa non corrisponde a settori tradizionalmente esposti al rischio corruzione (ad es., ufficio contratti e gestione del patrimonio), purché non sussistano in concreto cause di conflitto di interesse.
In ogni caso, occorre valutare attentamente le conseguenze e gli oneri che il cumulo di funzioni in capo al RPCT può comportare.
Negli enti di piccole dimensioni, al fine di evitare il cumulo di funzioni che possono creare situazioni di conflitto di interessi, può essere individuato quale RPCT un dipendente con posizione organizzativa.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - enti locali – segretario comunale – enti di piccole dimensioni - responsabile di area organizzativa
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1.
8.3.5. I poteri e le competenze proprie del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono interferire con quelle del Segretario Comunale laddove i due ruoli coincidano nel medesimo soggetto?
I poteri che possono essere esercitati in qualità di Segretario di un ente territoriale devono essere ben distinti da quelli che vengono esercitati come Responsabile della prevenzione della Corruzione e della trasparenza.
Le funzioni esercitate rispondono a discipline di riferimento diverse costituite dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il Segretario Comunale e dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 per il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - enti locali – segretario comunale – RPCT – distinzione delle funzioni – poteri
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1. - delibera n. 840/2018.
8.3.6. Negli enti locali il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) può essere anche componente o Presidente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell’Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione?
È da escludere che il RPCT ricopra anche il ruolo di componente o di presidente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell’Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione, al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato. In qualità di componente del Nucleo di valutazione, egli sarebbe infatti tenuto ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, mentre in qualità di Responsabile anche per la trasparenza svolgerebbe stabilmente un’attività di controllo proprio sull’adempimento dei suddetti obblighi da parte dell’amministrazione, con conseguente responsabilità, ai sensi dell’art. 1, co, 12, l. 190/2012, in caso di omissione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – enti locali - OIV – ODV - NDV
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1 – PNA 2018, Parte speciale IV, “Semplificazioni per i piccoli comuni”, § 4 - Atto di segnalazione trasmesso al Governo e al Parlamento n. 1 del 24 gennaio 2018.
8.3.7. Chi nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) nelle Unioni di comuni?
Le funzioni di RPCT nelle unioni di comuni sono attribuite dal Presidente della Giunta al segretario comunale dell’unione o di uno dei comuni aderenti o a un dirigente apicale, salvo espresse e motivate eccezioni, in coerenza con quanto previsto all’art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come modificato dal d.lgs. 97/2016.
In alternativa, laddove ricorrano valide ragioni, da indicare analiticamente nel provvedimento di nomina, l’incarico può essere assegnato ad altro funzionario dell’unione o dei comuni aderenti, identificato con figure dirigenziali, o titolari di posizione organizzativa.
In ogni caso non può trattarsi di un soggetto esterno all’amministrazione, cioè esterno a uno dei comuni facenti parte dell’unione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - titolare del potere di nomina - Unione di Comuni.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Approfondimento I “Piccoli comuni” di Parte Speciale PNA 2016 § 3.1.3.
8.3.8. Chi può svolgere le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nelle Unioni di Comuni?
Nelle Unioni di comuni, per specifica disposizione legislativa (art. 1, co. 7, l. 190/2012), può essere nominato un unico RPCT.
Le funzioni di RPCT dell’Unione sono svolte dal Segretario comunale dell’Unione o di uno dei comuni aderenti o a un dirigente apicale, salvo espresse e motivate eccezioni. Laddove ricorrano effettivamente valide ragioni, da indicare analiticamente nel provvedimento di nomina, l’incarico può essere conferito anche ad altro funzionario.
In tutti i casi, non può mai trattarsi di un soggetto esterno all’amministrazione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT - Unione di comuni - nomina
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 –PNA 2019, Parte IV, § 1 - Approfondimento I “Piccoli comuni” di parte speciale, PNA 2016, § 3.1.2
8.3.9. I Comuni che hanno stipulato una convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL devono nominare ciascuno un proprio responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?
I comuni che abbiano stipulato una convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL nominano ciascuno un proprio RPCT anche qualora, tramite la convenzione, decidano di aggregare la funzione di prevenzione della corruzione o quella di «organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo».
Il RPCT del Comune capofila può svolgere le funzioni di coordinamento.
Ove la convenzione preveda l’istituzione di un ufficio comune per l’esercizio delle funzioni aggregate, uno dei RPCT dei comuni convenzionati può svolgere le funzioni di coordinamento.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – nomina - Convenzione tra Comuni
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – art. 30, d.lgs. 267/2000 - PNA 2019, Parte IV, § 1 - Approfondimento I “Piccoli comuni” di parte speciale, PNA 2016, § 3.1.2
8.3.10. Può un Segretario comunale, anche Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), svolgere le funzioni di mediazione tributaria di cui all’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, come introdotto dall’art. 39, co. 9, d.lgs. 98/2011 e successive modifiche?
Non è opportuno che un Segretario comunale, anche RPCT, sia responsabile delle funzioni di mediazione tributaria. Ciò in quanto il procedimento di deflazione del contenzioso in cui consiste l’istituto della mediazione tributaria afferisce ad aree considerate ad alto rischio corruttivo, quali “Affari legali e contenzioso” e “Gestione delle entrate e delle spese”.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT - segretario comunale – mediazione tributaria - aree di rischio generale - affari legali e contenzioso
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012– art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, - art. 39, co. 9, d.lgs. 98/2011 s.m.i. - PNA 2019, Parte IV, § 1 - Delibera ANAC n. 186 del 26 febbraio 2020 - PNA 2018, Parte special I, “Agenzie Fiscali”, “Singole Agenzie”, § 1, lett. A).
8.4. Il RPCT in particolari amministrazioni
8.4.1. Come deve essere individuato il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nelle Università?
Nelle Università, laddove possibile, è altamente consigliabile mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l’incarico di RPCT.
L’incarico può essere affidato al direttore generale, figura scelta tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza, cui compete la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo.
Negli atenei di ridotte dimensioni, qualora la nomina del RPCT ricada su un dirigente che svolge ad interim più ruoli anche in aree potenzialmente esposte a rischio corruttivo o sul direttore generale unica figura apicale, è necessario garantire un bilanciamento delle funzioni e dei poteri per evitare, quanto più possibile, la concentrazione di poteri decisionali in una o poche figure. Se ciò non sia effettivamente praticabile, considerate le ridotte dimensioni, si ritiene opportuno prevedere adeguati controlli o ricorrere alla c.d. segregazione delle funzioni.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – Università - nomina
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Aggiornamento 2017 al PNA, Approfondimento III di Parte speciale, Parte III “Le istituzioni universitarie”, § 1.1 – Atto di indirizzo della Ministra Sen. Valeria Fedeli del 15.5.2018.
8.4.2. Chi può svolgere le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nelle istituzioni AFAM (Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica)?
Nelle istituzioni AFAM il Direttore è l’unica figura dirigenziale i cui poteri e funzioni appaiono idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico di RPCT con autonomia ed effettività. In capo alla figura del Direttore ricade inoltre la responsabilità dell’esercizio della funzione disciplinare, espressamente prevista dal d.P.R. n. 132/2003, la quale è ritenuta dall’Autorità compatibile con il ruolo di RPCT, come si evince dalla delibera n. 700 del 23 luglio 2019.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - istituzioni AFAM – nomina - criteri di scelta
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – art. 6, d.P.R. n. 132/2003 PNA 2019, Parte IV, § 1, nota 36 - delibera n. 700 del 23 luglio 2019 - PNA 2016, Approfondimento IV, § 2.
8.4.3. Nelle istituzioni AFAM (Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica) può il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) rivestire il ruolo di responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD)?
Data la peculiarità organizzativa degli Istituti, considerato che il Direttore è anche titolare del potere disciplinare, si ritiene che le indicazioni date dall’Autorità, valide in via generale, in merito alla opportuna distinzione fra le figure del RPCT e del responsabile UPD, non siano applicabili alle istituzioni AFAM.
La delibera n. 700 del 23 luglio 2019 ha precisato che il ruolo di RPCT è compatibile con la qualifica di componente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD), specialmente quando il detto ufficio ha composizione collegiale, e fatte salve le ipotesi di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del soggetto che ricopre l’incarico di RPCT.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - istituzioni AFAM – RPCT e UPD
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – art. 6, d.P.R. n. 132/2003 PNA 2019, Parte IV, § 1, nota 36 - delibera n. 700 del 23 luglio 2019 – PNA 2016, Approfondimento IV, § 2.
8.4.4. Può un comandante della polizia locale, svolgere anche l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?
L’incarico di RPCT può essere attribuito al comandante della polizia locale con le necessarie cautele, specie nel caso in cui al comandante della polizia sia già assegnata la titolarità di altri uffici con funzioni di gestione e amministrazione attiva ai sensi del co. 221, della legge 208/2015 («Legge di stabilità 2016»). Sarà cura di ogni singolo ente svolgere, in tali casi, un’attenta valutazione e motivare adeguatamente una simile scelta, al fine di evitare la presenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi tra le diverse attività svolte.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - comandante polizia locale
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1 - art. 1, co. 221, legge 208/2015 («Legge di stabilità 2016») -. - delibera ANAC n. 333/2019
8.4.5. Può un avvocato iscritto all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell’art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 svolgere anche l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ?
Non è opportuno attribuire il ruolo di RPCT agli avvocati iscritti all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell’art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Ciò al fine di non compromettere l'indipendenza e l'autonomia connaturate all'esercizio delle funzioni di consulenza legale, di rappresentanza e assistenza in giudizio dell'ente richiamate dal citato art. 23 e di evitare un possibile vulnus al corretto svolgimento dei compiti dell’avvocato degli enti iscritti all’albo speciale di cui alla legge 247/2012.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – avvocato iscritto all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – PNA 2019, Parte IV, § 1 - delibera ANAC n. 841/ 2018
8.4.6. Chi può essere nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) negli ordini e collegi professionali?
Negli ordini e collegi professionali l’organo di indirizzo politico individua, di norma, il RPCT tra i dirigenti amministrativi in servizio.
Nelle sole ipotesi di strutture organizzative di ridotte dimensioni il RPCT potrà essere individuato anche in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.
In via residuale e con atto motivato, potrà essere nominato RPCT un consigliere eletto dell’ente, purché privo di deleghe gestionali, escludendo le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina - ordini e collegi professionali
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Approfondimento III del PNA 2016, § 1.1 - PNA 2019, Parte IV, § 1.
8.4.7. Chi può svolgere le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) nelle istituzioni scolastiche?
Nelle istituzioni scolastiche le funzioni di RPCT sono attribuite al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, al Coordinatore regionale.
Al fine di agevolare lo svolgimento di tali funzioni, i dirigenti di ambito territoriale, che dispongono della effettiva conoscenza della realtà scolastica a livello provinciale, operano quali referenti del RPCT.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – istituzioni scolastiche – Direttore Ufficio scolastico regionale – Coordinatore regionale
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Approfondimento IV “Istituzioni scolastiche” del PNA 2016, § 1. e Delibera ANAC n. 430/2016
8.4.8. Quali funzioni sono attribuite ai dirigenti scolastici a supporto del RPCT?
Ai dirigenti scolastici spetta l’attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT, in quanto tali misure attengono a interventi di tipo organizzativo e di gestione delle ordinarie attività amministrative. Inoltre, curano la elaborazione e la pubblicazione dei dati sui siti web delle istituzioni scolastiche in cui prestano servizio, assicurando la prossimità della trasparenza rispetto alla comunità scolastica di riferimento.
In particolare i referenti del RPCT, ovvero i dirigenti di ambito territoriale, verificano e sollecitano l’attuazione degli indirizzi da questi formulati nel Piano, mentre i dirigenti delle singole istituzioni scolastiche sono i soggetti cui compete l’attuazione delle misure individuate nel Piano.
Le misure, infatti, si sostanziano in interventi di tipo organizzativo e di gestione delle ordinarie attività amministrative da attuare laddove il rischio corruttivo è più elevato. Esse, pertanto, rientrano a pieno titolo tra le attività che competono ai dirigenti scolastici.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - istituzioni scolastiche – dirigenti scolastici
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Approfondimento IV “Istituzioni scolastiche” del PNA 2016, § 1. e Delibera ANAC n. 430/2016
8.4.9. Chi può svolgere le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) e nelle strutture periferiche?
Nell’organizzazione del MIBACT, il RPCT può essere individuato nella persona del Segretario generale. Il RPCT è coadiuvato dai “Referenti per l’anticorruzione” individuati nei Direttori generali centrali e nei Segretari regionali
Il Ministero può affidare agli stessi Segretari regionali e ai direttori dei musei di cui all'art. 30, co. 3, del d.p.c.m. 171/2014 il ruolo di RPCT a livello territoriale.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - MIBACT – referenti - strutture periferiche
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 –art. 30, co. 3, del d.p.c.m. 171/2014 - Approfondimento V “Tutela e valorizzazione dei beni culturali” del PNA 2016, § 1.
8.4.10. Chi può svolgere le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) nelle Autorità di sistema portuale?
Considerato che nelle Autorità di sistema portuale il Segretario generale riveste anche ruoli gestionali significativi, al fine di evitare il cumulo delle funzioni in capo allo stesso soggetto, si ritiene preferibile che l’incarico sia attribuito ad un dirigente di ruolo in servizio, salvo ipotesi residuali, e comunque in tal caso prevedendo specifiche responsabilità connesse al ruolo di RPCT, attraverso l’introduzione di apposite disposizioni nel Codice etico, da applicare ai componenti dell’organo di indirizzo politico ed allo stesso Segretario generale.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - Autorità di sistema portuale – criteri di scelta
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2016 § 5.2. – Approfondimento I “Autorità di sistema portuale” di Parte Speciale all’Aggiornamento 2017 al PNA, § 2.2 - PNA 2019, Parte IV, Premessa e § 4.
8.4.11. Chi nomina il RPCT nelle Autorità di sistema portuale?
La nomina del RPCT nelle Autorità di Sistema portuale spetta al Presidente quale organo di indirizzo. Egli assicura al RPCT poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, disponendo all’uopo le modifiche della struttura organizzativa occorrenti, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’art. 1 co. 7 della l. 6 novembre 2012, n. 190.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - Autorità di sistema portuale - nomina
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2016 § 5.2. – Approfondimento I “Autorità di sistema portuale” di Parte Speciale all’Aggiornamento 2017 al PNA, § 2.2 - PNA 2019, Parte IV, Premessa e § 4.
8.4.12. Come deve essere individuato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per le gestioni commissariali?
Le gestioni commissariali, presentano una vasta eterogeneità e pertanto è difficile definire, per tutte e aprioristicamente, il soggetto chiamato a svolgere i compiti di RPCT. Si pensi ad esempio a quelle istituite dal Governo con decreto del Presidente della Repubblica al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio (art. 11, l. n. 400/1988); nonché a quelle istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per interventi programmati nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale (art. 20, d.l. n. 185/2008), nonché a quelle istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla realizzazione di opere e lavori (art. 13, d.l. n. 67/1997 convertito con l. 135/1997).
L’Autorità ha quindi valutato che il RPCT della gestione commissariale possa essere lo stesso soggetto che ricopre il ruolo di RPCT presso l’Amministrazione competente per la nomina o a cui afferiscono le principali attribuzioni di indirizzo e vigilanza delle gestioni commissariali (Amministrazione di riferimento). In alternativa, può essere nominato RPCT della gestione commissariale lo stesso Commissario straordinario.
La scelta, pur rimessa all’autonomia e alla responsabilità dell’Amministrazione di riferimento, deve comunque tener conto della necessità di garantire l’effettività delle funzioni svolte per la prevenzione della corruzione e delle specificità della singola gestione commissariale, valutando l’oggetto dell’incarico del Commissario straordinario, l’entità delle risorse umane e finanziarie ed i poteri organizzatori conferiti.
Resta fermo che per le gestioni commissariali che prevedono la sostituzione dei Commissari straordinari agli organi delle amministrazioni e degli enti pubblici centrali, regionali o locali, così per i commissari delegati per la Protezione civile (art. 5, commi 4 e 4-bis, l. 225/1992), valgono le regole generali sugli organi delle amministrazioni e degli enti pubblici, quelle sugli enti locali e territoriali nonché le disposizioni previste dalla normativa anticorruzione (art. 42, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013).
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - Gestioni commissariali
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - Aggiornamento 2017 al PNA, Parte speciale II “La gestione dei commissari straordinari nominati dal governo”, § 2
8.4.13. Nelle Agenzie Fiscali può il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) ricoprire anche il ruolo di responsabile dell’Audit o di altra struttura che svolge controlli interni?
Mentre, in generale, la scelta volta ad attribuire l’incarico di RPCT al responsabile dell’Audit o di altra struttura che svolge controlli interni è da considerarsi non opportuna, al fine di evitare sovrapposizioni di competenza, nel caso delle Agenzie Fiscali tale scelta è valutata positivamente. Ciò in quanto il modello organizzativo delle Agenzie fiscali è fondato sulla ottimizzazione e non sulla sovrapposizione dei diversi sistemi di controllo anche al fine di contenere fenomeni di maladministration. Sicché i poteri attribuiti al RPCT sono (nel caso delle agenzie fiscali) complementari rispetto a quelli ordinari posti in capo agli organi di controllo interni o esterni all’amministrazione.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - Agenzie Fiscali –responsabile Audit – organo di controllo interno
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - Aggiornamento 2018 al PNA, Parte speciale I “Agenzie Fiscali”, § 2.4.
8.5. Società e Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni
8.5.1. Chi nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nelle società in controllo pubblico?
Nelle società in controllo pubblico il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è nominato dall’organo di indirizzo della società, consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina - società in controllo
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte V, § 1. - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.2.
8.5.2. A chi sono affidate le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nelle società in controllo pubblico?
Nelle società in controllo pubblico le funzioni di RPCT sono affidate a uno dei dirigenti in servizio della società. Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale, che comunque garantisca idonea conoscenza della materia dell’organizzazione e della prevenzione della corruzione.
Solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina - società in controllo
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte V, § 1. - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.2.
8.5.3. Come deve essere individuato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nelle società in controllo pubblico di ridotte dimensioni appartenenti ad un gruppo societario?
Nei casi di società di ridotte dimensioni appartenenti ad un gruppo societario, in particolare quelle che svolgono attività strumentali, la capogruppo può predisporre un’unica programmazione delle misure ex lege n. 190/2012. In tal caso, il RPCT della capogruppo è responsabile dell’attuazione delle misure anche all’interno delle società di ridotte dimensioni appartenenti al gruppo societario. Resta fermo che ogni società del gruppo nomina comunque almeno un referente del RPCT della capogruppo.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina – gruppo societario
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – d.lgs. 231/2001 - PNA 2019, Parte V, § 1. - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.5. e 3.2.2.
8.5.4. Chi nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) negli enti di diritto privato di cui all’art. 2 bis, co. 3 d.lgs.33/2013?
Nelle associazioni, fondazioni e negli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013, come nelle società in controllo pubblico, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è nominato dall’organo di indirizzo, consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina – associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato – società in controllo pubblico
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte V, § 1. - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.2.
8.5.5. A chi sono affidate le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) negli enti di diritto privato di cui all’art. 2 bis, co. 3 d.lgs. 33/2013?
Nelle associazioni, fondazioni e negli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 le funzioni di RPCT sono affidate a uno dei dirigenti in servizio. Nelle sole ipotesi in cui l’ente sia privo di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale.
Le amministrazioni controllanti inseriscono all’interno dei propri piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza le misure organizzative utili ai fini della vigilanza sulla effettiva nomina da parte degli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis co. 3 d.lgs. 33/2013 del RPCT.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina - enti di diritto privato in controllo pubblico – criteri di scelta.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – d.lgs. 231/2001 - PNA 2019, Parte V, § 1. - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.5. e 3.2.2.
8.5.6. Le società a partecipazione pubblica non di controllo sono tenute a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?
Le società a partecipazione pubblica non di controllo non sono tenute a nominare il RPCT. Esse, tuttavia, possono scegliere di nominare tale figura nell’esercizio dei propri poteri di autonomia, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite da ANAC.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina – società partecipate – non obbligatorietà
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte V, § 1.2. - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.3.2.
8.6. Tutela del PRCT: revoca e misure ritorsive
8.6.1. L’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza RPCT può essere revocato?
L’incarico di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza può essere revocato in caso di inadempimento dei compiti connessi a tale ruolo e per giusta causa da motivare nel provvedimento di revoca, o al venir meno dei necessari requisiti soggettivi del soggetto incaricato.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza– revoca
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012- e art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 recante “Regolamento ANAC sulla richiesta di riesame della revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”
8.6.2. Chi può revocare l’incarico del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?
La revoca dell’incarico di RPCT compete agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui spetta anche la scelta del soggetto cui attribuire l’incarico.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza revoca - competenza
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 e art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 e Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018
8.6.3. Quale è la disciplina applicabile in caso di revoca dell’incarico a tutela del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?
Tra i presidi di garanzia dell’autonomia e indipendenza del RPCT il legislatore ha introdotto la previsione di doveri di segnalazione all’ANAC dei provvedimenti di revoca del RPCT da parte dell’amministrazione o ente che ha adottato il provvedimento di revoca. Ha inoltre attribuito all’ANAC, nel caso rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, il potere di richiedere il riesame della decisione.
Negli enti locali, nel caso di coincidenza del RPCT con il Segretario comunale si applica la disciplina di cui all’art. 1, co. 82, della l. 190/2012 che dispone la comunicazione all’ANAC del provvedimento di revoca, che si esprime entro trenta giorni.
In caso di revoca del contratto di lavoro del dirigente nominato RPCT, si applica la disciplina di cui all’art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all’ANAC del provvedimento di revoca, che si esprime entro trenta giorni.
L’Autorità ha, inoltre, valutato che la revoca dell’incarico di RPCT deve ritenersi inclusa tra le “misure discriminatorie, dirette o indirette” di cui all’art. 1, co. 7, della l. 190/2012.
Pertanto, in caso di revoca dell’incarico di RPCT, indipendentemente dalla qualifica da questi posseduta nell’Amministrazione, per motivi collegati allo svolgimento dell’attività di prevenzione della corruzione da questo svolta, si applica l’art. 1, co. 7 della l. 190/2012.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza–revoca - disciplina applicabile.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - PNA 2019, Parte IV, § 5 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018
8.6.4. Che cosa sono tenute a fare le amministrazioni in caso di revoca del RPCT?
Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere immediatamente ad ANAC i provvedimenti di revoca. In particolare, si devono trasmettere i provvedimenti di revoca dell’incarico di Segretario negli Enti locali, laddove il Segretario sia anche RPCT (art. 1, co. 82, l. 190/2012); i provvedimenti di revoca dell’incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni RPCT (art. 15, co. 3, d.lgs. n. 39/2013) e i provvedimenti di revoca dell’incarico di RPCT indipendentemente dalla qualifica che il RPCT riveste nell’Amministrazione (art. 1, co. 7, l. 190/2012). Al fine di consentire ad ANAC una valutazione del singolo caso il più completa possibile nel rispetto del termine di trenta giorni, è essenziale che l’Amministrazione trasmetta insieme al provvedimento di revoca tutti gli elementi ritenuti utili per un compiuto esame da parte dell’Autorità.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –revoca – obblighi delle Amministrazioni.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018
8.6.5. Qual è il soggetto, all’interno delle amministrazioni, tenuto a comunicare il provvedimento di revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all’Autorità e entro quali termini?
Nel caso degli Enti locali la legge stabilisce che la comunicazione del provvedimento di revoca dell’incarico di Segretario che è anche RPCT spetta ai Prefetti. (art. 1, co. 82, l. 190/2012).
Nel caso delle altre Amministrazioni la legge non individua il soggetto tenuto a fare la comunicazione Pertanto tale soggetto può essere discrezionalmente individuato dall’Amministrazione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza revoca – comunicazione - enti locali
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018
8.6.6. Quale è il termine entro il quale l’Amministrazione deve comunicare il provvedimento di revoca del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all’Autorità?
La comunicazione del provvedimento di revoca ad ANAC deve essere quanto più tempestiva possibile al fine di consentire all’Autorità, ove ne ricorrano i presupposti, di formulare la richiesta di riesame entro trenta giorni dalla comunicazione, come previsto dalla legge.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –intervento ANAC – termini.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018
8.6.7. L’Autorità considera le comunicazioni sulla revoca effettuate direttamente da parte di chi è stato revocato?
L’ANAC, ove non riceva i provvedimenti di revoca da parte dei Prefetti e delle amministrazioni interessate, considera anche le comunicazioni sulla revoca effettuate da parte del soggetto interessato dalla revoca stessa. In tali casi, richiede all’Amministrazione interessata la comunicazione dei provvedimenti di revoca e la relativa documentazione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –revoca – comunicazione da parte del soggetto revocato.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 recante “Regolamento ANAC sulla richiesta di riesame della revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”
8.6.8. Quali sono i compiti e i poteri che la legge affida ad ANAC sui provvedimenti di revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?
La legge affida ad ANAC il compito di esaminare il provvedimento di revoca al fine di valutare la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione. Ove emerga tale circostanza, ANAC ha il potere di chiedere all’amministrazione il riesame del provvedimento di revoca.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –compiti e poteri di ANAC
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018
8.6.9. Quale è il termine previsto dalla legge entro cui l’Autorità può richiedere il riesame del provvedimento di revoca?
L’Autorità può richiedere il riesame del provvedimento di revoca, ove ricorrano i presupposti, entro il termine di trenta giorni che decorrono dal momento in cui riceve la comunicazione del provvedimento e la documentazione allegata.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –– revoca - intervento ANAC termini.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018
8.6.10. Il procedimento di riesame del provvedimento di revoca da parte di ANAC prevede l’istaurarsi di un contraddittorio tra le parti?
Il procedimento di riesame del provvedimento di revoca da parte di ANAC, teso ad accertare se vi sia correlazione tra la revoca e l’attività svolta dal RPCT nell’esercizio delle sue funzioni, non prevede di instaurare un contraddittorio tra le parti.
Il termine di trenta giorni previsto per legge per la pronuncia dell’Autorità non lo consente. É quindi necessario che al provvedimento di revoca sia allegata la necessaria documentazione per consentire l’esame da parte di ANAC.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –intervento ANAC - Contraddittorio tra le parti.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018
8.6.11. L’amministrazione è tenuta ad uniformarsi alla richiesta di riesame del provvedimento di revoca nei confronti del RPCT?
Le amministrazioni e gli altri soggetti interessati provvedono, su impulso dell’Autorità, al riesame del provvedimento di revoca.
A conclusione del riesame possono o sospendere il provvedimento, o decidere di confermare la revoca. In tale ultimo caso, al fine di assicurare una compiuta analisi dei rilievi dell’Autorità, la motivazione del provvedimento di conferma della revoca deve riscontrare gli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall’ANAC.
In ogni caso il provvedimento di riesame deve essere trasmesso all’Autorità, che ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la rilevata connessione tra le misure adottate dall’Amministrazione e l’attività del RPCT.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –richiesta di riesame di ANAC – sospensione revoca – conferma revoca
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018
8.6.12. Le amministrazioni possono procedere alla nomina di un nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle more del riesame da parte dell’ANAC del provvedimento di revoca?
Le amministrazioni non possono nominare un nuovo RPCT fino alla completa conclusione del procedimento di riesame del provvedimento di revoca da parte dell’Autorità. In tale periodo l’efficacia della revoca rimane sospesa.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –riesame ANAC – sospensione efficacia revoca
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 recante “Regolamento ANAC sulla richiesta di riesame della revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”
8.6.13. Nel caso in cui l’Amministrazione a seguito del riesame decida di confermare la revoca, l’Autorità ha poteri di sospenderne l’efficacia?
La legge non attribuisce all’Autorità il potere di sospendere l’efficacia della revoca. Pertanto ANAC, ricevuto dall’Amministrazione il provvedimento di riesame, ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la rilevata connessione tra revoca e l’attività del RPCT in materia di prevenzione della corruzione della corruzione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – revoca responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –- art. 1, co. 7 della l. 190/2012 –- conferma revoca – presa atto di ANAC
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 e art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 e Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018
8.6.14. Che cosa è possibile fare in caso di misure discriminatorie o ritorsive, diverse dalla revoca, adottate nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?
Gli interessati possono segnalare tempestivamente all’Autorità, le misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT, anche diverse dalla revoca, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle funzioni di prevenzione della corruzione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –-misure discriminatorie e ritorsive – segnalazione ad Anac
Fonte: art. 1, co. 7 della l. 190/2012 Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018
8.6.15. Cosa deve intendersi per misura discriminatoria, diretta o indiretta, adottata nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?
Per misure discriminatorie dirette e indirette devono intendersi misure ritorsive quali demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - contenuto della misura discriminatoria e ritorsiva
Fonte: art. 1, co. 7 della l. 190/e Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018
8.6.16. In cosa consiste l’intervento di ANAC sulle misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni?
L’intervento dell’Autorità sulle misure discriminatorie, dirette o indirette adottate nei confronti del RPCT, si sostanzia in una istruttoria tesa ad accertare la presunta correlazione tra le misure adottate dall’Amministrazione e le attività svolte dal RPCT.
In caso l’accertamento dia esito favorevole l’Autorità richiede all’Amministrazione di riesaminare gli atti relativi alle misure adottate e di comunicare gli esiti di tale riesame all’Autorità.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –- misure discriminatorie e ritorsive – intervento di ANAC
Fonte: art. 1, co. 7 della l. 190/2012 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018
8.6.17. Quale è il termine previsto dalla legge entro cui l’Autorità può richiedere il riesame delle misure discriminatorie, dirette o indirette diverse dalla revoca adottate nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?
La legge non prevede precisi termini (art. 1, co. 7, l. 190/2012) per l’intervento dell’Autorità sulle misure discriminatoria diverse dalla revoca.
L’Autorità ha, quindi, valutato che il proprio intervento debba essere svolto nel rispetto dei termini previsti dal “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione” del 29 marzo 2017, pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità, e a seguito dell’esercizio dei poteri istruttori attribuiti dall’art. 1, comma 2, lett. f), della legge 190/2012.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - misure discriminatorie e ritorsive - intervento ANAC - termini
Fonte: art. 1, co. 7 e co., lett. f), della l. 190/2012 -Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 - “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione” del 29 marzo 2017.
8.6.18. L’amministrazione è tenuta ad uniformarsi alla richiesta di riesame degli atti contenenti misure discriminatorie dirette e indirette adottate nei confronti del RPCT?
Le amministrazioni e gli altri soggetti interessati provvedono, su impulso dell’Autorità, al riesame degli atti contenenti misure discriminatorie dirette e indirette adottate nei confronti del RPCT.
A conclusione del riesame possono annullare le misure o anche decidere di confermarle. In tale ultimo caso, al fine di assicurare una compiuta analisi dei rilievi dell’Autorità, la motivazione del provvedimento deve riscontrare gli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall’Autorità.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – revoca responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza–- uniformità all’intervento di ANAC – possibilità
Fonte: art. 1, co. 7 della l. 190/2012 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018
9. Inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 33/2013
FAQ in corso di aggiornamento
9.1 Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica anche agli enti strumentali provinciali?
Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica anche agli enti strumentali non economici di una provincia, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – enti strumentali provinciali.
9.2 L’incarico di portavoce del sindaco è un “incarico amministrativo di vertice"?
Nella categoria “incarichi amministrativi di vertice”, di cui all’art. 1, co. 2, lett. i), del d.lgs. n. 39 del 2013, non rientra l’incarico di portavoce del sindaco.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 1, co. 2, lett. i), d.lgs. n. 39/2013 – incarico amministrativo di vertice – portavoce.
9.3 L’incarico di segretario generale di un Comune è qualificabile come incarico amministrativo di vertice? È compatibile con la carica di assessore comunale di un diverso Comune della stessa regione?
L’incarico di segretario generale di un Comune è qualificabile come incarico amministrativo di vertice di cui all’art. 2, co. 1, lett. i), del d.lgs. n. 39 del 2013. Tale incarico è incompatibile con quello di assessore di un Comune della stessa regione (con popolazione superiore ai 15.000 abitanti), secondo quanto previsto dall’art. 11, co. 3, lett. b), d.lgs. n. 39 del 2013.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 1, co. 2, lett. i), d.lgs. n. 39/2013 – incarico amministrativo di vertice – segretario generale – assessore comunale – art. 11, co. 3, lett. b), d.lgs. n. 39/2013.
9.4 Il d.lgs. n. 39 del 2013 è applicabile integralmente alle regioni e prevale su eventuali disposizioni regionali?
Il d.lgs. n. 39 del 2013 è applicabile integralmente alle regioni, ancorché a statuto speciale, in virtù dell’art. 22, co. 1, d.lgs. n. 39 del 2013, che dispone la prevalenza delle norme del citato decreto sulle diverse disposizioni di legge regionale senza operare alcuna distinzione tra regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – regioni – art. 22, co. 1, d.lgs. n. 39/2013.
9.5 L’Autorità esprime pareri preventivi sull’applicazione dell’art. 18 del d.lgs. n. 39 del 2013?
L’Autorità non esprime pareri preventivi su schemi di regolamento adottati in attuazione dell’art. 18, co. 3, del d.lgs. n. 39 del 2013.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – pareri – art. 18, co. 3, d.lgs. n. 39/2013.
9.6 I soggetti privati possono chiedere pareri sull’applicazione del d.lgs. n. 39 del 2013?
Anche prima dell’entrata in vigore della legge n. 98 del 2013, l’Autorità non esprimeva pareri interpretativi su richiesta dei privati; questi ultimi possono, tuttavia, effettuare segnalazioni, al fine di attivare il potere di vigilanza dell’Autorità, ai sensi dell’art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 39 del 2013.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – pareri – art. 16, co. 1, d.lgs. n. 39/2013.
9.7 Da chi deve essere attivato il procedimento di contestazione di una ipotesi di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2013?
Nel caso in cui si debba procedere, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, alla contestazione di una ipotesi di incompatibilità o inconferibilità prevista dal citato decreto legislativo, il procedimento deve essere avviato dal responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente presso il quale è stato conferito l’incarico o è rivestita la carica che ha dato luogo all’incompatibilità. Il principio deve valere con il solo limite del caso in cui l’incompatibilità è sopravvenuta a seguito dell’elezione o della nomina a carica di componente di organo di indirizzo politico. In questo caso, infatti, anche se la situazione può essere rilevata dal responsabile della prevenzione della corruzione presso l’amministrazione o l’ente cui si riferisce la carica, la decadenza non può che rilevare con riferimento all’incarico amministrativo e conseguentemente coinvolgere anche il relativo responsabile della prevenzione della corruzione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – contestazione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 15, d.lgs. n. 39/2013.
9.8 Cosa si intende per “componente di organo di indirizzo” negli enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lettera f) del d.lgs. n. 39/2013?
La carica di “componente di organo di indirizzo” negli enti di diritto privato in controllo pubblico coincide con la carica di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, rilevando, peraltro, che è possibile che, nell’ambito del consiglio di amministrazione, siano delegate funzioni gestionali e non meramente esecutive anche ad altri componenti ai quali deve essere estesa, in tali casi, la qualifica di componente di organo di indirizzo.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – organo di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico.
9.9 Il d.lgs. n. 39 del 2013 trova applicazione per gli incarichi e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della normativa?
Per le ipotesi di cumulo della carica politica e dell’incarico amministrativo sorto prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013 trova applicazione quanto previsto dall’art. 29 ter del dl. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013, ai sensi del quale “[…] gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti”. Ugualmente, fino alla scadenza del preesistente incarico amministrativo, non operano le ipotesi di inconferibilità previste dal citato d.lgs. n. 39/2013.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 29 ter, dl. n. 69/2013, convertito in l. n. 98/2013.
9.10 Nel caso di nomina dei membri del consiglio di amministrazione di un ente pubblico economico di livello regionale, sussiste un’ipotesi di inconferibilità nei confronti di un consigliere comunale della medesima regione nel cui territorio ha sede tale azienda, in rapporto all’organo da cui promani la predetta nomina?
Ai sensi dell’art. 7, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013, a un consigliere di un comune ricompreso nella medesima regione non può essere conferito l’incarico di membro del consiglio di amministrazione di un ente pubblico economico di livello regionale.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – art. 7, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 39/2013.
9.11 Il d.lgs. n. 39 del 2013 trova applicazione ai consorzi?
Il d.lgs. n. 39 del 2013, in armonia anche con quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione, si applica anche ai consorzi (consorzi per l’area sviluppo industriale) in quanto enti pubblici economici.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – consorzi.
9.12 Le cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 sono applicabili ai consiglieri di municipalità?
Le cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 sono tassative e non sono applicabili ai consiglieri di municipalità, salvo diversa previsione dello statuto dell’ente, come nel caso di Roma Capitale (art. 27, comma 2 dello Statuto di Roma Capitale).
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – municipi.
9.13 L’art. 53, co. 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) contrasta con quanto previsto dal d.lgs. n. 39 del 2013?
Non si pone alcun problema di coordinamento tra l’art. 53, co. 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e il d.lgs. n. 39 del 2013, atteso che quest’ultimo trova applicazione con esclusivo riferimento alle cariche rivestite in comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o alle forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).
9.14 Quando deve essere rilevata una ipotesi di inconferibilità?
La sussistenza di una ipotesi di inconferibilità va rilevata, all’esito delle procedure concorsuali e fatto salvo il perfezionamento del rapporto di lavoro, nel momento del conferimento dell’incarico, allorché l’interessato è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all’art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 39 del 2013.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – inconferibilità – art. 20, d.lgs. n. 39/2013.
9.15 Le ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 39 del 2013 trovano applicazione solo nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti?
Le ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 39 del 2013 trovano applicazione solo nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, salvo quanto previsto dalla prima parte del co. 2 del citato articolo.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – art. 7 d.lgs. n. 39/2013 – enti locali – inconferibilità.
9.16 Sussiste incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di dirigente dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 12, co. 3 del d.lgs. n. 39/2013?
Non ricorre incompatibilità ai sensi dell’art. 12, co. 3, del d.lgs. n. 39 del 2013 tra la carica di consigliere regionale e quella di dirigente dell’Avvocatura dello Stato, atteso che il predetto articolo fa riferimento agli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni regionali.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 12, co. 3, del d.lgs. n. 39/2013.
9.17 Sussiste incompatibilità tra la carica di assessore comunale e quella di amministratore unico di ente di diritto privato regolato o finanziato dall’amministrazione?
Non sussiste incompatibilità tra la carica di assessore comunale e quella di amministratore unico di ente di diritto privato regolato o finanziato dall’amministrazione, in quanto le ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 39/2013 fanno esclusivo riferimento a due incarichi amministrativi e non a cariche politiche.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – enti locali – enti di diritto privato regolati o finanziati.
9.18 Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica ai titolari di posizioni organizzative?
Il regime delle incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 fa esclusivo riferimento agli incarichi dirigenziali e agli incarichi di funzioni dirigenziali, onde l’annoverabilità tra i medesimi degli incarichi di posizione organizzativa va valutata caso per caso in ragione delle funzioni effettivamente svolte.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – titolari di posizioni organizzative.
9.19 Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica alle sperimentazioni gestionali previste dall’art. 9 bis del d.lgs. n. 502 del 1992?
Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica alle sperimentazioni gestionali previste dall’art. 9 bis del d.lgs. n. 502 del 1992 se ricorrono le condizioni previste dall’art. 1. co. 2, lett. c) e d) del suddetto decreto.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 9 bis del d.lgs. n. 502 del 1992.
9.20 Sussiste un’ipotesi di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e l’incarico di titolare dell’ufficio del tutore pubblico dei minori istituito dalla Regione?
L’ipotesi di incompatibilità prospettata non rientra nell’ambito di operatività di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 39 del 2013 se, dall’analisi della legge regionale risulta che trattasi di un incarico di tipo elettivo e la relativa indennità non è configurabile come indennità collegata ad un incarico dirigenziale.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 2, d.lgs. n. 39/2013 – titolare dell’ufficio del tutore pubblico dei minori.
9.21 Il presidente e/o amministratore delegato di ente di diritto privato controllato da uno o più Comuni può legittimamente assumere, ovvero mantenere, (anche) l’incarico di presidente e/o amministratore delegato in ente di diritto privato controllato da altro Comune o associazione di Comuni nella stessa Regione?
Il caso – in cui il presidente e/o amministratore delegato di ente di diritto privato controllato da uno o più Comuni assume, ovvero mantiene, (anche) l’incarico di presidente e/o amministratore delegato in ente di diritto privato controllato da altro Comune o associazione di Comuni nella stessa Regione – rientra nella fattispecie di inconferibilità prevista dall’art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013. Ai sensi del predetto articolo, infatti, a coloro che sono stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 – forme associative.
9.22 Un dipendente (infermiere) di un’azienda ospedaliera può svolgere la carica di consigliere presso il “Consiglio di Indirizzo” di una fondazione?
Le norme del d.lgs. n. 39/2013 attengono agli incarichi di livello o di funzione dirigenziale. Le ipotesi relative a un dipendente privo di tale qualifica o che non esercita tale funzione non rientrano nell’ambito di applicazione della citata normativa. Ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, comunque, “i dipendenti pubblici non possono svolgere” (comma 7) e “gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire” (comma 9) “incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza”; “ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi” (commi 7 e 9).
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 – dipendenti.
9.23 Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica anche agli IRCCS? Sussiste incompatibilità tra l’incarico di Direttore generale dei suddetti istituti e lo svolgimento, da parte di quest’ultimo, di attività professionale?
Con la delibera n. 149, concernente il settore sanitario, è stata affermata l’applicabilità delle norme del d.lgs. n. 39/2013 anche agli IRCCS. Ai fini della sussistenza dell’incompatibilità tra l’incarico di Direttore generale e lo svolgimento dell’attività professionale, il d.lgs. n. 39/2013 (art. 10) richiede che l’attività professionale sia regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale. La presenza o meno di tale circostanza, dunque, comporta l’incompatibilità o meno tra l’incarico di Direttore generale e lo svolgimento dell’attività sanitaria. Con riferimento, pertanto, alla compatibilità tra l’incarico di Direttore generale e lo svolgimento di un’attività sanitaria in forma autonoma, non regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale, si deve escludere la sussistenza dell’incompatibilità ai sensi del citato di decreto. Quanto alla compatibilità tra l’incarico di Direttore generale e lo svolgimento di attività sanitaria in collaborazione coordinata e continuativa con strutture private o pubbliche, in assenza di incarichi o cariche attribuite presso tali enti e alla compatibilità tra l’incarico di Direttore generale e lo svolgimento di attività sanitaria su incarico di strutture sanitarie pubbliche, occorre valutare se in tali ipotesi l’attività sanitaria possa essere considerata “regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale”. È, in ogni caso, fatta salva l’applicabilità delle altre vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali (in particolare dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013), che disciplinano lo svolgimento da parte del personale dirigente sanitario di ulteriori attività diverse da quelle dell’incarico ricoperto.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 10, d.lgs. n. 39/2013 – IRCCS.
9.24 Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica anche alle società in house providing costituite ed interamente controllate dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale?
Il decreto legislativo n. 39/2013 si applica anche alle società in house providing costituite ed interamente controllate dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 del d.lgs. n. 39/2013 e dal piano nazionale anticorruzione al punto 3.1.1. Tali società, infatti, sono da annoverare tra gli “enti di diritto privato in controllo pubblico” di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, in quanto esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 1, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 39/2013 – società in house providing.
9.25 L’art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 trova applicazione alle prestazioni d’opera occasionale?
L’art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 non trova applicazione alle prestazioni d’opera occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità esplicitamente previsto per chi abbia svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 4, d.lgs. n. 39/2013 – prestazioni d’opera occasionale.
FAQ in materia di trasparenza (sull’applicazione del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016)
FAQ in materia di trasparenza (sull’applicazione del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016)
La sezione è stata aggiornata successivamente alla emanazione del PNA 2019-2021
FAQ aggiornate al 30 luglio 2020
1- Quesiti di natura generale (artt. 2,4,7,8,9)
2- Ambito soggettivo di applicazione della trasparenza (art. 2-bis, d.lgs. 33/2013)
5- L’Accesso civico c.d. “semplice” (art. 5 co. 1, d.lgs. 33/2013)
6- L’Accesso civico c.d. “generalizzato” (artt. 5, co.2 e 5-bis, d.lgs. 33/2013)
8- Titolari di incarichi politici (art. 14, co. 1, d.lgs 33/2013)
12- Obblighi di pubblicazione dei dati concernenti il personale (artt. 16 e 17, d.lgs. 33/2013)
14- Obblighi di pubblicazione concernenti i bandi di concorso (art. 19, d.lgs. 33/2013)/a>
16- Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (art. 23, d.lgs. 33/2013)
19- Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati (art. 32, d.lgs. 33/2013)
20- Obblighi di pubblicazione concernenti i procedimenti amministrativi (art. 35, d.lgs. 33/2013)
24- Pubblicazione delle informazioni ambientali (art. 40) (FAQ in corso di aggiornamento)
26- Organismi indipendenti di valutazione (OIV) (art. 44, d.lgs. 33/2013)
27- Violazione degli obblighi di trasparenza e sanzioni (art. 47) (FAQ in corso di aggiornamento)
Archivio FAQ in materia di trasparenza
1.Quesiti di natura generale (artt. 2, 3, 6, 7, 7-bis 8, 9 d.lgs. 33/2013)
1.1. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui al d.lgs. n. 33/2013 in una specifica sezione del sito istituzionale?
Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui al d.lgs. n. 33/2013 nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” nella home page del proprio sito istituzionale.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - dati - sezione - amministrazione trasparente
Fonte: artt. 9, d.lgs. 33/2013
1.2. L’accesso alle informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” può essere limitato prevedendo per gli utenti l’obbligo di autenticarsi ed identificarsi?
L’accesso ai dati e alle informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” non può essere limitato da una preventiva richiesta di autenticazione ed identificazione stante quanto disposto dall’art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 che espressamente prevede il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente.
Parole chiave: trasparenza - accesso - dati - autentificazione - identificazione
Fonte: art. 2, d.lgs. 33/2013
1.3. Le amministrazioni possono disporre filtri o altre soluzioni tecniche per impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”?
Una tale possibilità è espressamente vietata dall’art. 9, co. 1, del d.lgs. 33/2013. Si evidenzia che anche i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari comportano la possibilità di una diffusione attraverso i siti istituzionali e un loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e il loro riutilizzo ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
Parole chiave: trasparenza - sezione - amministrazione trasparente - dati - filtri - indicizzazione
Fonte: artt. 7, 7-bis e 9, d.lgs. 33/2013
1.4. L’accesso alle informazioni pubblicate entro la sezione “Amministrazione trasparente” può essere sostituito da un collegamento ipertestuale?
L’accesso ai dati e alle informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” può essere sostituito da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti. In ogni caso va sempre assicurata la qualità dei dati di cui all’art. 6 del d.lgs. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza - sezione - amministrazione trasparente - dati - collegamento ipertestuale - qualità
Fonte: artt. 6 e 9, d.lgs. 33/2013
1.5. Se l’amministrazione pubblica nell’albo pretorio on line documenti, informazioni e dati per i quali sussistono anche obblighi di trasparenza è comunque tenuta a pubblicarli all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”?
L’obbligo di pubblicazione degli atti all’albo pretorio on line, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e quello di pubblicazione sui siti istituzionali all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013, svolgono funzioni diverse. Si consideri peraltro che la durata della pubblicazione dei documenti nell’albo pretorio on line non coincide, poiché inferiore, con la durata della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali entro la sezione “Amministrazione trasparente” che l’art. 8, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 fissa a cinque anni.
Parole chiave: trasparenza - obbligo di pubblicazione - sezione - amministrazione trasparente - albo pretorio - pubblicità legale - differenze - durata della pubblicazione
Fonte: art. 8, co. 3, d.lgs. 33/2013 - art. 32 l. n. 69/2009
1.6. I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono semplificare la pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal d.lgs. 33/2013 utilizzando le pubblicazioni già effettuate nell’albo pretorio on line?
Per i piccoli Comuni gli obblighi di pubblicazione possono essere assolti anche mediante un collegamento ipertestuale che dalla sezione “Amministrazione trasparente” conduce all’albo pretorio on line ove l’atto e il documento sia già pubblicato.
Parole chiave: piccoli Comuni - semplificazioni - obbligo di pubblicazione - sezione - amministrazione trasparente - albo pretorio –Collegamento ipertestuale
Fonte: art. 3, co. 1-ter, d.lgs. 33/2013 - PNA 2018, Approfondimento IV “Semplificazioni per i piccoli comuni” di Parte Speciale.
1.7. A quali prescrizioni devono attenersi i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante un collegamento ipertestuale che dalla sezione “Amministrazione trasparente” conduce all’albo pretorio on line?
I Comuni sono tenuti ad assicurare che il collegamento ipertestuale rinvii direttamente alla pagina o al record dell’albo pretorio che contiene l’atto o il documento; a creare nell’albo pretorio on line un’apposita sezione, anche articolata in sottosezioni, dedicata alla sola pubblicazione degli atti e dei documenti che coincidono con quelli previsti dal d.lgs. 33/2013; a garantire i criteri di qualità delle informazioni diffuse, il rispetto del formato aperto e della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Parole chiave: piccoli Comuni - semplificazioni - obbligo di pubblicazione - sezione - amministrazione trasparente - albo pretorio - collegamento ipertestuale
Fonte: art. 3, co. 1-ter, d.lgs. 33/2013 - PNA 2018, Approfondimento IV “Semplificazioni per i piccoli comuni” di Parte Speciale.
1.8. ANAC è competente in ordine alla pubblicazione di documenti, informazioni e dati nell’albo pretorio on line?
La tenuta nell’albo pretorio, anche a seguito della disposta sostituzione della forma cartacea con la previsione dell’inserimento on line, non rientra direttamente nell’ambito di applicazione delle norme in materia di trasparenza amministrativa di cui al d.lgs. 33/2013. Di conseguenza, non compete ad ANAC la vigilanza sulla pubblicazione dei documenti e delle informazioni pubblicate nell’albo pretorio on-line.
Parole chiave: trasparenza - obbligo di pubblicazione - sezione - amministrazione trasparente - albo pretorio - pubblicità legale – competenza di ANAC
Fonte: art. 8, co. 3, d.lgs. 33/2013 - art. 32 l. n. 69/2009
1.9. Quando l’amministrazione non svolge le attività alle quali si riferiscono i dati e le informazioni richiesti dalla normativa vigente in quanto, ad esempio, non conferisce incarichi di collaborazione e consulenza o non adotta bandi di concorso o di gara, come deve comportarsi ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale?
In questi casi, occorre che l’amministrazione, per ciascuna categoria di dati non pubblicati, espliciti le ragioni, nella pertinente sottosezione, della mancata pubblicazione (ad esempio, “nel corso dell’anno 2020 non sono stati conferiti incarichi/non sono stati adottati bandi di concorso o di gara”).
Parole chiave: trasparenza - mancata pubblicazione - esplicitazione delle ragioni
Fonte: d.lgs. 33/2013
1.10. Quando un obbligo di pubblicazione non risulta applicabile alle amministrazioni, cosa deve essere indicato nella relativa sotto-sezione della sezione “Amministrazione trasparente”?
L’amministrazione dovrà dare evidenza all’interno delle sotto-sezioni interessate che l’obbligo di pubblicazione non è applicabile all’amministrazione.
Parole chiave: trasparenza - mancata pubblicazione - esplicitazione delle ragioni
Fonte: d.lgs. 33/2013
1.11. Perché nell’Allegato 1) alla delibera n. 1310/2016 sono presenti più sotto-sezioni relative ad “Altri contenuti”?
Nell’Allegato 1) alla delibera 1310/2016 l’ANAC ha previsto la costituzione di più sotto-sezioni di primo livello “Altri contenuti”, denominate “Altri contenuti – Corruzione”, “Altri contenuti – Accesso civico” e “Altri contenuti – Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati”, specificamente dedicate agli argomenti citati.
Ciò per consentire alle amministrazioni di inserirvi documenti, informazioni e dati, per i quali sussistono specifici obblighi di pubblicazione ai sensi di norme diverse rispetto al d.lgs. n. 33/2013 e che non risultano riconducibili ad alcuna delle sotto-sezioni previste dall’allegato A del predetto decreto.
Parole chiave: amministrazione trasparente - altri contenuti - sottosezioni
Fonte: d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016 e relativo allegato 1)
1.12. È possibile pubblicare i c.d. “dati ulteriori” rispetto a quelli previsti dalla legge?
Le amministrazioni possono pubblicare nel proprio sito istituzionale dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste uno specifico obbligo di trasparenza né a livello di normativa nazionale né regionale/provinciale.
La pubblicazione di “dati ulteriori” risponde alla concezione di trasparenza quale “accessibilità totale”, ribadita dall’art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Parole chiave: amministrazione trasparente - dati ulteriori - accessibilità totale
Fonte: artt. 1, co, 1, 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 9, lett. f), l. 190/2012
1.13. In quale documento le amministrazioni danno evidenza dei c.d. “dati ulteriori” che intendono pubblicare?
Ciascuna amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, individua i “dati ulteriori” nella apposita sezione del PTPC dedicata alla trasparenza e ne programma la pubblicazione.
Parole chiave: amministrazione trasparente - dati ulteriori - sezione trasparenza - PTPCT
Fonte: artt. 1, co, 1, 7-bis, co. 3, 10 d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 9, lett. f), l. 190/2012 - delibera ANAC n. 1310/2016, Parte Prima, § 2. - PNA 2019, Parte III, § 4.3.
1.14. Come possono le amministrazioni individuare i “dati ulteriori” da pubblicare?
Le amministrazioni possono, tra l’altro, valorizzare le richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse ed analizzare le richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 e di accesso civico c.d. generalizzato ai sensi dell’art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013, per individuare tipologie di informazioni che, a prescindere da interessi prettamente individuali, rispondono a richieste frequenti e risultano perciò pubblicabili nella logica dell’accessibilità totale.
Parole chiave: amministrazione trasparente - dati ulteriori - accessibilità totale
Fonte: artt. 1, co, 1, 5, co, 2 e 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 9, lett. f), l. 190/2012 – art. 22 ss. L. 241/1990
1.15. I “dati ulteriori” possono anche consistere in elaborazioni di “secondo livello” di dati e informazioni anche oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Le amministrazioni possono elaborare e pubblicare come “dati ulteriori” dati e informazioni già oggetto di pubblicazione obbligatoria al fine di renderli più comprensibili per gli interlocutori che non hanno specifiche competenze tecniche (a titolo esemplificativo si considerino i dati sulle tipologie di spesa e di entrata, sull’attività ispettiva, sul sistema della responsabilità disciplinare, i dati sulle fatture, i mandati e i relativi tempi di pagamento).
Restano fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, nonché la necessità di rispettare la normativa sulla tutela dei dati personali.
Parole chiave: amministrazione trasparente - dati ulteriori - elaborazioni di secondo livello - tutela della riservatezza
Fonte: art. 1, co, 1, 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 9, lett. f), l. 190/2012
1.16. Quali sono i “limiti” alla pubblicazione dei c.d. “dati ulteriori”?
I limiti alla pubblicazione dei c.d. “dati ulteriori” sono quelli relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti espressamente previsti dall'articolo 5-bis e alla tutela dei dati personali eventualmente presenti.
Parole chiave: amministrazione trasparente - dati ulteriori - limiti - tutela della riservatezza
Fonte: artt. 1, co, 1, 5-bis, 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 9, lett. f), l. 190/2012
1.17. In quale sotto-sezione della sezione “Amministrazione trasparente” devono essere pubblicati i c.d. “dati ulteriori”?
Come riportato nell’allegato 1) alla delibera 1310/2016, i dati ulteriori sono pubblicati nella sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti” laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui si articola la sezione “Amministrazione trasparente”.
Parole chiave: dati ulteriori - modalità di pubblicazione - amministrazione trasparente
Fonte: artt. 1, co, 1, 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 9, lett. f), l. 190/2012 - allegato 1) alla delibera ANAC n. 1310/2016
1.18. Come e in quale formato devono essere pubblicati i dati nella sezione “Amministrazione trasparente”?
Secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 33/2013, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati in formato di tipo aperto (ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale), e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni, ma con obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.
Parole chiave: dati - modalità di pubblicazione - amministrazione trasparente
Fonte: art. 7 d.lgs. 33/2013 - art. 68, d.lgs. n. 82/2005 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 3. - Allegato 5 alla delibera ANAC n. 213/2020
1.19. Con quale cadenza vanno aggiornati i dati pubblicati?
Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale deve essere tempestiva e gli stessi mantenuti costantemente aggiornati.
Nel caso in cui le norme recanti obblighi di pubblicazione prevedano specifiche tempistiche di aggiornamento, esse sono indicate in dettaglio nell’allegato 1 alla delibera n. 1310/2016.
Parole chiave: dati - modalità di pubblicazione - amministrazione trasparente - aggiornamento
Fonte: art. 8 d.lgs. 33/2013 - allegato 1) alla delibera ANAC n. 1310/2016
1.20. In quale documento le amministrazioni indicano i termini entro i quali pubblicano i dati?
Nella sezione del PTPCT dedicata alla programmazione della trasparenza è opportuno che ogni amministrazione definisca, in relazione alla propria organizzazione ed alla periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi.
Parole chiave: dati - termini - sezione trasparenza – PTPCT – aggiornamento- vigilanza
Fonte: art. 8 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 2.
1.21. Per quanto tempo documenti, informazioni e dati devono rimanere disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente”?
Secondo quanto previsto dall’art. 8, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013, come precisato anche dalla delibera 1310/2016, § 3., documenti, informazioni e dati oggetto di specifici obblighi di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14, co. 2, e 15, co. 4 del medesimo decreto.
Decorsi detti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013.
Parole chiave: dati - amministrazione trasparente - durata della pubblicazione - cinque anni - accesso civico
Fonte: artt. 5, 8, co. 3, 14, co. 2 e 15, co. 4, d.lgs. 33/2013
2.Ambito soggettivo di applicazione della trasparenza (art. 2-bis, d.lgs. 33/2013)
2.1. Quali sono le amministrazioni tenute all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 33/2013?
Destinatarie dirette degli obblighi di pubblicazione previsti nel d.lgs. 33/2013 sono le amministrazioni elencate all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, le autorità portuali e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013).
Per amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001, si intendono «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – pubbliche amministrazioni
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 1 – d.lgs. 165/2001, art. 1, co. 2 - Delibera ANAC n. 1310/2016 – PNA 2019-2021, Parte I, §3.
2.2. Quali sono gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001 tenuti ad osservare la disciplina del d.lgs. 33/2013?
Ai fini dell’individuazione degli “enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali” occorre considerare la natura di ciascun ente derivata dalla qualificazione normativa o dalle rispettive disposizioni statutarie e regolamentari, nonché dagli indici di riconoscimento della natura pubblica elaborati dalla giurisprudenza.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – enti pubblici non economici.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 1 – d.lgs. 165/2001, art. 1, co. 2 - Delibera ANAC n. 1310/2016, §1.1 – PNA 2019-2021, Parte I, §3.
2.3. Gli enti pubblici economici sono tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013?
Gli enti pubblici economici sono sottoposti ai medesimi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni «in quanto compatibili» (art. 2-bis, co. 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – enti pubblici economici.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. a) - PNA 2019-2021, Parte I, §3 – Delibera ANAC 1134/2017, §3.5.
2.4. Gli ordini professionali sono tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs.33/2013?
Gli ordini professionali sono sottoposti ai medesimi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni «in quanto compatibili» (art. 2-bis, co. 2, lett. a), d.lgs. 33/2013)
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – ordini professionali.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. a) - Delibera ANAC 1310/2016 - PNA 2019-2021, Parte I, §3 – Delibera 1134/2107.
2.5. In che modo va interpretato il criterio della compatibilità previsto per l’applicazione delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 ai soggetti diversi dalla pubblica amministrazione?
La compatibilità deve essere intesa con riferimento a categorie di enti, tenendo conto dei tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura. La compatibilità pertanto non deve essere valutata caso per caso, ma per tipologie di enti.
Per gli enti di diritto privato o che svolgono attività economica, in particolare, occorre considerare anche la distinzione fra le attività di pubblico interesse e quelle svolte in concorrenza con altri operatori economici o in regime di privativa. Inoltre, l’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 deve essere coordinata con le disposizioni previste per le diverse tipologie di enti in altre fonti normative, per evitare duplicazioni di adempimenti.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – obblighi pubblicazione - criterio compatibilità.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2 e 3 – Delibera ANAC 1134/2017, § 2.5, Allegato 1 – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere 1257/2017, § 8.
2.6. Le Agenzie fiscali sono tenute ad osservare gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013?
L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in quanto enti pubblici non economici, sono ricomprese tra le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, e applicano pertanto integralmente la disciplina in materia di trasparenza.
L’Agenzia del demanio e l’Agenzia delle entrate-riscossione, in quanto enti pubblici economici, sono tenute al rispetto dei medesimi obblighi, secondo il criterio della compatibilità.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - Agenzie fiscali.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 1 e 2, lett. a) - PNA 2018, Parte I – Agenzie fiscali– Parte generale, §2.6 – Delibera ANAC 1310/2016 – Delibera ANAC 1134/2017, §3.5.
2.7. Gli Organi costituzionali e gli Organi a rilevanza costituzionale sono tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013?
Nell’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 il legislatore non ha considerato direttamente gli Organi costituzionali e gli Organi a rilevanza costituzionale e i loro apparati. Nell’assenza di specifici riferimenti nella legislazione ordinaria, tuttavia, è auspicabile un progressivo autonomo adeguamento di detti Organi alle disposizioni del decreto, nel rispetto dell’autonomia e delle prerogative loro riconosciute dalla legge e dalla Costituzione.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - organi costituzionali – organi a rilevanza costituzionale.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis - Delibera ANAC 1310/2016, §1.5 – PNA 2019-2021, Parte I, §3.
2.8. Gli istituti scolastici paritari rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?
Gli istituti scolastici paritari, diversamente dalle scuole statali, non sono da ricomprendere nel novero delle "pubbliche amministrazioni" di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, cui le disposizioni del d.lgs. 33/2013 si applicano direttamente.
Qualora gli istituti scolastici paritari abbiano un bilancio superiore a cinquecentomila euro, in virtù dell’attività di pubblico interesse svolta, sono da ricomprendere nel novero degli enti di diritto privato di cui al co. 3 dell’art. 2-bis, del d.lgs. 33/2013 cui si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le amministrazioni in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l’attività di pubblico interesse.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - istituti scolastici paritari.
Fonti: l. 62/2000 - d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 - Delibera ANAC 617/2019 – Delibera ANAC 1134/2017, § 2.3.
2.9. Le amministrazioni con uffici periferici sono tenute ad assolvere gli obblighi di trasparenza con riferimento ai dati relativi a tutti gli uffici?
Si, le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi anche agli uffici periferici. Tale indicazione è valida per tutti gli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche tenute all’osservanza del d.lgs. 33/2013 (ad esempio, Ambasciate e Consolati del Ministero degli Affari Esteri, Prefetture e Questure del Ministero dell’Interno, Sovrintendenze del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, etc.).
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - pubbliche amministrazioni – uffici periferici.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 1.
2.10. Nel caso di amministrazioni articolate in uffici periferici, come devono essere pubblicati sul sito istituzionale i dati per i quali sussistono obblighi di trasparenza?
Gli uffici periferici possono pubblicare i dati sui propri siti istituzionali nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, ove esistente. In questo caso l’amministrazione centrale inserisce nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito i link con rinvio alle sezioni delle sedi periferiche.
In alternativa, l’amministrazione centrale può pubblicare i dati riguardanti gli uffici periferici nella propria sezione “Amministrazione trasparente”. Qualora si opti per tale soluzione, gli uffici periferici inseriscono nei propri siti i link ai dati presenti nel sito dell’amministrazione centrale.
Laddove le sedi periferiche non abbiano un proprio sito istituzionale, l’amministrazione centrale è tenuta a pubblicare i dati riguardanti tali articolazioni.
Della modalità prescelta le amministrazioni danno evidenza nella sezione dedicata alla trasparenza del PTPCT.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - pubbliche amministrazioni – uffici periferici – modalità pubblicazione.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 1.
2.11. Nel caso delle Unioni di Comuni, gli obblighi di trasparenza devono essere assolti dall’Unione o dai Comuni che ne fanno parte?
Nel caso dell’Unione di Comuni, sia l’Unione che i Comuni che ne fanno parte sono tenuti a pubblicare sui siti istituzionali, in adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, gli atti, i documenti e i dati di rispettiva competenza. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, per i dati oggetto di pubblicazione già disponibili sui siti istituzionali dei singoli Comuni, la pubblicazione potrà essere garantita da link che dalla sezione “Amministrazione trasparente” dell’Unione conducano ai documenti e ai dati già pubblicati dai singoli Comuni.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - unioni di comuni.
Fonti: d.lgs. 267/2000, art. 32 - d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 1 - PNA 2016, Parte speciale III, Piccoli comuni.
2.12. I Consorzi BIM sono tenuti al rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013?
I Consorzi BIM, quali enti associativi dei Comuni, possono ricondursi ai “Consorzi e associazioni” di Comuni ricompresi nel novero delle amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001. Ne discende che essi sono sottoposti alla disciplina di cui al d.lgs. 33/2013, secondo le modalità attuative indicate nella delibera ANAC n. 1310/2016.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – Consorzi BIM.
Fonti L. 27 dicembre 1953 n. 959, art. 1 - d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 1 - determinazione ANAC n. 241/2017
2.13. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere deroghe ai contenuti del d.lgs. 33/2013 che limitino o condizionino i contenuti degli obblighi di trasparenza dello stesso decreto?
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del medesimo decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti. Tale previsione è da intendersi riferita esclusivamente alle “forme e modalità” attuative delle disposizioni del d.lgs. 33/2013, senza la possibilità di prevedere deroghe che limitino o condizionino i contenuti degli obblighi di trasparenza. Non residuano margini per disciplinare la materia a livello regionale al di sotto dei livelli minimi fissati dalla normativa statale. In virtù dell’art. 1, co. 15, della l. 190/2012 e dell’art. 1, co. 3, del d.lgs. 33/2013, infatti, la trasparenza dell’attività amministrativa integra l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - regioni a statuto speciale – province autonome.
Fonti: d.lgs. 33/2013, artt. 1, co. 3, 2-bis, co. 1, 49, co. 4 – l. 190/2012, art. 1, co. 15 – art. 117, co. 2, lett. m) Costituzione - Delibere ANAC n. 174/2018 e n. 214/2019 - Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 252/2019.
3. Ambito soggettivo di applicazione della trasparenza a Società ed enti di diritto privato (art.2 bis, d.lgs. 33/2013)
3.1. Le società in controllo pubblico sono tenute ad applicare gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013?
Le società in controllo pubblico, come definite nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 175/2016, sono tenute ad applicare i medesimi obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni, secondo il criterio di compatibilità. Le società controllate pubblicano pertanto dati e informazioni relativi sia all’organizzazione sia all’attività di pubblico interesse svolta e assicurano sia l’accesso civico cd. semplice sia l’accesso civico cd. generalizzato.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - società a controllo pubblico.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. m) - Delibera ANAC 1134/2017, §§ 1.2, 2.1 – PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.
3.2. Come si individua una società a controllo pubblico ai fini dell’applicazione della disciplina della trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?
Le società a controllo pubblico tenute ad applicare i medesimi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, in quanto compatibili, sono quelle definite nel d.lgs. 175/2016, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP). In particolare, l’art. 2, co. 1, lett. m), TUSP definisce società a controllo pubblico quelle “in cui una o più pubbliche amministrazioni esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”. Ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. b) TUSP, il controllo è “la situazione descritta nell’art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.
Tra i soggetti pubblici controllanti sono compresi anche gli enti pubblici economici, per espressa previsione dell’art. 2, co. 1, lett.a), TUSP.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società a controllo pubblico.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lettere a), b) e m) – art. 2359 codice civile - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.1 – PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.
3.3. Le società a controllo pubblico quotate sono tenute all’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?
No, le società pubbliche quotate, ovvero le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati o che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013. Sono inoltre escluse le società partecipate dalle quotate, salvo che siano, non per il tramite delle quotate, controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società pubbliche quotate.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. p) – Delibere ANAC 1134/2017 e 1164/2019 – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 1257/2017, §10.
3.4. Cosa si intende per mercato regolamentato ai fini della individuazione delle società pubbliche quotate?
Per la nozione di mercato regolamentato ai fini della individuazione delle società pubbliche quotate, il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che, in assenza di una definizione nel testo unico in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (TUSP) di cui al d.lgs. 175/2016, occorre fare riferimento al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico in materia di intermediazione finanziaria, art. 1, lett. w-ter). Tale disposizione definisce il mercato regolamentato come «il sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi…». La norma è insuscettibile di una più ampia interpretazione.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società quotate – mercato regolamentato.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. p) – d.lgs. 58/2018, art. 1, co. 1, lett. w-ter) – Delibere ANAC 1134/2017 e 1164/2019 – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 1257/2017, §10 - Orientamento Ministero dell’economia e delle finanze 22 giugno 2018.
3.5. Le società a controllo pubblico quotate in mercati non regolamentati sono tenute all’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?
Si, esse rientrano tra le società controllate ex art. 2 bis, comma 2, lett. b), del d.lgs. 33/2013, a cui si applica la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile”. L’emissione di azioni o di altri strumenti finanziari quotati in mercati non regolamentati (Extra Mot) non esonera, quindi, le società controllate dagli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società quotate – mercato regolamentato
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. p) – d.lgs. 58/2018, art. 1, co. 1, lett. w-ter) – Delibere ANAC 1134/2017 e 1164/2019.
3.6. Fra le società a controllo pubblico tenute ad applicare il d.lgs. 33/2013 sono ricomprese anche quelle a “controllo indiretto”?
Sì, le società a controllo pubblico ricomprendono anche quelle in cui il controllo pubblico è indiretto, in quanto esercitato tramite una società controllata, ai sensi dell’art. 2359, co. 2, del codice civile.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società a controllo pubblico – controllo pubblico indiretto.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lettere a), b) e m) – art. 2359 codice civile - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.1 – PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.
3.7. A quale nozione di controllo pubblico si fa riferimento per individuare le società tenute ad applicare gli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?
Per valutare la sussistenza del controllo pubblico di una società, ai fini dell’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, può farsi riferimento a una delle tre fattispecie disciplinate all’art. 2359 del codice civile. In particolare, rileva la maggioranza dei voti disponibili nell’assemblea ordinaria (controllo di diritto), oppure la disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante (controllo di fatto), oppure un particolare vincolo contrattuale che comporti un’influenza dominante (controllo esterno).
La posizione di controllo contrattuale, che prescinde dal possesso di partecipazioni o dalla disponibilità di voti nell’assemblea, si determina solo se il vincolo negoziale è tale da condizionare l’esistenza e la sopravvivenza della capacità d’impresa della società controllata.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società a controllo pubblico – nozione di controllo pubblico.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. b) ed m) - art. 2359 del codice civile - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.1 – PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.
3.8. Nel caso di società partecipate da più amministrazioni, in che modo l’Autorità valuta la sussistenza del controllo pubblico ai fini della vigilanza sugli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?
Nelle società partecipate da più amministrazioni l’Autorità, ai soli fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza, considera la partecipazione pubblica in misura maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo del controllo pubblico. In sede di istruttoria, la società può eventualmente rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico ma ha l’onere di dimostrare l’assenza di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o patti parasociali, ovvero l’influenza dominante del socio privato.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società a controllo pubblico – configurabilità del controllo pubblico congiunto – vigilanza ANAC.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. b) ed m) - Delibera ANAC 859/2019 – PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.
3.9. Le società a controllo pubblico in liquidazione sono tenute ad applicare le misure di trasparenza previste nel d.lgs. 33/2013?
Le società a controllo pubblico nella fase di liquidazione applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, in quanto compatibili, relativi sia all’organizzazione sia all’attività di pubblico interesse svolta.
La procedura di liquidazione, infatti, non comporta l’immediata estinzione della società, che opera al fine di provvedere al pagamento dei creditori sociali e della ripartizione del residuo attivo fra gli soci. Pertanto nella fase di liquidazione, di durata incerta, la società può continuare a svolgere attività utilizzando risorse pubbliche spesso ingenti, in relazione allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ricompresi nell’oggetto sociale.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società a controllo pubblico – liquidazione.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 14 – art. 2484 e ss. del codice civile - Delibera ANAC 1134/2017, §3.1.5.
3.10. Le società in house sono tenute all’applicazione degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013?
Le società in house, in virtù del peculiare rapporto di controllo esercitato dalle amministrazioni, sono tenute all’applicazione dei medesimi obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, in quanto compatibili, con riferimento sia all’organizzazione sia all’attività svolta.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società in house.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. c), d) e o) – d.lgs. 50/2016, art. 5, co. 5 – Delibera ANAC 1134/2017, § 2.1.
3.11. Le associazioni, le fondazioni e altri enti di diritto privato sono tenuti all’applicazione degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013?
Solo quelli che presentano particolari requisiti dimensionali e finanziari sono assoggettati ai medesimi obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, con riferimento sia all’organizzazione sia all’attività di pubblico interesse svolta. I requisiti, che devono ricorrere contemporaneamente sono tre: 1) bilancio superiore a 500.000 euro; 2) finanziamento maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni; 3) designazione da parte delle pubbliche amministrazioni della totalità dei titolari o componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo. Gli enti in questione possono anche essere privi di personalità giuridica.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – associazioni – fondazioni – enti di diritto privato.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. c) - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.2 – PNA 2019-2021, Parte V, §1.1.
3.12. In che modo si valuta il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro per le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato ai fini dell’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?
Il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro deve essere valutato prendendo in esame il maggior valore tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione. In tal modo sono ricompresi quegli enti che, pur non disponendo di un attivo patrimoniale rilevante, perseguano le proprie finalità istituzionali attraverso l’utilizzo di contributi in conto esercizio o di altri fonti di proventi. L’origine pubblica o privata del patrimonio dell’ente non rileva per il requisito del bilancio. La dotazione del bilancio è infatti considerata dal legislatore come valore assoluto, non correlato a risorse pubbliche.
Ai fini della vigilanza da parte dell’Autorità, gli enti sono tenuti a presentare un’asseverazione dei propri revisori o organi di controllo sul valore del bilancio.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – associazioni – fondazioni – enti di diritto privato – bilancio.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. c) - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.2 – PNA 2019-2021, Parte V, §1.1 – Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 1257/2017, punto 7.3.2.
3.13. In che modo si valuta il requisito del finanziamento pubblico maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio nelle associazioni, nelle fondazioni e negli enti di diritto privato, ai fini dell’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?
Per valutare il requisito del finanziamento pubblico maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio, ai fini dell’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, occorre considerare il rapporto contributi pubblici/valore della produzione. I contributi pubblici ricomprendono sia i trasferimenti di natura corrente e in conto capitale, sia i corrispettivi per forniture di beni e servizi alla pubblica amministrazione. Nel valore della produzione sono calcolati anche i ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività commerciale (vendita di beni o fornitura di servizi). Nella nota integrativa al bilancio in un’apposita sezione è evidenziata l’incidenza dei trasferimenti pubblici sul valore della produzione nell’ultimo triennio.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – associazioni – fondazioni – enti di diritto privato – finanziamento pubblico maggioritario.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. c) - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.2. – Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 1257/2017, § 7.3.3.
3.14. Quali sono gli organi di amministrazione o di indirizzo delle associazioni, delle fondazioni e degli enti di diritto privato per i quali è richiesta la designazione di tutti i componenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ai fini dell’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?
Sono gli organi che, pur non essendo espressione di rappresentanza politica, sono titolari di un potere di indirizzo generale, definendo obiettivi e programmi riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’ente e verificando la conformità dei risultati dell’attività e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad esempio, nelle associazioni riconosciute l’organo di indirizzo è l’assemblea dei soci.
In alternativa, il requisito relativo alla designazione o nomina pubblica di tutti i componenti è valutato con riferimento agli organi di amministrazione - competenti all’adozione dei principali atti di gestione - quali ad esempio gli amministratori o il presidente o il direttore, in base agli accordi degli associati.
La fonte principale da tenere in considerazione per la valutazione di cui sopra è lo statuto/atto costitutivo dell’associazione, fondazione o ente.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – associazioni – fondazioni – enti diritto privato – componenti organi amministrazione o indirizzo – designazione – nomina.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. c) – Delibera ANAC 1134/2017, §2.2. – Delibera ANAC 241/2017, §2.2.1. – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 1257/2017, § 7.3.4.
3.15. Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, privi dei requisiti fissati all’art. 2-bis, co. 2, lett. c), del d.lgs. 33/2013, sono del tutto esclusi dall’ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza?
No, tali associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche in forma societaria, indipendentemente dalla ingerenza pubblica nella struttura organizzativa o nel capitale, sono assoggettati agli oneri di trasparenza stabiliti dal d.lgs. 33/2013 limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l’attività di pubblico interesse svolta, laddove: 1) abbiano un bilancio superiore a 500.000 euro; 2) svolgano funzioni amministrative, o attività di produzione di beni o servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, o di gestione di servizi pubblici. Si tratta pertanto di attività riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali.
Il regime di trasparenza applicabile a tali enti, in analogia a quanto previsto per le società a partecipazione pubblica non di controllo, non riguarda dati e documenti relativi all’organizzazione.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – associazioni – fondazioni – enti di diritto privato - attività pubblico interesse.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 – Delibera ANAC 1134/2017, § 2.3.1 e 2.3.3 – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 1257/2017, punto 7.3.6.
3.16. Le società a partecipazione pubblica non in controllo sono tenute all’applicazione degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013?
Le società in cui le pubbliche amministrazioni o le società a controllo pubblico detengono partecipazioni non di controllo sono tenute all’applicazione delle misure di trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, limitatamente a dati e documenti inerenti l’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. Gli obblighi di trasparenza non riguardano pertanto dati e informazioni relativi all’organizzazione.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società partecipazione pubblica non di controllo.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. n) – Delibera ANAC 1134/2017, § 2.3.2.
3.17. Nelle società, nelle associazioni, nelle fondazioni e negli altri enti di diritto privato, come si individuano le attività di pubblico interesse ai fini dell’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?
Le attività di pubblico interesse, ai fini dell’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, sono quelle svolte in funzione strumentale o sostituiva della pubblica amministrazione, per il perseguimento degli scopi istituzionali della stessa. Sono certamente ricomprese le attività di interesse pubblico così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti.
In via esemplificativa, le funzioni amministrative che rilevano per l’individuazione dell’attività di pubblico interesse possono ricomprendere le attività di istruttoria in procedimenti di competenza delle amministrazioni affidanti, le funzioni di accertamento, di certificazione e di accreditamento, il rilascio di autorizzazioni o concessioni in proprio ovvero in nome e per conto dell’amministrazione affidante, le espropriazioni per pubblica utilità.
Si considerano attività di pubblico interesse quelle relative altresì alla gestione di servizi pubblici e alla produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni.
Può essere utile fare riferimento, in via esemplificativa, alle attività per le quali è ammessa la partecipazione societaria diretta o indiretta delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto stabilito nel testo unico in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (TUSP), di cui al d.lgs. 175/2016, art. 4.
Nelle società, nelle associazioni, nelle fondazioni e negli enti di diritto privato è necessario distinguere chiaramente le attività di pubblico interesse da quelle svolte in concorrenza con altri operatori economici o in regime di privativa.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società – associazioni – fondazioni – enti di diritto privato – attività pubblico interesse – funzioni amministrative.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 – d.lgs. 175/2016, art. 4 - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.4 – Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 1257/2017, § 7.3.6.
3.18. Nelle società, nelle associazioni, nelle fondazioni e negli altri enti di diritto privato quali sono le attività di gestione di servizio pubblico che rilevano per l’individuazione dell’attività di pubblico interesse, ai fini dell’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?
Tra le attività di gestione di servizio pubblico sono ricomprese quelle inerenti sia ai servizi di interesse generale sia ai servizi di interesse economico generale. I servizi sono resi dal privato ai cittadini sulla base di un affidamento (diretto o previa procedura di gara) da parte dell’amministrazione. Sono escluse le attività di servizio svolte sulla base di una regolazione pubblica (ad esempio in virtù di un’autorizzazione) o di finanziamento parziale (contributi pubblici). Per queste attività escluse la pubblicità è assicurata dagli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013 in capo alle pubbliche amministrazioni.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società – associazioni – fondazioni – enti di diritto privato – attività pubblico interesse – servizio pubblico.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 – Delibera ANAC 1134/2017, § 2.4 – Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 1257/2017, § 7.3.6.
3.19. Nelle società, nelle associazioni, nelle fondazioni e negli altri enti di diritto privato quali sono le attività di produzione di beni e servizi che rilevano per l’individuazione dell’attività di pubblico interesse, ai fini dell’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?
Tali attività sono quelle rese in favore delle pubbliche amministrazioni strumentali al perseguimento dei fini istituzionali delle stesse. In via esemplificativa, sono ricompresi i servizi di raccolta dati e i servizi editoriali di interesse dell’amministrazione. Sono escluse le attività rese in favore di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o connesse al funzionamento interno dell’ente.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società – associazioni – fondazioni – enti di diritto privato – attività pubblico interesse – servizio pubblico.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 – Delibera ANAC 1134/2017, § 2.4 – Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 1257/2017, § 7.3.6.
3.20. Gli enti di diritto privato accreditati del servizio sanitario nazionale sono tenuti all’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?
Sì, gli enti di diritto privato accreditati dal servizio sanitario nazionale che abbiano un bilancio superiore ai 500.000 euro, attesa la rilevanza pubblicistica delle prestazioni erogate in nome e per conto del SSN sono assoggettati agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l’attività di pubblico interesse svolta.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – enti diritto privato accreditati servizio sanitario nazionale.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 – d.lgs. 502/1992, art. 8-quater – Delibera ANAC 1134/2017, § 3.4 – PNA 2016, Parte speciale VII-Sanità.
3.21. Le aziende per i servizi alla persona (ASP) sono tenute all’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2103?
Le aziende per i servizi alla persona, derivanti dalla trasformazione degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza-ex IPAB, se mantengono la personalità di diritto pubblico, applicano gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, con riferimento sia all’organizzazione sia all’attività di pubblico interesse svolta.
Nel caso in cui gli Istituti abbiano optato per la trasformazione in ente di diritto privato, ferma restando la verifica del requisito del bilancio superiore a 500.000 euro, occorre distinguere le attività socio-assistenziali da quelle sanitarie in regime di autorizzazione o accreditamento.
Le attività socio-assistenziali rientrano tra quelle di utilità sociale, rimesse all’autonomia imprenditoriale delle aziende, e non sono riconducibili all’ambito delle attività di pubblico interesse. Pertanto per tali attività non si applicano le misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.
Le attività sanitarie, ove siano svolte dalle ASP in regime di autorizzazione, secondo la disciplina in materia sanitaria, in quanto attività di servizio esercitate solo sulla base di una regolazione pubblica, sono escluse dall’applicazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013. Diversamente, le prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento, attesa la rilevanza pubblicistica dei servizi svolti in nome e per conto del servizio sanitario nazionale, sono assoggettate agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, ove l’ente abbia un bilancio superiore a 500.000 euro.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – aziende servizi persona – natura diritto pubblico – natura diritto privato - ex IPAB.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 - d.lgs. 502/1992, artt. 8-bis-8quater - Delibera ANAC 1134/2017, §3.4.3 – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere 1257/2017, punto 11.
3.22. Le fondazioni bancarie sono tenute ad applicare gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013?
Le fondazioni bancarie sono da ritenersi escluse dall’ambito di applicazione del regime di trasparenza previsto dal d.lgs. 33/2013, in quanto le attività svolte non sono riconducibili all’ambito delle attività di pubblico interesse, bensì a quello delle attività di utilità sociale. Obblighi di pubblicazione per le fondazioni bancarie sono comunque previsti in sede di accordo tra l’amministrazione vigilante (Ministero dell’economia e delle finanze) e l’associazione di categoria.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – fondazioni bancarie – attività utilità sociale.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, c. 3 – d.lgs. 153/1999, art. 2 - Delibera ANAC 1134/2017, § 3.4.3 – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere 1257/2017, punto 11 - Protocollo d’intesa tra Ministero dell’economia e delle finanze e Associazione Fondazioni bancarie e Casse di risparmio spa del 22 aprile 2015, art. 11.
3.23. I fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua sono tenuti all’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013?
I fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua hanno natura giuridica di enti di diritto privato e svolgono funzioni che rientrano nell’ambito di compiti tipicamente appartenenti ai pubblici poteri. Tali enti soddisfano pertanto il requisito dell’esercizio di funzioni amministrative. Ove il bilancio sia superiore a 500.000 euro, sono tenuti all’applicazione delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, limitatamente a dati e documenti inerenti l’attività di pubblico interesse svolta.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – fondi paritetici interprofessionali formazione continua.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 – l. 388/2000, art. 118 - Delibera ANAC 1134/2017 § 3.4.3 – Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 1257/2017, punto 11.
3.24. Le università agrarie ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, possono essere ricondotte alle amministrazioni pubbliche cui gli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013 trovano diretta applicazione?
La legge n. 168/2017 ha superato l’originaria qualificazione di enti pubblici non economici delle Università agrarie e associazioni agrarie, comunque denominati. Poiché tali enti hanno oggi personalità giuridica di diritto privato sono pertanto tenute a seguire la disciplina in materia di trasparenza prevista per gli enti di diritto privato.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - università e associazioni agrarie.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2 e 3 – l. 168/2017 - Comunicato del Presidente ANAC 30 ottobre 2019 – Delibera ANAC 1134/2017.
4. Pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale
FAQ in corso di aggiornamento
Comunicato del Presidente dell'Autorità del 29/07/2020
4.1 Quali amministrazioni sono tenute alla pubblicazione dello scadenzario contenente l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti?
L’art. 34 del d.lgs. n. 33/2013 prevede l’obbligo in questione solamente per le amministrazioni dello Stato.
Successivamente, con una novella introdotta dall’art. 29, c. 3, del d.l. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, è stato inserito all’interno dell’art. 12 del d.lgs. n. 33/2013 il c. 1-bis, in virtù del quale lo scadenziario deve essere pubblicato da tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 11, c. 1, del medesimo decreto. Per le modalità di attuazione si rinvia al D.P.C.M. 8 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2013, n. 298.
5. L’Accesso civico c.d. “semplice” (art. 5 co. 1, d.lgs. 33/2013)
5.1. Che cos’è l’accesso civico c.d. semplice?
Secondo quanto previsto dall’art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico c.d. semplice è il diritto di chiunque di richiedere, senza alcuna motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Pertanto, l’accesso civico semplice si configura come rimedio all’inosservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge ed è espressione del controllo sociale che informa la disciplina sulla trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - obblighi di pubblicazione
Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013
5.2. L’accesso civico c.d. semplice di cui all’art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 e il diritto di accesso agli atti ai sensi della l. n. 241/1990 hanno le medesime funzioni?
No, si tratta di due istituti diversi.
Con l’accesso civico c.d. semplice è stata introdotta introduce una legittimazione generalizzata, da parte di chiunque e senza motivazione, a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente.
Il diritto di accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990, invece, si può esercitare indipendentemente dall’esistenza di un obbligo di pubblicazione ed ha presupposti, condizioni e limiti del tutto differenti.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - accesso agli atti - differenze
Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013 - - artt. 22 e ss. l. n. 241/1990
5.3. Qual è la differenza tra l’accesso civico c.d. semplice, ex art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013, e l’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013?
L’accesso civico c.d. semplice rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge. Il dovere di pubblicazione è così presidiato dal diritto di chiunque, senza motivazione, di richiederne il corretto adempimento.
L’accesso civico c.d. generalizzato (c.d. accesso FOIA) consente a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione e dalla motivazione, di richiedere l’accesso a dati e documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione (art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013).
Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - accesso civico c.d. generalizzato (c.d. accesso FOIA) - differenze
Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013 - - art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013 - LLGG ANAC n. 1309/2016
5.4. Nei confronti di quali amministrazioni ed enti può essere esercitato il diritto di accesso civico c.d. semplice?
L’ambito dei soggetti ai quali è possibile presentare un’istanza di accesso civico c.d. semplice è quello declinato nell’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, come richiamato dall’art. 2, co. 1 del medesimo decreto.
Più precisamente, si tratta di:
1) pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013);
2) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico e altri enti di diritto privato anche privi di personalità giuridica, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2- bis, co. 2, d.lgs. 33/2013;
3) società solo partecipate da pubbliche amministrazioni; associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. Con riferimento a quest’ultima categoria di soggetti l’accesso civico c.d. semplice si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea (art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013).
Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - ambito soggettivo di applicazione
Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 2-bis, d.lgs. 33/2013
5.5. Chi può esercitare l’accesso civico c.d. semplice?
L'esercizio dell’accesso civico c.d. semplice non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - legittimazione soggettiva
Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013
5.6. È necessario motivare la richiesta di accesso civico c.d. semplice?
La richiesta non deve essere motivata.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - motivazione
Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013
5.7. L’istanza di accesso civico cd. semplice comporta un costo?
L’istanza di accesso civico c.d. semplice è gratuita.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - gratuità
Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013
5.8. A chi va presentata l’istanza di accesso civico c.d. semplice?
L’istanza va presentata al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione o dell’ente tenuto alla pubblicazione.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice – soggetto cui presentare l’istanza - RPCT
Fonte: d.lgs. – art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013
5.9. Come va presentata l’istanza di accesso civico c.d. semplice?
La richiesta può essere indirizzata a mezzo mail, posta elettronica certificata, fax, posta ordinaria o consegnata all’URP. Ogni ente rende note le modalità e può predisporre anche un’apposita modulistica disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti”/“Accesso civico” del sito istituzionale dell’amministrazione o dell’ente. Ove l’istanza venga trasmessa per via telematica, come prevede l’art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013, valgono le previsioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell’amministrazione digitale» (CAD) e, in particolare quelle dell’art. 65, co. 1, del medesimo decreto. Tra le modalità ivi previste l’amministrazione o l’ente è opportuno privilegi quella meno onerosa per chi presenta l’istanza.
La modulistica e gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di acceso civico c.d. semplice e di attivazione del potere sostitutivo sono disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti”/“Accesso civico” del sito istituzionale dell’amministrazione o ente.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - modalità di presentazione dell’istanza - “Amministrazione trasparente” - “Altri contenuti”/“Accesso civico”
Fonte: – art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 65, co. 1. d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD)
5.10. Quanto tempo ha l’amministrazione per rispondere alle richieste di accesso civico c.d. semplice?
Il procedimento di accesso civico c.d. semplice deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - conclusione del procedimento – trenta giorni
Fonte: - artt. 5, commi 1 e 6, d.lgs. 33/2013
5.11. In caso di accoglimento dell’istanza di accesso civico c.d. semplice, quali sono i provvedimenti che l’amministrazione è tenuta ad adottare?
In caso di accoglimento dell’istanza, l’amministrazione, se ha già pubblicato i dati, le informazioni o i documenti richiesti, indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Se, invece, non li ha già pubblicati, provvede alla pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - esiti del procedimento - accoglimento
Fonte: - artt. 5, commi 1 e 6, d.lgs. 33/2013
5.12. Quali sono i rimedi previsti nel caso in cui l’amministrazione non risponda all’istanza di accesso civico c.d. semplice?
Decorsi inutilmente i trenta giorni di tempo dalla presentazione dell’istanza, il richiedente può:
1) ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90;
2) proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza dalla formazione del silenzio sulla richiesta di accesso civico c.d. semplice ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.).
Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - silenzio - titolare del potere sostitutivo - giudice amministrativo
Fonte: - artt. 5, commi 1 e 7, d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 9-bis, l. 241/90 - art. 116 d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.).
5.13. Cosa è possibile fare nel caso in cui l’amministrazione risponda alla richiesta di accesso civico c.d. semplice con un diniego (totale o parziale)?
Avverso il diniego totale o parziale da parte dell’amministrazione/ente il richiedente può:
1) ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90;
2) proporre ricorso al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.).
Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - diniego (totale o parziale) - titolare del potere sostitutivo - giudice amministrativo
Fonte: artt. 5, commi 1 e 7, d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 9-bis, l. 241/90 - art. 116 d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.).
5.14. Chi è il titolare del potere sostitutivo cui rivolgersi nei casi di silenzio o diniego (totale o parziale) a fronte di una istanza di accesso civico cd. semplice?
Il titolare del potere sostitutivo è individuato dall'organo di indirizzo tra le figure apicali dell’amministrazione/ente ai sensi dell’art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90. Nell'ipotesi di omessa individuazione è titolare del potere sostitutivo il dirigente generale o il dirigente preposto all'ufficio o, in mancanza di essi, il funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione/ente.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - titolare del potere sostitutivo - figure apicali
Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 9-bis, l. 241/90
5.15. ANAC ha attribuzioni con riguardo all’esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990?
ANAC non ha alcuna competenza ad intervenire sulle questioni legate all’esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990.
Per esse è possibile rivolgersi:
1) per il riesame degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, istituita, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 241/1990, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) per il riesame degli atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, al difensore civico competente per ambito territoriale;
3) in alternativa, al giudice amministrativo territorialmente competente ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.).
Parole chiave: trasparenza - accesso agli atti - legge n. 241/1990 - incompetenza ANAC - Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi - difensore civico - giudice amministrativo
Fonte: –art. 22 e ss. l. 241/90 - d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.).
6. L’Accesso civico c.d. “generalizzato” (artt. 5, co. 2 e 5-bis d.lgs. 33/2013)
6.1. Titolarità, ambito di applicazione e oggetto del diritto di accesso generalizzato, il procedimento, la tutela
6.1.1. Chi può presentare richiesta di accesso generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2016?
L’accesso generalizzato può essere presentato da chiunque. Infatti, non occorre possedere, né dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, e chiunque può presentare richiesta, anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – legittimazione soggettiva – titolarità
Fonte: art. 5, co. 2 e 3, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1309/2016, § 4.2 – Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 3.2.
6.1.2. Qual è l’ambito soggettivo di applicazione del diritto di accesso generalizzato?
Il diritto di accesso generalizzato si applica:
1. a tutte le amministrazioni pubbliche, come esemplificate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
2. agli enti pubblici economici e ordini professionali;
3. alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo 175/2016 (c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
4. alle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
Il diritto di accesso generalizzato si applica, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, anche:
1. alle società in sola partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo 175/2016 (c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
2. alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici (Cfr. § 4.1. delle Linee guida).
Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – ambito soggettivo di applicazione – amministrazioni pubbliche - enti pubblici economici - ordini professionali - società in controllo pubblico – associazioni in controllo pubblico - fondazioni in controllo pubblico - enti di diritto privato in controllo pubblico - società partecipate – associazioni non in controllo pubblico, fondazioni non in controllo pubblico - enti di diritto privato non in controllo pubblico
Fonte: art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013 - d.lgs. 175/2016 - delibera ANAC n. 1309/2016, § 2.1 – Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - delibera ANAC n. 1134/2017
6.1.3. È necessario motivare la richiesta di accesso generalizzato?
Per presentare la richiesta di accesso generalizzato non è necessario fornire una motivazione: tutti i soggetti cui si applica il diritto di accesso generalizzato sono tenuti a prendere in considerazione le richieste di accesso generalizzato, a prescindere dal fatto che queste rechino o meno una motivazione o una giustificazione a sostegno della richiesta.
Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – motivazione
Fonte: art. 5, co. 3, d.lgs. 33/2013- Allegato delibera ANAC n. 1309/2016
6.1.4. Che cosa si può richiedere con l’accesso generalizzato?
Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, dati e informazioni in possesso dell’amministrazione. Ciò significa:
1. che l’amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso;
2. che l’amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l’accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti;
3. che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell’oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell’informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l’accesso.
Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – ambito oggettivo – rielaborazione dati – elaborazione dati - oscuramento dati personali
Fonte: art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1309/2016, § 4.2 – Allegato delibera ANAC n. 1309/2016
6.1.5. Il pregiudizio ad uno degli interessi elencati dall’art. 5 bis, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013 in che modo deve essere valutato dall’Amministrazione?
Il pregiudizio deve essere concreto, cioè va valutato rispetto al momento e al contesto in cui l’informazione viene resa accessibile, e non in termini assoluti e atemporali. I limiti operano nell’arco temporale nel quale la tutela è giustificata in relazione alla natura del dato, del documento o dell’informazione di cui si chiede l’accesso.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – limiti – pregiudizio – valutazione
Fonte: art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013 - art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013 - art. 5-bis, co. 5, d.lgs. 33/2013
6.1.6. Che differenza c’è tra accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90 e accesso civico generalizzato?
Nel caso dell’accesso ex L. 241/90 è consentito un accesso più in profondità a dati pertinenti, mentre nel caso dell’accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni.
I due istituti restano distinti e sono basati su presupposti differenti: il primo è volto ad ottenere documenti utili per esercitare il proprio diritto a partecipare, opporsi e difendersi a tutela di una posizione giuridica qualificata, il secondo è funzionale al controllo generalizzato sul buon andamento della pubblica amministrazione e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
I dinieghi di accesso agli atti e documenti di cui alla legge 241/1990, se motivati con esigenze di “riservatezza” pubblica o privata, devono essere considerati attentamente anche ai fini dell’accesso generalizzato. In altri termini, laddove l’amministrazione, con riferimento agli stessi dati, documenti e informazioni, abbia negato il diritto di accesso ex l. 241/1990, motivando nel merito (cioè con la necessità di tutelare un interesse pubblico o privato prevalente, e quindi nonostante l’esistenza di una posizione soggettiva legittimante ai sensi della 241/1990), per ragioni di coerenza sistematica e a garanzia di posizioni individuali specificamente riconosciute dall’ordinamento, si deve ritenere che le stesse esigenze di tutela dell’interesse pubblico o privato sussistano anche in presenza di una richiesta di accesso generalizzato, anche presentata da altri soggetti. Tali esigenze dovranno essere comunque motivate in termini di pregiudizio concreto all’interesse in gioco. Per ragioni di coerenza sistematica, quando è stato concesso un accesso generalizzato non può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale ad un soggetto in possesso dell’interesse qualificato richiesto dalla legge 241/90.
Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato - accesso agli atti
Fonte: art. 22, l. 241/90 -art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013 – art. 22 e ss l. 241/1990 - delibera ANAC n. 1309/2016, § 2.3
6.1.7. La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti?
È importante che la richiesta indichi i documenti o i dati richiesti, ovvero che nella richiesta sia consentito all’amministrazione di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.
Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all’amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l’amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l’oggetto della richiesta. (Cfr. § 4.2. delle Linee guida)
Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – ambito oggettivo – inammissibilità delle richieste
Fonte: art. 5, co. 3, d.lgs. 33/2013- delibera ANAC n. 1309/2016, § 4.2 – Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 3.1.
6.1.8. L’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni?
L’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta non risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell’amministrazione.
Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – richieste massive – richieste irragionevoli –buon andamento
Fonte: art. 5, co. 3, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1309/2016, § 4.2 – Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 7, lett. d)
6.2. Il procedimento di accesso generalizzato
6.2.1. A quale ufficio va presentata la richiesta di accesso generalizzato?
La richiesta di accesso generalizzato può essere presentata, alternativamente:
1. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2. all'Ufficio relazioni con il pubblico;
3. ad altro ufficio, che l'amministrazione abbia indicato nella sezione "Amministrazione trasparente" –“Altri contenuti –Accesso civico” del sito istituzionale.
Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – presentazione istanza – ufficio competente
Fonte: art. 5, co. 3, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 4.1
6.2.2. Come si fa a presentare l’istanza di accesso generalizzato?
Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, l’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale» (CAD).
Tra queste modalità, l’amministrazione o l’ente è opportuno privilegi quella meno onerosa per chi presenta l’istanza.
Ai sensi dell’art. 65, co. 1 lett. c) del CAD, le richieste presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide anche se sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità.
Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, e che laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – modalità presentazione istanze
Fonte: art. 5, co. 3, d.lgs. 33/2013- art. 65, co. 1, lett. c), d.lgs. 82/2005 - art. 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 3.3. e 3.4.
6.2.3. È richiesto un corrispettivo per poter effettuare l’accesso generalizzato?
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.
Quando l’amministrazione risponde alla richiesta di accesso generalizzato mediante il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo, può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.
È da preferire il rilascio dei documenti e dei dati in formato elettronico quando tale formato elettronico è indicato dal richiedente, nei limiti in cui tale modalità risulti comunque agevole per l’amministrazione che detiene di dati.
Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – costi – gratuità – rimborso costi
Fonte: art. 5, co. 4, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2019, § 4
6.2.4. L’amministrazione o l’ente destinatario dell’istanza è obbligato a darne comunicazione a eventuali soggetti controinteressati?
Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali), l’ente destinatario della richiesta di accesso deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di una copia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).
Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - partecipazione controinteressati - protezione dei dati personali - libertà e segretezza della corrispondenza - interessi economici e commerciali - proprietà intellettuale - diritto d’autore - segreti commerciali – opposizione
Fonte: art. 5, co. 5, d.lgs. 33/2013- art. 5-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 6, 6.1, 6.2. 6.3 - Circolare Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2019, § 5
6.2.5. Quali sono i diritti procedimentali dei controinteressati?
Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso generalizzato. Decorso tale termine, l’amministrazione provvede sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - controinteressati - limiti
Fonte: art. 5, commi 5 e 6, d.lgs. 33/2013 - art. 5-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 6, 6.1, 6.2. 6.3 - Circolare Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2019, § 5
6.2.6. Quanto tempo ha l’amministrazione per rispondere alle richieste di accesso generalizzato?
Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – termine di conclusione del procedimento
Fonte: art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013- Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 5
6.2.7. Che cosa è tenuta a fare l’amministrazione se accoglie la richiesta di accesso generalizzato?
In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire a quest’ultimo l’eventuale proposizione di riesame (V. infra)
Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - controinteressati
Fonte: art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 6, 6.1, 6.2. 6.3 - Circolare Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2019, § 6
6.2.8. Il provvedimento di accoglimento deve essere motivato?
Il provvedimento di accoglimento contiene una adeguata motivazione che dà conto della insussistenza di uno o più elementi che integrano l’esistenza del pregiudizio concreto, per l’Amministrazione o per il/i controinteressato/i, specie quando è adottato nonostante l’opposizione del controinteressato.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – accoglimento istanza - motivazione
Fonte: art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1309/2016, § 5.3. - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016
6.2.9. Il provvedimento di rifiuto deve essere motivato?
Il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione dei limiti di cui all’art. 5 bis, commi 1 e 2 contiene una adeguata motivazione che dà conto della sussistenza degli elementi che integrano l’esistenza del pregiudizio concreto. Va parimenti motivato adeguatamente il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione delle esclusioni di cui all’art. 5-bis, co. 3.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – limiti - diniego totale - diniego parziale - differimento - motivazione - pregiudizio
Fonte: art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013 - art. 5-bis, co. 1 e 2, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1309/2016, § 5.3. - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 7
6.2.10. Se l’accesso generalizzato comporta un pregiudizio ad un interesse pubblico o privato indicato dall’art. 5-bis e quel pregiudizio ha carattere temporaneo, l’accesso ai documenti può essere negato?
No. In questo caso il diniego all’accesso non è giustificato in quanto l’Amministrazione può far ricorso al potere di differimento.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – limiti – pregiudizio - diniego totale - differimento
Fonte: art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013 - art. 5-bis, commi 1 e 2; 5, d.lgs. 33/2013
6.3. La tutela
6.3.1. Come può tutelarsi il richiedente in caso di rifiuto o di mancata risposta da parte dell’amministrazione?
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 dell’art. 5, d.lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
In alternativa, laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente, per l’ambito territoriale immediatamente superiore, se presente). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all’amministrazione interessata. È previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.
In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell’inerzia dell’amministrazione, il richiedente può attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – diniego totale - diniego parziale – differimento –mancata risposta - riesame del RPCT – ricorso difensore civico – ricorso giurisdizionale
Fonte: art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 33/2013 – art. 116, d.lgs. 104/2010 - Allegato ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 4.3 e Allegato 2)
6.3.2. L’ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato può chiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali?
È previsto che il Garante per la protezione dei dati personali sia sentito solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel caso di richiesta di riesame e dal difensore civico nel caso di ricorso laddove l’accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 33/2013). In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile della prevenzione della corruzione o per la pronuncia del difensore civico sono sospesi.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – diniego totale - diniego parziale – differimento- riesame del RPCT – riesame del difensore civico - protezione dei dati personali – parere Garante per la protezione dei dati personali
Fonte: art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016
6.3.3. Quali istanze di parere possono essere formulate ad ANAC in materia di accesso civico generalizzato?
Le richieste di parere sono valutate dall’ANAC solo se attinenti a questioni di particolare rilevanza e relative esclusivamente a chiarimenti sull’interpretazione delle proprie Linee guida, adottate d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato.
L’ANAC non è in ogni caso competente a valutare i singoli casi di diniego o di mancata risposta da parte dell’amministrazione.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – attività consultiva ANAC – Linee guida ANAC – definizione limiti
Fonte: art. 5–bis, co. 6, d.lgs. 33/2013 – Comunicati Presidente ANAC 27 aprile 2017
6.3.4. Quali sono i rimedi previsti per i controinteressati nel caso di accoglimento dell’istanza da parte dell’amministrazione o dell’ente, nonostante l’opposizione presentata?
Ai sensi del co. 9 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, nei casi di accoglimento della richiesta, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e, per i soli atti di Regioni ed enti locali, ricorso al difensore civico. Avverso la decisione dell’ente o dell’amministrazione ovvero a quella del RPCT dell’amministrazione o dell’ente o a quella del difensore civico, il controinteressato può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo)
Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – opposizione controinteressato - accoglimento istanza – richiesta di riesame del controinteressato - riesame del RPCT – riesame del difensore civico – tutela giurisdizionale
Fonte: art. 5, co. 9, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - art. 116, d.lgs. 104/2010 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 6 e 7
6.3.5. Entro quali termini si pronuncia il RPCT sulla richiesta di riesame?
Il RPCT decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dall’istanza di riesame. Il termine è sospeso qualora il RPCT senta il Garante per la protezione dei dati personali se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’art. 5 bis, co. 2, lett. a) (relativi alla protezione dei dati personali). Il Garante si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.
Gli stessi termini valgono nel caso la richiesta di riesame sia avanzata dal controinteressato in caso di accoglimento dell’istanza nonostante la sua opposizione.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato –termine riesame del RPCT - protezione dei dati personali – parere Garante per la protezione dei dati personali
Fonte: art. 5, commi 7 e 9, d.lgs. 33/2013 – Allegato delibera ANAC n. 1309/2016
6.3.6. Quale è il procedimento da seguire davanti al difensore civico?
Laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente o il controinteressato possono presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all’amministrazione interessata. La norma (art. 5, co 8) prevede che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine è sospeso qualora il difensore civico senta il Garante per la protezione dei dati personali se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’art. 5 bis co. 2 lett. a) (relativi alla protezione dei dati personali). Il Garante si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.
Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, deve informarne il richiedente e darne comunicazione all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – diniego totale – diniego parziale - mancata risposta - differimento - riesame del difensore civico
Fonte: art. 5, co. 8, d.lgs. 33/2013 – Allegato delibera ANAC n. 1309/2016
6.3.7. È possibile in ogni caso ricorrere al giudice?
La normativa prevede che si possa impugnare la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010).
Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – diniego totale – diniego parziale - mancata risposta - differimento – ricorso giurisdizionale
Fonte: art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 - art. 116, d.lgs. 104/2010 – Allegato delibera ANAC n. 1309/2016
7. Trasparenza e tutela dei dati personali: modalità di pubblicazione dei dati e limite della riservatezza (art. 7-bis, d.lgs. 33/2013)
7.1. Gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 sono compatibili con la disciplina della tutela dei dati personali dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)?
L’art. 2-ter del d.lgs. n. 196/2003, introdotto a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento» (art. 6, paragrafo 3, lett. b). Ne discende che, essendo gli obblighi di pubblicazioni del d.lgs. 33/2013 previsti da un decreto legislativo, sono pienamente compatibili con la nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Parole chiave: trasparenza – dati personali –trattamento dati personali
Fonte: art. 2-ter, d.lgs. 196/2003 – Regolamento (UE) 2016/679- PNA 2019, Parte III, § 4.2.
7.2. Cosa è richiesto alle amministrazioni prima di pubblicare dati e documenti per finalità di trasparenza che contengono dati personali?
Le amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti contenenti dati personali - in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati - sono tenute a verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione. Diversamente pubblicano i dati e i documenti oscurando i dati personali.
Parole chiave: trasparenza – dati personali – oscuramento
Fonte: art. 7-bis, co. 4, d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte III, § 4.2.
7.3. Cosa è richiesto alle amministrazioni che pubblicano i c.d. “dati ulteriori” che contengono dati personali?
Le amministrazioni che dispongono la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 o di altre previsioni di legge o regolamento, procedono ad indicare in forma anonima i dati personali eventualmente presenti.
Parole chiave: trasparenza – dati ulteriori – dati personali – anonimizzazione
Fonte: art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte III, § 4.2.
7.4. Quali principi le amministrazioni devono osservare quando pubblicano dati e documenti per finalità di trasparenza che contengono dati personali?
La pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.
In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).
Parole chiave: trasparenza – dati personali – principi trattamento dati personali – adeguatezza - pertinenza - minimizzazione dei dati - esattezza - aggiornamento - cancellazione - rettifica
Fonte: art. 7-bis, co. 4, d.lgs. 33/2013 - art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 - PNA 2019, Parte III, § 4.2.
7.5. A quali prescrizioni contenute nel d.lgs. 33/2013 le amministrazioni si attengono quando pubblicano per finalità di trasparenza dati e documenti che contengono dati personali?
Il d.lgs. 33/2013 dispone che nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedono la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
Parole chiave: trasparenza – dati personali – dati sensibili – dati giudiziari
Fonte: art. 7-bis, co. 4, d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte III, § 4.2.
7.6. Documenti pubblicati per finalità di trasparenza che contengono dati personali diversi dai dati sensili e giudiziari possono essere indicizzati nei motori generalisti?
Il d.lgs. 33/2013 prevede che i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari individuati dalle disposizioni in materia di trasparenza possono essere diffusi attraverso siti istituzionali nonché essere trattati secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite motori di ricerca web. I dati sensibili e i dati giudiziari sono espressamente sottratti all’indicizzazione.
Parole chiave: trasparenza –dati personali – dati sensibili – dati giudiziari- indicizzazione
Fonte: art. 7-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013
7.7. Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito indicazioni sul trattamento dei dati personali contenuti in atti e documenti da pubblicare ai sensi della normativa vigente?
Sulle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell’attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, il Garante privacy ha fornito indicazioni nelle «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» (in G.U. n. 134 del 12 giugno 2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436, attualmente in corso di aggiornamento).
Parole chiave: trasparenza –dati personali – linee guida – Garante privacy
Fonte: Linee guida Garante Privacy 12 giugno 2014
8. Titolari di incarichi politici (art. 14, co. 1, d.lgs 33/2013)
8.1. Pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale (art. 14 co. 1)
8.1.1. Quali sono i titolari di incarichi politici tenuti ad osservare gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, co. 1, del d.lgs. 33/2013?
Tutti i soggetti che fanno parte, sia a seguito di elezioni che di nomina, di organi politici di livello statale, regionale e locale sono destinatari degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, co. 1 del d.lgs. 33/2013. Sono sicuramente organi politici: nei ministeri il ministro, il vice ministro, il sottosegretario di Stato; nelle regioni il presidente, i membri/componenti del consiglio e della giunta; nelle città metropolitane il sindaco metropolitano, i membri/componenti del consiglio metropolitano e della conferenza metropolitana; nelle province il presidente della provincia, i membri/componenti del consiglio provinciale, i membri/componenti dell’assemblea dei sindaci; nei comuni il sindaco, i membri/componenti del consiglio e della giunta; nelle unioni di comuni e comunità montane il presidente, i membri/componenti del consiglio e della giunta; nei consorzi di enti locali il presidente, i membri/componenti del consiglio di amministrazione e dell’assemblea.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici- ministro - vice ministro-sottosegretario di Stato - regioni - città metropolitane – province - comuni - unioni di comuni - comunità montane - consorzi di enti locali
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013- legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017
8.1.2. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui all’art. 14, co. 1, del d.lgs. 33/2013 relativi ai titolari di incarichi politici anche qualora questi non percepiscano alcun compenso per lo svolgimento dell’incarico?
Non rileva, ai fini dell’attuazione degli obblighi di pubblicazione in questione, che la carica sia attribuita o svolta a titolo gratuito. La deroga, contemplata nel co. 1-bis dell’art. 14 per gli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, stante il chiaro disposto normativo, non può essere estesa agli incarichi espressione di rappresentanza politica.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – carica gratuita – compensi - deroghe
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013- delibera ANAC n. 241/2017
8.1.3. Quali sono i dati riferiti ai titolari di incarichi politici da pubblicare ai sensi dell’art. 14, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013?
I dati dei titolari di incarichi politici da pubblicare ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013
sono:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni reddituali e patrimoniali.
Sulla pubblicazione di tali dati, anche con riferimento alle modalità, l’Anac si è espressa con la delibera 241/2017.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell’obbligo – ambito oggettivo
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 1310/2016 - delibera ANAC n. 241/2017
8.1.4. Dove devono essere pubblicati i dati relativi ai titolari di incarichi politici ai sensi dell’art. 14, co. 1, del d.lgs. 33/2013?
I dati di cui all’art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 devono essere pubblicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’amministrazione, nella sotto-sezione di secondo livello “Organizzazione” – “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo”.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – amministrazione trasparente – organizzazione
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016 - delibera ANAC n. 241/2017
8.1.5. I rimborsi per le assenze dovute a motivi di lavoro degli amministratori locali e liquidati dall’ente locale ai rispettivi datori di lavoro rientrano tra i compensi connessi all’assunzione della carica da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013?
I rimborsi per le assenze dal servizio di cui all’art. 79, cc. da 1 a 4, del d.lgs. n. 267/2000 che gli enti locali liquidano ai datori di lavoro dei propri amministratori locali che siano anche lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici non rientrano tra i compensi connessi all’assunzione della carica da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013.
Tali compensi figurano, infatti, all’interno delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti che li percepiscono, già oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f).
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell’obbligo- pubblicazione rimborsi permessi retribuiti
Fonte: art. 14, co. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013
8.1.6. Quali sono i viaggi di servizio e missioni i cui importi sono da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013?
L’obbligo di pubblicazione delle spese di viaggio e missione sussiste per i viaggi di servizio e le missioni pagate con fondi pubblici in ragione dello svolgimento delle attività connesse alla carica politica.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell’obbligo- pubblicazione importi di viaggi di servizio e missioni
Fonte: art. 14, co. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013
8.1.7. Quali sono le cariche relative ai titolari di incarichi politici che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. d), del d.lgs. 33/2013?
Costituiscono oggetto di pubblicazione i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, intendendo per questi ultimi le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato. Avuto riguardo alla formulazione letterale della citata lett. d), non rileva, ai fini della pubblicazione, la partecipazione o il controllo da parte dell’amministrazione su tali enti. Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite, non essendo limitato l’obbligo di pubblicazione alle cariche di tipo “politico” o connesse con la carica politica rivestita.
Costituiscono oggetto di pubblicazione sia le cariche a titolo oneroso sia quelle a titolo gratuito, dovendosi precisare, per quelle onerose, anche i relativi compensi.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell’obbligo- pubblicazione cariche-titolo oneroso – titolo gratuito
Fonte: art. 14, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013
8.1.8. Le attività svolte in qualità di libero professionista rientrano tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. e), del d.lgs. 33/2013?
Gli incarichi svolti in qualità di libero professionista devono essere pubblicati unicamente laddove la relativa spesa gravi sulla finanza pubblica. Ad esempio, gli incarichi conferiti da parte di amministrazioni statali, Regioni, Province e Comuni, quali difesa in giudizio, consulenza tecnica etc., rientrano, qualora sia previsto un compenso, nella categoria degli incarichi gravanti sulla pubblica finanza per i quali sussiste, ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, l’obbligo di pubblicazione.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell’obbligo- incarichi con oneri a carico della finanza pubblica – libera professione
Fonte: art. 14, co. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013
8.1.9. Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. e), del d.lgs. 33/2013, rientrano anche le attività svolte in qualità di medico di base e di pediatra di libera scelta?
Per le attività svolte in qualità di medico di base e di pediatra di libera scelta non sussiste l’obbligo di comunicazione e pubblicazione ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, atteso che non si è in presenza di un incarico di collaborazione o consulenza.
Infatti, i corrispettivi attribuiti ai medici di base e ai pediatri di libera scelta, pur con le relative specificità, sono assimilabili a quelli derivanti da lavoro dipendente. I dati ad essi relativi sono resi trasparenti attraverso la pubblicazione della dichiarazione dei redditi disposta dal medesimo art. 14, co. 1, lett. f).
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell’obbligo- incarichi con oneri a carico della finanza pubblica – medico di base - pediatra
Fonte: art. 14, co. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013
8.1.10. I rapporti di lavoro dipendente e pensionistici sono da includere tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013?
No, considerato che non si tratta di “incarichi” e tenuto inoltre conto che i dati relativi alla posizione lavorativa o pensionistica sono già resi trasparenti attraverso la pubblicazione della dichiarazione dei redditi disposta dall’art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell’obbligo- incarichi con oneri a carico della finanza pubblica –rapporto lavoro dipendente – pensione
Fonte: art. 14, co. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013
8.1.11. Cosa si intende per situazione patrimoniale di cui all’art. 47, c. 1, del d.lgs. 33/2013?
L’art. 47, nel definire le sanzioni previste per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 concernenti la situazione patrimoniale complessiva, ricomprende nel concetto di situazione patrimoniale complessiva, oltre alla dichiarazione dei redditi, anche quella relativa alla titolarità di imprese e di partecipazioni azionarie.
È altresì inclusa nella dichiarazione patrimoniale la titolarità di diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri. Non rientrano invece nella dichiarazione patrimoniale i titoli obbligazionari, i titoli di Stato, o altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie. Si richiama, per ogni altro utile riferimento, l’allegato alla delibera Anac n. 241/2017. (Si veda anche la Faq 5.41.).
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell’obbligo- situazione patrimoniale complessiva
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - art. 47, co. 1, d.lgs. 33/2013- legge 441/1982- delibera ANAC n. 241/2017
8.1.12. Tra le informazioni concernenti la situazione patrimoniale di cui all’art. 47, co. 1, del d.lgs. 33/2013 sono da includersi anche i dati relativi alla titolarità di imprese?
Stante la previsione all’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 di una apposita sanzione per la mancata pubblicazione della situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico politico, ivi compresa la titolarità di imprese, si evince la necessità di interpretare la nozione di “situazione patrimoniale complessiva” come comprensiva della “titolarità di imprese”.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell’obbligo- situazione patrimoniale complessiva – titolarità di impresa
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - art. 47, co. 1, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017
8.1.13. Nelle dichiarazioni reddituali e patrimoniali da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013, è da includersi anche l’indicazione della “consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie” già prevista all’art. 41 bis del d.lgs. n. 267/2000?
L’art. 14 del d.lgs. 33 del 2013 non prevede come obbligatorie le dichiarazioni relative alla “consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie”, originariamente previste dall’art. 41 bis del d.lgs. n. 267/2000, ora abrogato. Le dichiarazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 con specifico riferimento alla consistenza del patrimonio del soggetto dichiarante devono riguardare i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società e le quote di partecipazione a società, la titolarità di imprese.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – dichiarazioni patrimoniali –titoli obbligazionari - titoli di Stato - fondi di investimento - sicav
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 – art. 41 bis, d.lgs. 267/2000
8.1.14. Come si assolve l’obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali concernenti i diritti reali su beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013?
L’obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni dei diritti reali sui beni immobili si intende assolto con l’indicazione della natura del diritto (proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione), tipologia del bene (terreno o fabbricato), quota di titolarità (percentuale), ubicazione (Italia/estero).
Per i beni mobili registrati l’obbligo si intende assolto con l’indicazione della tipologia del bene (autovettura, aeromobile, imbarcazione da diporto), cavalli fiscali, anno di immatricolazione (cfr. allegati 3 e 4 alla delibera 241/2017). Si veda anche l’allegato alla delibera ANAC n. 241/2017.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – dichiarazioni patrimoniali – contenuti – beni immobili – beni mobili
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017
8.1.15. Nella dichiarazione patrimoniale da rendere ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 deve essere inclusa anche la nuda proprietà di un immobile?
L’art. 2 della legge 441/1982 al comma 1, n. 1) richiede la presentazione di una dichiarazione concernente, tra l’altro, “i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri”. La proprietà, benché nuda, ossia temporaneamente mancante della tipica facoltà di godimento del bene, costituisce il diritto reale per eccellenza e, come tale, rientra nel novero dei dati e delle informazioni richieste ai fini della descrizione della situazione patrimoniale del titolare dell’incarico politico ai sensi degli artt. 14 d.lgs. 33/2013 e art. 2, co. 1, n. 1, l. 441/1982.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – dichiarazioni patrimoniali – contenuti – beni immobili – nuda proprietà
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, n. 1, l. 441/1982
8.1.16. Nella dichiarazione patrimoniale da rendere ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f) devono essere indicate anche le partecipazioni azionarie di modico valore e quelle acquisite utilizzando sistemi di trading on line?
Si. La dichiarazione da rendere ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 deve riguardare tutte le partecipazioni e azioni societarie detenute dai soggetti obbligati alla data di sottoscrizione della dichiarazione. La norma, infatti, non menziona alcuna esclusione riferita a modalità di acquisizione, durata del possesso, valore delle azioni e delle quote di partecipazione. Ogni modifica concernente i cambiamenti intervenuti è indicata nella dichiarazione di variazione rispetto alla precedente dichiarazione patrimoniale.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – dichiarazioni patrimoniali – contenuti – partecipazioni azionarie
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013
8.1.17. Chi deve produrre le dichiarazioni e le attestazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013 relative al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado?
L’obbligo delle dichiarazioni e delle attestazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano) del titolare dell’organo di politico, è posto in capo allo stesso titolare dell’incarico politico. Quest’ultimo è tenuto, altresì, a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale. Le predette comunicazioni devono essere indirizzate al RPCT, o ad altro soggetto individuato dal PTPC.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – dichiarazioni reddituali e patrimoniali - coniuge non separato - parenti entro il secondo grado
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017
8.1.18. È necessario pubblicare i nominativi nel caso di mancato consenso del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado alla pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013?
No. Nel caso in cui il titolare dell’incarico politico dichiari il mancato consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l’obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare dell’incarico politico, ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – dichiarazioni reddituali e patrimoniali - coniuge non separato - parenti entro il secondo grado – negato consenso
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017
8.1.19. Quali sono i parenti entro il secondo grado che rilevano ai fini dell’applicazione dell’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013 concernente l’obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni reddituali a patrimoniali?
In linea con la nozione di parentela di cui al codice civile, sono considerati parenti entro il secondo grado i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i fratelli e le sorelle.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – coniuge non separato - parenti entro il secondo grado – individuazione
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017
8.1.20. Come devono essere presentate le dichiarazioni reddituali e patrimoniali da rendere ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013?
Le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 33/2013, in quanto “fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato” devono essere presentate quali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, con tutto ciò che ne consegue anche sotto il profilo degli effetti penali in caso di dichiarazioni mendaci (cfr. art. 76 d.P.R. 445/2000). Deve ritenersi superata, ad opera del d.P.R. 445/2000, la disciplina contenuta nell’art. 2, della legge 441/1982, nella parte in cui si limita a disporre l’utilizzo della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – dichiarazioni reddituali e patrimoniali – modalità di attuazione - dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 – art. 2, legge 441/1982 - art. 47, d.P.R. 445/2000
8.1.21. La dichiarazione patrimoniale da rendere ai sensi del d.lgs. 33/2013, art. 14, co. 1, lett. f) può essere aggiornata anche prima del termine annuale?
Qualora intervengano variazioni sia in aumento che in diminuzione in corso d’anno, è facoltà del soggetto obbligato, qualora lo ritenga opportuno, richiedere alla propria amministrazione di aggiornare, ai fini della pubblicazione, la dichiarazione resa.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – dichiarazioni patrimoniali – aggiornamento
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013
8.1.22. È sufficiente la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi per l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni reddituali di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013?
L’obbligo di pubblicare le dichiarazioni reddituali può ritenersi assolto anche con la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi. Tale modalità semplificata risulta coerente con l’art. 9 della l. 441/1982 che si riferisce a tale quadro riepilogativo ai fini della conoscibilità dei dati reddituali.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici– dichiarazione dei redditi – quadro riepilogativo
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013, legge 441/1982, delibera ANAC n. 241/2017, § 6.
8.1.23. Il mero deposito della dichiarazione dei redditi assolve all’obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013?
Ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, le dichiarazioni devono essere pubblicate sui siti istituzionali delle amministrazioni. Non è quindi sufficiente il mero deposito della dichiarazione dei redditi.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici– dichiarazione dei redditi – deposito
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013, legge 441/1982, delibera ANAC n. 241/2017
8.1.24. Sussiste l’obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 per un titolare di incarico politico residente all’estero?
I redditi da lavoro percepiti dal titolare di un incarico politico, anche qualora non soggetti a tassazione in Italia, sono oggetto di dichiarazione ai fini di trasparenza, ai sensi dell’articolo 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013. Il riferimento testuale operato dall’art. 2 della legge 441/1982 alla “dichiarazione dei redditi” va, infatti, interpretato come relativo non solo e non tanto al documento contabile con cui il cittadino contribuente comunica al fisco le proprie entrate, quanto al contenuto informativo dello stesso.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici residenti all’estero – dichiarazione dei redditi
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013, legge 441/1982, delibera ANAC n. 196/2019
8.1.25. L’obbligo di pubblicare le spese sostenute per la propaganda elettorale ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, si estende anche ai titolari di incarichi politici eletti nell’ambito di liste civiche?
Sì, anche i titolari di incarichi politici eletti in liste civiche sono tenuti a fornire, per la pubblicazione, la dichiarazione delle spese per propaganda elettorale di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, in quanto la lista civica rientra nel concetto di formazione politica di cui all’art. 2 della legge n. 441/1982.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell’obbligo- spese propaganda elettorale – liste civiche
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013
8.1.26. Come devono essere assolti gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 per i componenti dell’Assemblea e del Consiglio, organi politici delle Province?
Per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali le Province, quali enti di secondo livello, osservano il regime di trasparenza già applicabile ai titolari di incarichi politici nei comuni di provenienza.
Pertanto, in un’ottica di semplificazione, le Province assolvono agli obblighi di pubblicazione dei dati dell’art. 14 relativi ai titolari di incarichi politici mediante un collegamento ipertestuale che rinvia ai siti istituzionali dei Comuni dove detti dati sono pubblicati, purché sia assicurata la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. In caso di mancata pubblicazione da parte dei comuni di provenienza, fermo restando quanto previsto dall’art. 47 del d.lgs. 33/2013, i RPCT delle Province interessate segnalano ad ANAC e ai comuni di provenienza gli inadempienti riscontrati.
Per effetto del rinvio, per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto degli organi politici delle Province, deve essere esclusa la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f), co.1, dell’art. 14.
Al contrario, per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto negli organi politici nelle Province, rimane ferma la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – Province- Assemblea dei Sindaci – comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti - dati reddituali e patrimoniali
Fonte: artt. 6, 14, co. 1, 47 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017 – delibera ANAC n. 537/2020
8.1.27. Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 si applicano ai componenti del Consiglio e della Conferenza, organi politici delle Città metropolitane?
Le Città metropolitane, quali enti di secondo livello, osservano per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali il regime di trasparenza già applicabile ai titolari di incarichi politici nei comuni di provenienza.
Pertanto, in un’ottica di semplificazione, le Città metropolitane, assolvono agli obblighi di pubblicazione dei dati dell’art. 14 relativi ai titolari di incarichi politici mediante un collegamento ipertestuale che rinvia ai siti istituzionali dei Comuni dove detti dati sono pubblicati, purché sia assicurata la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. In caso di mancata pubblicazione da parte dei comuni di provenienza, fermo restando quanto previsto dall’art. 47 del d.lgs. 33/2013, i RPCT delle Città Metropolitane interessate segnalano ad ANAC e ai comuni di provenienza gli inadempienti riscontrati. Anche in questo caso, come per le Province, per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto degli organi politici delle Città metropolitane, deve essere esclusa la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f), co.1, dell’art. 14.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – Città metropolitane - Consiglio metropolitano – comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti - dati reddituali e patrimoniali
Fonte: artt. 6, 14, co. 1, e 47 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017 – delibera ANAC n. 537/2020
8.1.28. I Comuni sono tenuti agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013?
Tutti i Comuni sono tenuti alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad f) del co. 1 dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, ad eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti i quali non sono tenuti a pubblicare i dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f).
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – Comuni
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017- delibera ANAC n. 537/2020
8.1.29. I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, sono tenuti a pubblicare i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 con riferimento ai titolari di incarichi politici?
I Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non sono tenuti a pubblicare i dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l’obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – Comuni – dati reddituali e patrimoniali - comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017 - delibera ANAC n. 537/2020
8.1.30. Come si individuano i Comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti ai fini dell’applicazione dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013?
Per l’individuazione del numero di abitanti di un Comune occorre fare riferimento, per ciascun anno, ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale ISTAT.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – Comuni – dati reddituali e patrimoniali - calcolo numero abitanti
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017 - delibera ANAC n. 537/2020
8.1.31. Quali sono i titolari di incarichi politici nei Comuni?
Nei Comuni sono organi di indirizzo politico il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – Comuni - individuazione
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017 - delibera ANAC n. 537/2020
8.1.32. Gli enti locali sono tenuti a pubblicare i dati di cui all’art. 14, co. 1, del d.lgs. 33/2013 anche per i Commissari straordinari?
In linea generale, i dati di cui all’art. 14, co. 1, del d.lgs. 33/2013 devono essere pubblicati anche per i Commissari straordinari. Seppur organi preposti all’ordinaria amministrazione, i Commissari Straordinari operano, infatti, con le funzioni e i compiti dei titolari degli organi di indirizzo politico, sostituendosi ad essi nel governo dell’ente locale.
L’art. 14 non è, invece, applicabile nell’ipotesi in cui vengano in rilievo commissari ad acta nominati per il compimento di singoli atti e non incaricati della complessiva gestione e amministrazione di un ente, tenuto conto che scopo della norma è quello di rendere trasparenti i dati di coloro che hanno responsabilità politica nella comunità territoriale.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione – commissari straordinari –enti locali – commissari ad acta
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017 - delibera ANAC n. 537/2020
8.1.33. Ai commissari straordinari nominati a seguito di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, si applicano gli obblighi di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013?
L’art. 1, co. 7-quater del d.l. 162/2019, come convertito in legge 8/2020 dispone che gli obblighi di cui all'art. 14 si applicano anche ai titolari degli incarichi negli organismi previsti dall'art. 144 del d.lgs. 267/2000, ovvero ai componenti delle Commissioni straordinarie nominati con il decreto di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione – commissari straordinari –enti locali – scioglimento per mafia
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 144 del d.lgs. 267/2000 - art.1, co. 7-quater del d.l. 162/2019, come convertito in legge 8/2020
8.1.34. Le Circoscrizioni di decentramento comunale di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 267/2000 sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?
Le Circoscrizioni di decentramento comunale sono tenute alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, ivi comprese le dichiarazioni patrimoniali e reddituali di cui alla lett. f).
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione – organi politici - circoscrizioni di decentramento comunale
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017 - art. 17, dlgs. 267/2000 - delibera ANAC n. 537/2020
8.1.35. Quali sono gli organi di indirizzo politico nelle Circoscrizioni di decentramento comunale di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 267/2000?
Nelle Circoscrizioni di decentramento comunale gli organi di indirizzo politico sono il Presidente e i consiglieri di circoscrizione in quanto organi elettivi.
Parole chiave: trasparenza -– organi politici - circoscrizioni di decentramento comunale – individuazione
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017 - art. 17, dlgs. 267/2000 - delibera ANAC n. 537/2020
8.1.36. Le forme associative di enti locali previste dal Capo V del d.lgs. n. 267/2000 sono tenute all’applicazione dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013?
In un’ottica di razionalizzazione, semplificazione e limitazione degli oneri, tutte le forme associative di enti locali, come previste dal Capo V del d.lgs. n. 267/2000, fra le quali, ad esempio, Comunità montane, Unioni di comuni, Consorzi di enti locali, osservano per i propri titolari di incarichi politici lo stesso regime di trasparenza per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali ad essi già applicabile nei comuni di provenienza.
Pertanto è esclusa la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali per i titolari di incarichi politici delle forme associative di cui al Capo V del titolo II della Parte Prima del d.lgs. 267/2000 se eletti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. La pubblicazione, invece, resta ferma laddove provengano da comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione – organi politici – associazioni di enti locali - Unioni di Comuni - Convenzioni - Consorzi di Comuni
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 – delibera ANAC n. 241/2017 – capo V, d.lgs. 267/2000 - delibera ANAC n. 537/2020
8.1.37. Quali sono le modalità per assolvere agli obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici nelle forme associative di enti locali previste dal Capo V del d.lgs. n. 267/2000?
Al fine di evitare ulteriori oneri amministrativi, le forme associative di enti locali previste dal Capo V del d.lgs. n. 267/2000, quali enti di secondo livello, assolvono agli obblighi di pubblicazione dei dati dell’art. 14 relativi ai titolari di incarichi politici mediante la predisposizione di un collegamento ipertestuale che rinvia ai siti istituzionali dei Comuni dove detti dati sono pubblicati, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. In caso di mancata pubblicazione da parte dei comuni di provenienza, fermo restando quanto previsto dall’art. 47 del d.lgs. 33/2013, i RPCT delle forme associative interessate segnalano ad ANAC e ai comuni di provenienza gli inadempienti riscontrati.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – enti associativi –- collegamento ipertestuale
Fonte: artt. 6, 14, co. 1, 47 d.lgs. 33/2013 - Capo V del d.lgs. n. 267/2000 - delibera ANAC n. 241/2017 §2.1 – delibera ANAC n. 537/2020
8.1.38. Agli organi politici dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano (Consorzi BIM) si applicano gli obblighi di pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013?
I Consorzi BIM, in quanto enti associativi dei Comuni, sono da ricondurre ai “consorzi e associazioni” di Comuni ricompresi nel novero delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, tenuti ad osservare la disciplina del d.lgs. 33/2013, ivi inclusi gli obblighi previsti all’art. 14, co. 1, lett. f), secondo le modalità attuative previste per i comuni.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione – organi politici – consorzi e associazioni di Comuni- consorzi di bacino imbrifero montano – dati reddituali e patrimoniali - applicabilità
Fonte: art. 14, co. 1,lett. f), d.lgs. 33/2013 delibera ANAC n. 241/2017
8.1.39. L’art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 33/2013 sull’obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali si applica ai componenti degli organi politici delle Comunità Montane?
Alle Comunità montane, da intendersi come unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, dotate di propri organi, si applica per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali il regime di trasparenza già applicabile ai titolari di incarichi politici nei comuni di provenienza.
Di conseguenza per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto degli organi politici delle Comunità montane, va esclusa la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f), co.1, dell’art. 14.
Al contrario, per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto negli organi politici delle Comunità montane, rimane ferma la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione – organi politici – comunità montane– dati reddituali e patrimoniali - applicabilità
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), e art. 6 d.lgs. 33/2013 – delibera ANAC n. 537/2020- delibera ANAC n. 241/2017
8.1.40. Possono ritenersi tuttora vigenti le disposizioni contenute in leggi regionali eventualmente adottate in attuazione dell’art. 2, co. 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 che impongano ai titolari di incarichi politici di livello regionale obblighi diversi ed ulteriori rispetto a quelli relativi allo stato patrimoniale già previsti all’art. 14 del d.lgs. 33/2013?
Sì, rimane attualmente vigente la disciplina relativa agli obblighi di trasparenza sullo stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo contenuta nelle leggi regionali, eventualmente adottate in attuazione del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, qualora si tratti di obblighi diversi ed ulteriori rispetto a quelli relativi allo stato patrimoniale già previsti all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – Regioni - leggi regionali - dichiarazioni patrimoniali
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013, art. 2, co. 1, lett. e), d.l. 174/2012
8.1.41. Sono previste sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 con riferimento ai titolari di incarichi politici?
Sì, sono previste sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 14 concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico politico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi connessi all’assunzione della carica.
La sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro è irrogata da ANAC ai sensi del Regolamento sanzionatorio del 16 novembre 2016. (Si veda anche la Faq 5.11).
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici– incompletezza -sanzioni
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - art. 47, co. 1, d.lgs. 33/2013 - legge 689/1981 - delibera ANAC n. 241/2017 – Regolamento ANAC 16 novembre 2016
8.1.42. Sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 per coloro che cessano dall’incarico politico?
Sì, per tutti i cessati dall’incarico, l’art. 14, co. 2, del d.lgs. 33/2013 prevede specifici obblighi di pubblicazione. (Si veda FAQ 5.43-5.46).
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici
Fonte: art. 14, co. 2, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017
8.1.43. Quali sono i dati patrimoniali che l’ente è tenuto a pubblicare per i cessati dall’incarico ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013?
I dati patrimoniali che devono essere pubblicati, dopo la cessazione dell’incarico, sono quelli concernenti le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione.
Sono invece rimosse dal sito, ai sensi dell’art. 14, co. 2, la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese da parte dell’interessato nel corso dell’incarico.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici cessati- dichiarazioni patrimoniali – dati patrimoniali
Fonte: art. 14, co. 2, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017
8.1.44. Entro quanto tempo dalla cessazione dell’incarico o del mandato devono essere pubblicate le dichiarazioni patrimoniali dei titolari di incarico politico?
La dichiarazione, concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione, deve essere depositata entro i tre mesi successivi alla cessazione dell’incarico e tempestivamente pubblicata dall’amministrazione nell’apposita sottosezione dedicata di “Amministrazione trasparente”.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici cessati- dichiarazioni patrimoniali – dati patrimoniali – tre mesi dalla cessazione
Fonte: art. 14, co. 2, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017
8.1.45. Con riguardo alle dichiarazioni reddituali di cui all’art. 14, co. 1, lett. f), che cosa devono pubblicare i soggetti cessati dall’incarico politico?
I soggetti cessati dall’incarico debbono depositare, a fini della successiva pubblicazione, copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine. In attuazione di tale disposizione, il soggetto cessato trasmette all’amministrazione copia della dichiarazione riferita ai redditi dell’anno di cessazione, se quest’ultima è avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno (es. nel caso di cessazione a luglio 2021 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2020, da presentarsi nel 2021, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2021 da presentarsi nel 2022). Diversamente, se la cessazione è intervenuta nel primo semestre dell’anno, (es. febbraio 2021), è depositata ai fini della pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2020, da presentarsi nel 2021.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici cessati – dichiarazione dei redditi Fonte: art. 14, co. 2, d.lgs. 33/2013 – l. 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017, § 4.
8.1.46. Per quanto tempo debbono restare pubblicati i dati di cui all’art. 14, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013 per i titolari di incarichi politici cessati?
I dati di cui all’art. 14, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013, ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale, sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale e all’ ultima dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione. Decorsi detti termini, i dati e i documenti sono accessibili mediante istanza di accesso civico generalizzato.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici cessati - dichiarazioni reddituali e patrimoniali- durata pubblicazione
Fonte: art. 14, co. 2, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017
8.2. Pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013).
8.2.1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, di cui all’art. 14, co. 1, del d.lgs. 33/2013, si applicano solo ai titolari di incarichi politici?
No, la norma estende gli obblighi di pubblicazione anche ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - titolari di incarichi dirigenziali
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2.
8.2.2. Come sono individuati i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, di cui all’art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013?
Vista l’eterogeneità di strutture organizzative cui la norma si riferisce, ogni ente, anche attraverso un’analisi delle proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie, individua i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, i cui dati sono assoggettati a pubblicazione ai sensi dell’art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013.
Si tratta, in via generale, di soggetti/organi che all’interno dell’amministrazione/ente pubblico, esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale, che può essere qualificato come “indirizzo politico-amministrativo”, sull’organizzazione e sull’attività dell’ente, essendo le competenze di amministrazione attiva e di gestione riservate ai dirigenti. Su detti organi tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, l’adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell’ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzo dell’ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l’emanazione di direttive di carattere generale relative all’attività dell’ente, l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - individuazione - poteri di indirizzo politico-amministrativo
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2.1.
8.2.3. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui all’art. 14, co. 1, del d.lgs. 33/2013 relativi ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, ai sensi del co. 1-bis del medesimo articolo anche qualora questi non percepiscano alcun compenso per lo svolgimento dell’incarico?
No, se l’incarico o la carica di amministrazione, di direzione o di governo è svolta gratuitamente le amministrazioni, differentemente da quanto previsto per i titolari di incarichi politici, non sono tenute a pubblicare i dati di cui all’art. 14, co. 1 del d.lgs. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - gratuità - esclusione
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2.2.
8.2.4. Cosa deve intendersi per gratuità dell’incarico di cui all’art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013?
Per gratuità deve intendersi l’assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Quest’ultimo, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all’espletamento dell’incarico, non fa venir meno la gratuità dell’incarico. Diversamente, qualora assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l’incarico deve considerarsi non gratuito.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - gratuità - definizione
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2.
8.2.5. In che modo le amministrazioni possono dimostrare che l’incarico o la carica di amministrazione, di direzione o di governo, ai sensi del co. 1-bis dell’art. 14 è svolta gratuitamente?
Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare le disposizioni normative, statutarie e le deliberazioni che stabiliscono la gratuità degli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati. La pubblicazione avviene sul sito dell’amministrazione/ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Atti generali”, a cui la sottosezione “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo” rinvia tramite link.
Parole chiave: trasparenza - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - gratuità - pubblicazione fonte - disposizioni normative, statutarie e deliberazioni - amministrazione trasparente - link
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2.2.
8.2.6. Se il titolare dell’incarico o della carica di amministrazione, di direzione o di governo di cui all’art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013 rinuncia al compenso, i dati vanno comunque pubblicati?
Sì, in quanto non rileva la rinuncia personale al compenso percepito da parte del soggetto che riceve l’incarico o la carica.
La deroga è infatti da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazione con carattere generale.
Parole chiave: trasparenza - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - compenso - rinuncia - non rilevanza
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2.2
8.2.7. Le società sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?
Solo le società in controllo pubblico sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013. Per le società partecipate di cui al comma 3 dell’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 non è prevista la pubblicazione dei dati di cui all’art. 14.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo – ambito soggettivo di applicazione - società a controllo pubblico
Fonte: art. 2-bis, co. 2, let. b) e 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1134/2017
8.2.8. Quali possono considerarsi gli organi nelle società a controllo pubblico che sono titolari di poteri di indirizzo generale?
Sono titolari di poteri di indirizzo generale, con riferimento all’organizzazione e all’attività delle società a controllo pubblico, il Presidente e il C.d.A.
Il Presidente partecipa pienamente alle decisioni assunte dall’organo di indirizzo della società ed è quindi in grado di incidere in concreto sull’organizzazione e sull’attività dell’ente e sul raggiungimento dello scopo sociale. Tale carica è pertanto riconducibile a quella dei titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all’art. 14, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013 con conseguente applicazione di tutti gli obblighi di cui all’art. 14, co. 1, del medesimo decreto, salvo che tale carica sia attribuita a titolo gratuito.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo – ambito soggettivo di applicazione - società a controllo pubblico - Presidente - C.d.A.
Fonte: art. 2-bis, co. 2, let. b) e 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 – delibera ANAC n. 241/2017
8.2.9. Se i consiglieri di amministrazione di una società controllata rinunciano, fin dall’atto di nomina, al gettone di presenza stabilito dallo statuto per ogni seduta del C.d.A. come forma di compenso, la società è tenuta comunque a pubblicare i dati di cui al co. 1?
Se i gettoni di presenza corrisposti ai consiglieri C.d.A. hanno natura di mero rimborso spese gli incarichi sono da considerarsi gratuiti e quindi non oggetto di pubblicazione.
Al contrario se i gettoni di presenza costituiscono latu sensu somme di carattere indennitario, alterano la gratuità degli incarichi con conseguente assoggettamento degli stessi agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013.
La Determinazione n. 241 dell’ANAC del 08/03/2017, -“Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” – stabilisce che “Per gratuità deve intendersi l’assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Quest’ultimo, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all’espletamento dell’incarico, non fa venir meno la gratuità dell’incarico. Diversamente, qualora assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l’incarico deve considerarsi non gratuito”. Il discrimine è dunque rappresentato dall’assoggettamento agli oneri contributivi ed erariali.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - C.d.A. societario - rinuncia - gettone di presenza – natura del compenso
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2.2 - Cons. St., Adunanza della Commissione speciale pubblico impiego del 4.5.2005
8.2.10. Le Camere di commercio sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?
Sì, anche le Camere di commercio sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto rientranti nell’elenco delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, co 2, del d.lgs. 165/2001
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo – ambito soggettivo di applicazione - società a controllo pubblico
Fonte: art. 2-bis, co. 1 e 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 – art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 - delibera ANAC n. 1310/2016 - delibera ANAC n. 241/2017 e relative allegato 1)
8.2.11. Quali possono considerarsi gli organi nelle Camere di commercio titolari di poteri di indirizzo generale?
Sono titolari di poteri di indirizzo generale, con riferimento all’organizzazione e all’attività delle Camere di commercio, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., il Presidente, il Consiglio e la Giunta.
Le Camere di commercio pubblicano i dati relativi al Commissario ad acta ogni qualvolta il decreto di scioglimento gli attribuisca i poteri del Presidente e/o della Giunta e del Consiglio in quanto, lo stesso pur preposto all’ordinaria amministrazione, opera con le funzioni e i compiti dei titolari degli organi di indirizzo, sostituendosi ad essi nel governo dell’ente. Diversamente, nel caso in cui il Commissario sia nominato per il compimento di singoli atti, non ricorrono questi presupposti e la norma dell’art. 14, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013 non trova applicazione.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - ambito soggettivo di applicazione - camere di commercio - organo di indirizzo
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - l. n. 580/1993 e s.m.i.
8.2.12. Le Università sono tenute all’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis del d.lgs. n. 33/2013?
Sì, le Università sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - ambito soggettivo di applicazione - Università
Fonte: art. 2-bis, co. 1 e 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 – art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 - delibera ANAC n. 1310/2016 - delibera ANAC n. 241/2017 e relativo allegato 1)
8.2.13. Nelle Università quali possono considerarsi gli organi titolari di poteri di indirizzo generale?
Nell’Allegato 1) della delibera ANAC n. 241/2017 l’Autorità ha precisato che sono organi titolari di poteri di indirizzo generale delle Università il Rettore, il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, se dotato di poteri di indirizzo in base allo statuto.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - ambito soggettivo di applicazione - Università - organi di indirizzo
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - allegato 1 alla delibera ANAC n. 241/2017
8.2.14. Le Regioni e le Province autonome sono tenute a pubblicare con riferimento ai propri organi di garanzia, comunque denominati, i dati di cui all’art. 14, co. 1, del d.lgs. 33/2013?
Con riguardo agli organi di garanzia o ai comitati regionali, qualora costituiti nella forma di un distinto ente pubblico regionale, trova applicazione il co. 1-bis dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 con riferimento agli organi di indirizzo, sempre che la carica non sia svolta a titolo gratuito. Qualora, invece, essi siano mantenuti quali soli organi regionali, funzionanti con il supporto di uffici regionali, la disposizione richiamata non trova applicazione.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - ambito soggettivo di applicazione - Regioni - Province Autonome - organi di garanzia - comitati regionali
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013
8.2.15. Gli ordini professionali sono tenuti all’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013?
Sì, gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, sono tenuti alla pubblicazione di tutti i dati di cui all’art. 14 relativamente ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati. L’obbligo non sussiste solo qualora tali incarichi o cariche siano svolti a titolo gratuito.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - ambito soggettivo di applicazione - ordini professionali - gratuità
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017 § 2.2.2.
8.2.16. Gli enti pubblici in liquidazione o con commissari straordinari sono tenuti, ai sensi dell’art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013, a pubblicare i dati del co. 1 con riferimento ai soggetti incaricati della liquidazione o ai commissari straordinari?
Nel caso di liquidazione di enti pubblici ovvero di commissariamento, i soggetti incaricati della liquidazione o i commissari straordinari, qualora svolgano le funzioni dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, salvo i casi di gratuità degli incarichi.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - ambito soggettivo di applicazione - commissario liquidatore - commissario straordinario
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017 § 2.2.2
8.3. Art. 14, co. 1-ter d.lgs. 33/2013
8.3.1. I dirigenti devono comunicare i dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica?
Sì, l’obbligo di pubblicazione del dato aggregato sugli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica è previsto dall’art. 14, co-1 ter, d.lgs. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di comunicazione - dato aggregato - emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica - dirigenti
Fonte: art. 14, co. 1-ter, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.3.
8.3.2. Quali sono i dirigenti a cui si applica l’obbligo di comunicazione dei dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica ai sensi dell’art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013?
Tutti i dirigenti, ivi compresi i “dirigenti esterni” (in applicazione dell’art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001) sono tenuti a comunicare all’amministrazione presso cui prestano servizio l’importo complessivo degli emolumenti percepiti. A tale obbligo corrisponde quello dell’amministrazione di pubblicare detto dato nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di comunicazione - obbligo di pubblicazione - emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica - dirigenti esterni
Fonte: art. 14, co. 1-ter, d.lgs. 33/2013 - art. 19, co. 6, d.lgs. 165/2001 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.3.
8.3.3. Dove devono essere pubblicati i dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica ai sensi dell’art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013?
Tali dati vanno inseriti nel sito istituzionale di un’amministrazione/ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezioni di secondo livello “Incarichi amministrativi di vertice” e “Dirigenti”. Essi devono essere aggiornati annualmente entro un termine ragionevole rispetto a quello della comunicazione dei dati – fissato al 30 novembre dal d.P.C.M. 23.3.2012 - e comunque non oltre il 30 marzo dell’anno successivo.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica - amministrazione trasparente - aggiornamento
Fonte: art. 14, co. 1-ter, d.lgs. 33/2013 - D.P.C.M. 23.3.2012
8.3.4. Cosa si intende per emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica da pubblicare ai sensi dell’art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013?
Gli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica sono gli emolumenti percepiti nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e anche dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni anche diverse da quelle di appartenenza.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di comunicazione e di pubblicazione - emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica - definizione
Fonte: art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013 - d.P.C.M del 23 marzo 2012 - circolari del Dipartimento della funzione pubblica, n. 8/2012 e n. 3/2014, circolare INPS n. 153 del 24 agosto 2015 - delibera ANAC n. 241/2017, § 3.
8.3.5. Sono previste sanzioni per la mancata comunicazione dei dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica ai sensi dell’art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013?
Sì, sono previste sanzioni per la mancata comunicazione dei dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.
L’art. 47, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 163, legge n. 160/2019 (legge di bilancio), prevede che nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’art. 14, co. 1-ter si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.
Parole chiave: trasparenza - emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica – mancata comunicazione - conseguenze - sanzione pecuniaria
Fonte: art. 14, co. 1-ter, e 47, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 163, legge n. 160/2019 (legge di bilancio)
8.3.6. Sono previste sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica ai sensi dell’art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013?
Sì, sono previste sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.
L’art. 47, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 163, legge n. 160/2019 (legge di bilancio) prevede nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1-ter d.lgs. 33/2013 l’applicazione di una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. Il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessati.
Si rammenta che il responsabile della pubblicazione è il soggetto individuato come tale nel PTPC; in mancanza di tale indicazione, si considera responsabile della pubblicazione lo stesso RPCT.
Parole chiave: trasparenza - emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica - mancata pubblicazione - conseguenze - sanzione – responsabile - decurtazione - indennità di risultato - indennità accessoria
Fonte: art. 14, co. 1-ter, e 47, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 163, legge n. 160/2019 (legge di bilancio)
9. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15, d.lgs. 33/2013)
9.1. Come si individuano gli incarichi di collaborazione e consulenza che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?
L’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti a soggetti esterni all’amministrazione a qualsiasi titolo.
Tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi, è rimessa a ciascuna amministrazione l’individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – eterogeneità – obbligo di motivazione
Fonte: art. 15, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.1.
9.2. Tra gli incarichi da pubblicare ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013 rientrano anche gli incarichi e le cariche a titolo gratuito?
L’art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - onerosità - gratuità
Fonte: art. 15, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.1.
9.3. Quali sono i dati da pubblicare ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?
Per ciascun titolare di incarico di collaborazione e consulenza devono essere pubblicati i seguenti dati:
1. gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
2. il curriculum vitae;
3. i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;
4. i compensi comunque denominati relativi al rapporto di consulenza o collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato;
5. l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - dati
Fonte: art. 15 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.1. e allegato 1 alla delibera
9.4. Dove devono essere pubblicati i dati ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013?
I dati di cui all’art 15 d.lgs. 33/2013 devono essere pubblicati sul sito istituzionale all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – sezione “Amministrazione trasparente”
Fonte: art. 15, d.lgs. 33/2013 – delibera ANAC 1310/2016, § 5.1. e allegato 1 alla delibera
9.5. Quando devono essere pubblicati i dati sugli incarichi di consulenza o di collaborazione ex art. 15 d.lgs. 33/2013 del d.lgs. n. 33/2013?
I dati sugli incarichi di consulenza o di collaborazione vanno pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - tempi
Fonte: art. 15, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.1. e allegato 1 alla delibera
9.6. Quali sono le modalità di pubblicazione dei dati degli incarichi di consulenza o di collaborazione ex art. 15 d.lgs. 33/2013?
I dati ex art. 15 d.lgs. 33/2013 vanno pubblicati secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto e che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Le tabelle, che riportano l’oggetto, durata e compenso dell'incarico, devono essere aggiornate tempestivamente.
Parole chiave: trasparenza - incarichi di collaborazione e consulenza - modalità di pubblicazione - tabelle - aggiornamento
Fonte: artt. 7 e 15, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.1. e allegato 1 alla delibera
9.7. Quali sono le modalità di pubblicazione dei dati sui compensi relativi agli incarichi di consulenza o di collaborazione ex art. 15 d.lgs. 33/2013?
I dati sui compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, non devono essere riportati all’interno dei curricula ma di essi deve essere data separata evidenza. Inoltre, i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o collaboratore e consulente, con specifica indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – modalità – compensi – importo lordo
Fonte: art. 15, d.lgs. 33/2013 – delibera ANAC 1310/2016, § 5.1. e allegato 1 alla delibera
9.8. Secondo quale modello occorre pubblicare il curriculum vitae dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013?
È preferibile pubblicare i curricula secondo il modello comune europeo, con un’attenta selezione dei dati in essi contenuti ai fini del rispetto della tutela della riservatezza. In ogni caso, possono essere pubblicati anche curricula redatti in forme alternative al modello europeo, purché contenenti i dati essenziali e, possibilmente, le stesse tipologie di informazioni previste nel modello europeo.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - curricula - modello europeo
Fonte: art. 15, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.1. e allegato 1 alla delibera
9.9. Come si individuano i dati relativi agli incarichi o alle cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione previsti dall’art. 15, co. 1, lett. c) del d.lgs. 33/2013?
Sulla nozione di “incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati” si deve far riferimento al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. La ratio sottesa alla previsione dell’art. 15, co. 1, lett. c) del d.lgs. 33/2013 è, tra l’altro, il controllo sociale sulla spesa nell’attribuzione di incarichi e sulla presenza di eventuali conflitti di interesse.
Le amministrazioni sono, quindi, tenute a pubblicare i dati relativi allo svolgimento delle cariche e degli incarichi in enti di diritto privato che sono regolati o finanziati non solo dalla stessa amministrazione che conferisce l’incarico, ma anche da ogni altra amministrazione pubblica.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – incarichi/cariche in enti di diritto privato
Fonte: art. 15, d.lgs. 33/2013 - art. 2, comma 2, lett. e) d.lgs. 39/2013 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.1. e allegato 1 alla delibera
9.10. Quali sono le conseguenze della mancata pubblicazione dei dati sui consulenti e collaboratori?
La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato e la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica di tali dati sono condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
L’omessa pubblicazione dei predetti dati, determina, inoltre, ai sensi dell’art. 15, co. 3:
1. la responsabilità disciplinare del dirigente che ha disposto il pagamento del corrispettivo, accertata all’esito del relativo procedimento;
2. il pagamento di una sanzione pari alla somma liquidata, sempre a carico del dirigente che ha disposto l’erogazione del compenso, fatto salvo il risarcimento del danno ingiusto derivante dal mancato esercizio dell’attività obbligatoria. Ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2058 c.c., può essere chiesto il risarcimento del danno anche in forma specifica (cfr. art. 30 d.lgs. 104/2010 – cpa).
Parole chiave: trasparenza - mancata pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - conseguenze - condizione legale d’efficacia - responsabilità - sanzione pecuniaria - risarcimento
Fonte: art. 15, commi 2-3, d.lgs. 33/2013 - art. 53, co. 14, d.lgs. 165/2001 - art. 2058 c.c. – art. 30 d.lgs. 104/2010
9.11. Che tipo di responsabilità grava sul dirigente nel caso in cui ometta la pubblicazione dei dati di cui all’art. 15?
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 comporta le conseguenze di cui al comma 3 del medesimo articolo, per le quali si rimanda alla FAQ precedente.
Parole chiave: trasparenza - mancata pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - conseguenze - responsabilità dirigenziale - decurtazione - indennità di risultato - danno all’immagine - prova liberatoria
Fonte: art. 15 d.lgs. 33/2013 – delibera ANAC n. 670 del 17 luglio 2019
9.12. Che natura ha la sanzione per la mancata pubblicazione dei dati sugli incarichi di collaborazione o consulenza prevista dall’art. 15, co. 3, del d.lgs. 33/2013?
In caso di erogazione del corrispettivo ai collaboratori/consulenti e di mancata pubblicazione dei dati sui relativi incarichi, la sanzione prevista dall’art. 15, co. 3, del d.lgs. 33/2013 ha natura disciplinare, in quanto irrogata all’esito di procedimento disciplinare, come espressamente stabilito dal medesimo comma 3, di competenza dell’amministrazione. Al procedimento di irrogazione di tale sanzione non si applicano le previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale» che riguarda le sole sanzioni amministrative.
Parole chiave: trasparenza - mancata pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – sanzione disciplinare
Fonte: art. 15, co. 3 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 670/2019.
9.13. Gli incarichi conferiti o autorizzati da un’amministrazione ai propri dipendenti vanno pubblicati ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013?
Gli incarichi conferiti o autorizzati da un’amministrazione ai propri dipendenti non devono essere pubblicati ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013 che concerne gli incarichi affidati a soggetti esterni all’amministrazione. Tali incarichi vanno pubblicati ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013 nella diversa sotto-sezione “Personale” - “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.
Parole chiave: trasparenza – obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Fonte: artt. 15 e 18 d.lgs. 33/2013 – delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.1.
9.14. Per i componenti del Collegio sindacale devono essere pubblicati i dati relativi all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?
Sì, in quanto nei loro confronti si configura il conferimento di un incarico di collaborazione e/o di consulenza.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - collegio sindacale
Fonte: art. 15 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.1.
9.15. Per i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere pubblicati i dati relativi all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?
Sì, in quanto il relativo incarico è riconducibile a quelli di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza – obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – collegio dei revisori dei conti
Fonte: art. 15 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.1.
9.16. Gli incarichi di membri del Comitato di Sorveglianza di un ente di diritto privato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa sono qualificabili come incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013?
Il Comitato di Sorveglianza svolge funzioni prevalentemente di controllo su tutte le operazioni di liquidazione di un ente e i suoi componenti sono designati tra soggetti esterni a qualsiasi titolo. L’incarico all’interno del Comitato di Sorveglianza è quindi equiparabile a quello di Revisore dei Conti e come tale va ricompreso fra gli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all’art. 15.
Parole chiave: trasparenza – obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – comitato di sorveglianza – funzioni di controllo
Fonte: art. 15 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 566/2019
9.17. L’amministrazione è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali?
Sì, gli incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali sono riconducibili agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza – obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – commissari esterni - commissioni concorsuali
Fonte: art. 15 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.1.
9.18. L’amministrazione è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente ad un professionista a cui conferisce un incarico di difesa e rappresentanza dell’ente in giudizio?
Nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell’ente in relazione a singole controversie, l’amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell’art. 15, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.
Tali incarichi costituiscono, infatti, contratti d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, e sono qualificati, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come “contratti esclusi”.
Qualora, invece, l’amministrazione affidi all’esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi, con conseguente applicabilità dell’allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
In questo caso, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall’art. 1, co. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. 50/2016, l’amministrazione appaltante deve pubblicare, relativamente a tali incarichi, le informazioni stabilite dalle norme richiamate nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - consulenti e collaboratori - incarichi di patrocinio legale - liberi professionisti – amministrazione trasparente – contratto d’opera professionale
Fonte: artt. 15 e 37, d.lgs. 33/2013 – art. 4, d.lgs. 50/2016 – delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.1. - Linee guida ANAC n. 12 del 2018 di cui alla delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, § 3.1.6. - parere Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 9 aprile 2018 - sentenza CGE, Sez. V, 6 giugno 2019
9.19. È necessario che i liberi professionisti che ricevono incarichi di patrocinio legale da parte dell’amministrazione riconducibile ad un incarico di consulenza presentino una dichiarazione di insussistenza di cause ostative ad ogni assunzione di un incarico, anche se gli incarichi conferiti si susseguono in un ristretto lasso temporale?
È raccomandato che i liberi professionisti che ricevono incarichi di patrocinio legale da parte dell’amministrazione presentino una dichiarazione di insussistenza di cause ostative all’assunzione del primo incarico, da aggiornare ove siano intervenuti fatti e/o circostanze che comportino variazioni di situazioni/stati e, comunque, almeno una volta ogni anno, preferibilmente ogni sei mesi.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - patrocinio legale - liberi professionisti - dichiarazione di insussistenza conflitti di interesse - modalità di presentazione – aggiornamento periodico
Fonte: delibera ANAC n. 1014/2019.
9.20. La presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause ostative è necessaria anche per gli incarichi di patrocinio legale esterni “semplici” riconducibili agli incarichi di consulenza (deposito atti e/o delegazioni alla presenza in udienza) conferiti dalle pubbliche amministrazioni a liberi professionisti?
La presentazione della dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitti di interessi è raccomandata anche con conferimento agli incarichi esterni “semplici” quali deposito atti e/o delegazioni alla presenza in udienza al momento dell’all’assunzione del primo incarico. La dichiarazione va aggiornata ove siano intervenuti fatti e/o circostanze che comportino variazioni di situazioni/stati e, comunque, almeno una volta ogni anno, preferibilmente ogni sei mesi.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - patrocinio legale - liberi professionisti incarichi semplici - dichiarazione di insussistenza conflitti di interesse - modalità di presentazione
Fonte: delibera ANAC n. 1014/2019
10. Obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti nelle società controllate e in amministrazione straordinaria (art. 15-bis d.lgs. 33/2013)
10.1. Le società a controllo pubblico sono tenute a pubblicare i dati sui consulenti e collaboratori?
Le società a controllo pubblico, con esclusione delle società quotate e delle loro controllate, sono tenute a pubblicare ai sensi dell’art. 15-bis del d.lgs. 33/2013 gli incarichi di collaborazione, di consulenza o di natura professionale, ivi inclusi quelli arbitrali. Tali incarichi devono essere pubblicati entro trenta giorni dal conferimento e per i due anni successivi alla loro cessazione.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - collaborazione/consulenza - incarichi conferiti nelle società controllate - modalità - tempi di pubblicazione
Fonte: art. 15-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.3. e allegato 1) alla delibera
10.2. Gli obblighi di pubblicazione ex art. 15-bis del d.lgs. 33/2013 concernenti gli incarichi conferiti nelle società controllate operano anche se le società sono in regime di amministrazione straordinaria?
L’art. 15-bis estende il regime previsto per le società controllate anche alle società in regime di amministrazione straordinaria.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione – collaborazione/consulenza - incarichi conferiti nelle società controllate - amministrazione straordinaria
Fonte: art. 15-bis, d.lgs. 33/2013
10.3. Quali sono i dati relativi agli incarichi conferiti nelle società a controllo pubblico e nelle società in amministrazione straordinaria che vanno pubblicati ai sensi dell’art. 15-bis?
Per ciascun titolare di incarico ai sensi dell’art. 15-bis devono essere pubblicati i seguenti dati:
1. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
2. il curriculum vitae;
3. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
4. il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - collaborazione/consulenza - incarichi conferiti nelle società controllate - dati
Fonte: art. 15-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.3. e allegato 1) alla delibera
10.4. Quali sono le conseguenze della mancata pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti nelle società controllate nonché nelle società in regime di amministrazione straordinaria?
La mancata pubblicazione delle informazioni relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, esclude l’efficacia del pagamento stesso.
Inoltre in caso di omessa, o anche parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.
Parole chiave: trasparenza - collaborazione/consulenza - incarichi conferiti nelle società controllate - mancata pubblicazione - conseguenze - condizione legale di efficacia
Fonte: art. 15-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.3
10.5. Gli incarichi di amministratore conferiti nelle società colpite da misure ablatorie ai sensi del codice antimafia rientrano tra gli incarichi di cui all’art 15-bis?
Gli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti all’interno di società colpite da misure ablatorie ai sensi del codice antimafia non soggiacciono alla disciplina di cui all’art. 15-bis d.lgs. 33/2013. Ai provvedimenti di nomina degli amministratori si applica la sola normativa civilistica di cui agli artt. 2380-bis e ss. c.c.
Parole chiave: trasparenza - incarichi conferiti nelle società controllate - misure ablatorie - confisca - obblighi di pubblicazione - esclusione
Fonte: art. 15-bis, d.lgs. 33/2013 - d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) - artt. 2380-bis e ss. c.c.
11. Obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi di amministratori e esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi (art. 15-ter d.lgs. 33/2013)
11.1. Quali sono i dati relativi agli amministratori nominati da organi giurisdizionali che vanno pubblicati ai sensi dell’art. 15-ter, co. 1, del d.lgs. 33/2013?
I dati relativi agli amministratori nominati da organi giurisdizionali che vanno pubblicati sono:
1. l’incarico conferito;
2. l’autorità che lo ha conferito;
3. la data di attribuzione e di cessazione dell’incarico;
4. gli acconti e il compenso finale liquidati.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - collaborazione/consulenza - amministratori/esperti - organi giurisdizionali/amministrativi - dati
Fonte: art. 15-ter, d.lgs. 33/2013 - delibera n. 1310/2016 § 5.2. e allegato 1 alla delibera
11.2. Dove sono pubblicati i dati relativi agli amministratori nominati da organi giurisdizionali?
I dati concernenti gli amministratori nominati da organi giurisdizionali o amministrativi sono pubblicati nell’Albo degli amministratori giudiziari, di cui all’art. 1 del d.lgs. 14/2010, inserito in un’area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. I dati vengono pubblicati, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - collaborazione/consulenza - amministratori/esperti - organi giurisdizionali/amministrativi - Albo nazionale - Ministero della giustizia
Fonte: art. 15-ter, co. 1, d.lgs. 33/2013 – d.lgs. n. 14/2010 – delibera n. 1310/2016 § 5.2. e allegato 1 alla delibera
11.3. Per gli incarichi di amministratori nominati da organi giurisdizionali ex art 15-ter, co. 1, del d.lgs. 33/2013 è sufficiente la pubblicazione nell’Albo degli amministratori giudiziari tenuto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 14/2010?
Al fine di favorire la reperibilità dei dati sugli amministratori nominati da organi giurisdizionali è opportuno che nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Ministero della Giustizia sia prevista una sotto-sezione, all’interno di quella “Consulenti e collaboratori”, denominata “Amministratori ed esperti”. Tale sottosezione contiene l’albo nazionale dei nominativi degli amministratori giudiziari che hanno ricevuto incarichi da parte degli organi giurisdizionali. Per ognuno di questi nominativi c’è un link che rinvia alle sezioni del sito istituzionale del Ministero contenenti i dati oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 15-ter, co. 1 e 3.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - collaborazione/consulenza - amministratori/esperti - organi giurisdizionali/amministrativi - Albo nazionale - Ministero della giustizia - link
Fonte: art. 15-ter, co. 1, d.lgs. 33/2013 - d.lgs. 14/2010 - delibera n. 1310/2016 § 5.2. e allegato 1 alla delibera
11.4. Gli incarichi affidati a tecnici e altri soggetti qualificati da parte dell’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) rientrano fra quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 15-ter?
L’art. 15-ter, co. 2, del d.lgs. 33/2013 include gli specifici incarichi nella gestione dei beni confiscati/sequestrati conferiti dall’ANBSC a tecnici e altri soggetti qualificati tra quelli oggetto di pubblicazione.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - collaborazione/consulenza - ANBSC - coadiutori - gestione dei beni confiscati
Fonte: art. 15-ter, co. 2, d.lgs. 33/2013 - delibera n. 1310/2016 § 5.2. e allegato 1 alla delibera
11.5. Quali sono i dati relativi ai coadiutori nominati dall’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) che devono essere pubblicati ai sensi dell’art 15-ter co. 2?
I dati relativi ai coadiutori da pubblicare sono:
1. l’incarico conferito;
2. i compensi liquidati.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - collaborazione/consulenza - ANBSC - coadiutori - gestione dei beni confiscati - dati
Fonte: art. 15-ter, co. 2, d.lgs. 33/2013 - delibera n. 1310/2016 § 5.2. e allegato 1 alla delibera
11.6. Quali sono le modalità di pubblicazione dei dati relativi ai coadiutori nominati dall’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC)?
Gli incarichi di coadiutore ed i compensi liquidati a ciascuno sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che è tenuta, altresì, a creare all’interno della propria sezione “Amministrazione trasparente” una sotto-sezione, all’interno di “Consulenti e collaboratori” denominata “Amministratori ed esperti”. L’obbligo può intendersi assolto anche attraverso un collegamento tramite link ad altra sezione del sito.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - collaborazione/consulenza - ANBSC - coadiutori - gestione dei beni confiscati - modalità - Amministrazione trasparente - link
Fonte: art. 15-ter, co. 2, d.lgs. 33/2013 - delibera n. 1310/2016 § 5.2. e allegato 1 alla delibera
11.7. Gli incarichi conferiti nell’ambito delle procedure fallimentari rientrano tra quelli per cui è prevista la pubblicazione obbligatoria?
Gli incarichi di curatore, commissario giudiziale e liquidatore giudiziale vanno pubblicati ai sensi dell’art. 125, co. 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 - Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza nel registro nazionale tenuto presso il Ministero della giustizia.
Parole chiave: trasparenza - incarichi di collaborazione/consulenza - procedure fallimentari - registro nazionale - Ministero della giustizia
Fonte: d.lgs. 14/2019, art. 125, co. 4
11.8. Quali sono i dati che con riferimento agli incarichi di curatore, commissario giudiziale e liquidatori giudiziale il Ministero della giustizia è tenuto a pubblicare?
Nel registro nazionale tenuto presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 125, co. 4, del d.lgs. 14/2019, vanno pubblicati i dati riferiti ai provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali, i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.
Parole chiave: trasparenza - incarichi di collaborazione/consulenza - procedure fallimentari - registro nazionale - Ministero della giustizia - dati
Fonte: d.lgs. n. 14/2019, art. 125, co. 4
11.9. Tra gli incarichi da pubblicare ai sensi dell’art. 15-ter rientrano anche quelli dei commissari straordinari e degli esperti che hanno il compito rispettivo di svolgere funzioni di amministrazione nonché di sostegno e monitoraggio dell'impresa nell’ambito della prevenzione della corruzione ex art. 32 del d.l. 90/2014?
Gli incarichi di commissari straordinari e esperti con funzioni di amministrazione, sostegno e monitoraggio dell'impresa nell’ambito della prevenzione della corruzione ex art. 32 del d.l. 90/2014 rientrano tra quelli per cui l’art. 15-ter, co. 4, del d.lgs. 33/2013 prevede una pubblicità obbligatoria.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione/consulenza - commissari straordinari/esperti - funzioni di sostegno e monitoraggio
Fonte: art. 15-ter, co. 4 - art. 32 d.l. 90/2014 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.2.
11.10. Quali sono i dati che con riferimento agli incarichi di commissari straordinari vanno pubblicati ai sensi dell’art. 15-ter, co. 4?
Le Prefetture hanno l’obbligo di pubblicare i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi dei commissari straordinari e degli esperti da essi nominati, ai sensi dell’art. 32 del d.l. 90/2014.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione/consulenza - commissari straordinari/esperti - funzioni di sostegno e monitoraggio - dati - Prefetture
Fonte: art. 15-ter, co. 4, d.lgs. 33/2013- art. 32 d.l. 90/2014 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.2.
11.11. Quali sono le modalità di pubblicazione degli incarichi dei commissari straordinari e degli esperti di cui all’art. 32 del d.l. 90/2014?
Le Prefetture creano nella sezione “Amministrazione trasparente” una sotto-sezione all’interno di “Consulenti e collaboratori” denominata “Amministratori ed esperti ex art. 32 d.l. 90/2014” in cui pubblicare i dati in questione suddivisi per annualità e per tipologia di incarico (cfr. delibera n. 1310/2016).
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione/consulenza - commissari straordinari/esperti - funzioni di sostegno e monitoraggio - dati - Prefetture - Amministrazione trasparente
Fonte: art. 15-ter, co. 4 - art. 32 del d.l. 90/2014 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.2.
12. Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non a tempo indeterminato (artt. 16 e 17, d.lgs. 33/2013)
12.1. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare dati sulla dotazione organica e sul costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato?
Ai sensi dell’art. 16, co. 1, del d.lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione - dotazione organica - costo del personale e delle relative spese sostenute - rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Fonti: art. 16, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 9-bis, d.lgs. 33/2013 - art. 60, co. 2, d.lgs. 165/2001.
12.2. Con quale periodicità le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicazione sulla dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 16, d.lgs. n. 33/2013?
Le pubbliche amministrazioni, adempiono gli obblighi di pubblicazione sulla dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con cadenza annuale.
Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione – periodicità adempimento oneri di trasparenza.
Fonti: art. 16, d.lgs. 33/2013 - Allegato 1) alla Delibera Anac 1610/2016.
12.3. Quali dati sono rappresentati nel conto annuale del personale con rapporto a tempo indeterminato da pubblicare ai sensi dell’art. 16, d.lgs. n. 33/2013?
Nell’ambito del conto annuale del personale e delle relative spese sostenute di cui all’art. 60, co. 2, d.lgs. 165/2001, sono rappresentati, di regola in tabelle, i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione - costo del personale e delle relative spese sostenute - rapporto di lavoro a tempo indeterminato - dotazione organica - personale effettivamente in servizio - costo del personale - distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali - personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Fonti: art. 16, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 60, co. 2, d.lgs. 165/2001.
12.4. Tra gli obblighi di pubblicazione concernenti il personale con rapporto a tempo indeterminato i cui all’art. 16 d.lgs. 33/2013 rientrano anche i dati relativi ai tassi di assenza del personale?
Si, ai sensi dell’art 16, co. 3, d.lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni, sono tenute a pubblicare in tabelle i dati sui tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale con cadenza trimestrale.
Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione – tassi di assenza del personale - rapporto di lavoro a tempo indeterminato - distinzione per uffici di livello dirigenziale- Allegato 1 delibera 1310/2016
Fonti: art. 16, co. 3, d.lgs. 33/2013
12.5. Quali oneri di trasparenza sono previsti per il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri riguardo al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 16, d.lgs. n. 33/2013?
Con riferimento ai processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la norma prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri adeguate forme di pubblicità anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati.
Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione - processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Fonti: art. 16, 3-bis, d.lgs. 33/2013
12.6. Le amministrazioni hanno obblighi di pubblicazione relativi al personale non a tempo indeterminato?
Ai sensi dell’art. 17, co. 1, del d.lgs. 33/2013, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito del conto annuale delle spese sostenute per il personale, pubblicano i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione – personale non a tempo indeterminato
Fonti: art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013 – art. 16, co. 1, d.lgs. 33/2013 – art. 9-bis, d.lgs. 33/2013.
12.7. Con quale modalità e periodicità le pubbliche amministrazioni pubblicano nel conto delle spese sostenute i dati relativi al personale non a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 17, d.lgs. n. 33/2013?
Le pubbliche amministrazioni nel conto delle spese sostenute per il personale pubblicano annualmente, in tabelle, i dati relativi al personale non a tempo indeterminato. Il costo complessivo relativo al personale assegnato, con particolare riguardo agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, è invece pubblicato trimestralmente.
Parole chiave: Trasparenza - aggiornamento obblighi di pubblicazione – personale non a tempo indeterminato.
Fonti: art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013 – art. 16, co. 1, d.lgs. 33/2013 – art. 9-bis, d.lgs. 33/2013.
12.8. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi ai rapporti di somministrazione (ex lavoro interinale)?
L’art. 60 co. 2, d.lgs. 165/2001 ricomprende all’interno del conto annuale delle spese per il personale anche i contratti di somministrazione (“ex interinali”). E’ pertanto opportuno che le amministrazioni pubblichino anche i dati relativi a tali rapporti.
Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione – personale non a tempo indeterminato – contratto di somministrazione (“ex interinale”).
Fonti: art. 17, d.lgs. 33/2013 – art. 60, co. 2, d.lgs. 165/2001.
12.9. Le amministrazioni, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 33/2013, sono tenute a pubblicare i dati relativi ai contratti di formazione specialistica?
I dati relativi ai contratti di formazione specialistica non sono soggetti ad obbligo di pubblicazione in quanto non contemplati all’interno del conto annuale delle spese per il personale di cui all’art. 60, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione – personale non a tempo indeterminato – contratti di formazione specialistica.
Fonti: art. 17, d.lgs. 33/2013 – art. 60, co. 2, d.lgs. 165/2001.
13. Obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici (art. 18, d.lgs. 33/2013)
13.1. Quali sono i dati relativi agli incarichi conferiti da un’amministrazione ai propri dipendenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013?
Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione dell’oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Parole chiave: trasparenza - obblighi pubblicazione - incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici
Fonte: art. 18 d.lgs. 33/2013 – Allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310/2016
13.2. Sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 18 i dati relativi ad incarichi non retribuiti/a titolo gratuito?
Sì, nel caso in cui a fronte degli incarichi conferiti non sia corrisposta alcuna forma di compenso le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi con la sola indicazione dell’oggetto e della durata degli stessi.
Parole chiave: trasparenza - obblighi pubblicazione - incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici - gratuità
Fonte: art. 18 d.lgs. 33/2013 – Allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310/2016
13.3. I dati relativi ad incarichi non soggetti ad autorizzazione sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013?
Nel novero degli incarichi ex art. 18 rientrano solamente quelli per i quali è necessaria una previa autorizzazione dell’ente. Tuttavia, anche in assenza di una norma che preveda uno specifico obbligo di trasparenza, i dati relativi agli incarichi per i quali è sufficiente la comunicazione possono, nella logica della “accessibilità totale”, essere comunque pubblicati come “dati ulteriori”, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5-bis del medesimo decreto e previa anonimizzazione o oscuramento dei dati personali eventualmente presenti.
Parole chiave: trasparenza - obblighi pubblicazione - incarichi ai dipendenti pubblici - incarichi non soggetti ad autorizzazione – dati ulteriori - anonimizzazione
Fonte: artt. 5-bis, 7-bis, co. 3, e 18 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 212/2020
13.4. Gli incarichi conferiti ai dipendenti in regime di part-time con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013?
L’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013, nel prevedere che le pubbliche amministrazioni pubblichino l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico, non opera alcuna distinzioni sul regime cui tali incarichi sono sottoposti, ben potendo essere questi essere a tempo pieno o parziale.
Parole chiave: trasparenza - obblighi pubblicazione - incarichi conferiti ai dipendenti pubblici - regime di part-time
Fonte: art. 18 d.lgs. 33/2013
13.5. Gli incarichi conferiti a dipendenti finanziati con i fondi della contrattazione integrativa sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013?
No, in quanto si tratta di incarichi che rientrano nel quadro del rapporto di lavoro.
Parole chiave: trasparenza - obblighi pubblicazione - incarichi conferiti ai dipendenti pubblici - finanziamento con fondi della contrattazione collettiva
Fonte: art. 18 d.lgs. 33/2013
14. Obblighi di pubblicazione concernenti i bandi di concorso (art. 19, d.lgs. 33/2013)
14.1. Quali pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale (art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013)?
Sono tenuti all’assolvimento degli oneri di trasparenza previsti dall’art. 19 del d.lgs. 33/2013 le “pubbliche amministrazioni” che, secondo la definizione contenuta nell’art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013, comprende:
1. tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, s.m.i.;
2. le autorità portuali;
3. le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
Parole chiave: trasparenza – bandi di concorso – pubbliche amministrazioni - autorità portuali - autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
Fonte: art. 2- bis, d.lgs. 33/2013 - art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013
14.2. Che cosa devono pubblicare le pubbliche amministrazioni riguardo ai dati sulle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale (art. 19, co. 1, d.lgs. 33/2013)?
L’art. 19, co. 1, del d.lgs. 33/2013 è stato modificato dall’art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 2019, 160. Ora esso prevede che le pubbliche amministrazioni, fermo restando gli obblighi di pubblicità legale, pubblicano, come già previsto nella norma previgente:
1. i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione;
2. i criteri di valutazione della Commissione;
3. le tracce delle prove scritte.
A seguito delle modifiche normative sopra citate le amministrazioni pubblicano anche:
4. le tracce delle altre prove selettive;
5. le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
Parole chiave: trasparenza - reclutamento del personale - bandi di concorso – criteri di valutazione – tracce delle prove - graduatorie finali – scorrimento degli idonei - pubbliche amministrazioni.
Fonte: art. 19, co. 1, d.lgs. 33/2013
14.3. Con quale periodicità devono essere aggiornati i dati relativi alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale (art. 19, co. 2, d.lgs. 33/2013)?
Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 19, co. 2, come modificato dall’art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono tenute ad aggiornare costantemente i dati relativi alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale previsti dal comma 1 dell’art. 19, d.lgs. 33/2013.
In particolare, come precisato nella Delibera Anac n. 1310/2016, par. 5.3:
1. i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione e i criteri di valutazione della Commissione nonché le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, è opportuno che siano pubblicati tempestivamente non appena disponibili;
2. le tracce delle prove non possono che essere pubblicate dopo lo svolgimento delle prove.
Parole chiave: trasparenza - bandi di concorso – criteri di valutazione – tracce delle prove - graduatorie finali – scorrimento degli idonei - pubbliche amministrazioni – aggiornamento dati
Fonte: art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013 – Delibera Anac n. 1310/2016, par. 5.3
14.4. Da quando decorrono gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale (art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013)?
Le pubbliche amministrazioni continuano a pubblicare i dati già previsti nella precedente formulazione dell’art. 19, d.lgs. 33/2013 sui bandi di concorso e sui relativi criteri di valutazione della Commissione nonché sulle tracce delle prove scritte.
Invece, gli obblighi introdotti con la novella del dicembre 2019, e cioè la pubblicazione delle altre prove e delle graduatorie finali, decorrono dall’entrata in vigore della norma e, dunque, dal 1° gennaio 2020.
Più precisamente, per quanto riguarda le graduatorie finali aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, si ritiene che esse vadano pubblicate in relazione ai bandi dei concorsi per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, indetti o in corso a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Parole chiave: trasparenza – pubblicazione - bandi di concorso – criteri di valutazione – tracce delle prove - graduatorie finali – scorrimento degli idonei - pubbliche amministrazioni – decorrenza obblighi di pubblicazione - 1° gennaio 2020
Fonte: art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013
14.5. Quali soggetti, ai sensi dell’art. 19, co. 2-bis, d.lgs. 33/2013, sono tenuti all’obbligo di pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati sui bandi di concorso ai fini del monitoraggio delle graduatorie concorsuali delle pubbliche amministrazioni svolto dal Dipartimento della funzione pubblica?
I soggetti tenuti ad assicurare, tramite il Dipartimento della funzione pubblica (DFP), la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati relativi ai bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale, sono le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.
Nelle ppaa vanno ricompresi anche gli ordini professionali, in quanto ricondotti dal legislatore all’elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.
Detto obbligo di pubblicazione è, infatti, posto al fine di garantire l’accessibilità dei cittadini ai dati contenuti nel sistema informativo digitale del DFP, denominato “Monitoraggio delle graduatorie concorsuali della PA”, svolto dal DFP in applicazione dell’art. 4, co. 5, d.l. 101/2013, conv. con mod. dalla l. 125/2013.
L’Autorità, nel rispetto del principio di specialità, ritiene che l’art. 19, co. 2-bis, nonostante faccia riferimento ai soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, non possa incidere, ampliandolo, sull’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 4, co. 5, d.l. 101/2013.
Ciò in quanto il d.lgs. 33/2013 è volto a garantire la trasparenza sulle e nelle amministrazioni e non a intervenire sulle varie normative di settore, ampliando adempimenti cui le pubbliche amministrazioni sono tenute in virtù delle normative di settore medesime.
Parole chiave: trasparenza - reclutamento del personale – pubbliche amministrazioni – graduatorie – monitoraggio DFP
Fonte: - art. 19, co. 2-bis, d.lgs. 33/2013 – art. 4, co. 5, d.l. 101/2013, conv. con mod. dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. - Parere Cons. St., sez. I, 24 marzo 2020, n. 615 – Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del dlgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)).
14.6. Quali altri soggetti sono tenuti, oltre alle amministrazioni, a pubblicare i dati relativi alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale (art. 19, commi 1 e 2bis, d.lgs. 33/2013)?
Sono altresì tenuti a pubblicare i dati relativi alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale, in quanto compatibili, anche gli altri soggetti indicati dall’art. 2 bis del d.lgs. 33/2013, co. 2 lettere da a) a c) e cioè:
1. gli enti pubblici economici;
2. le società in controllo pubblico;
3. le associazioni
4. le fondazioni
5. gli enti di diritto privato come individuati nella lettera c) dell’art. 2 bis, co. 2.
Parole chiave: trasparenza - pubblicazione – dati procedure di reclutamento del personale - enti pubblici economici – società in controllo pubblico- associazioni- fondazioni- enti di diritto privato
Fonte: art. 19, commi 1 e 2bis, d.lgs. 33/2013 – art. 19, commi 2 e 3, d.lgs. 175/2016 – Allegato 1 alla Delibera Anac n. 1134/2017
14.7. Quali dati sono tenuti a pubblicare, ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 33/2013, gli enti pubblici economici, le società in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni nonché gli altri enti di diritto privato riguardo alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale?
Con riferimento alle procedure di reclutamento del personale, gli enti pubblici economici, le società in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis co. 2 lett. c) assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica (DFP), la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati relativi a:
1) bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'ente/società:
2) criteri di valutazione della Commissione di selezione;
3) tracce delle prove;
4) graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
Parole chiave: trasparenza – obblighi di pubblicazione – procedure di reclutamento- enti pubblici economici- società in controllo pubblico – associazioni- fondazioni- enti diritto privato
Fonte: art. 19, commi 1 e 2bis, d.lgs. 33/2013 – Allegato 1 alla Delibera Anac n. 1134/2017
15. Pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica (art. 22)
FAQ in corso di aggiornamento
15.1 I tre requisiti “istituiti”, “vigilati” e “finanziati” riferiti agli enti pubblici nell’art. 22, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, sono da intendersi come cumulativi o alternativi fra loro?
I tre requisiti richiesti dall’art. 22, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, ossia enti pubblici, comunque denominati, “istituiti”, “vigilati” e “finanziati” dalla amministrazione, sono da intendersi come alternativi e non cumulativi fra di loro. Ad esempio, è prevista la pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati sebbene non finanziati dalle amministrazioni.
15.2 Fra gli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall’amministrazione oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche le Istituzioni di cui all’art. 114 del d.lgs. n. 267/2000?
Sì, le Istituzioni, organismi strumentali dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali dotati di autonomia gestionale, rientrano nel novero degli enti pubblici non economici locali ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. n. 267/2000. Pertanto, ad esse è applicabile l’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, ivi compreso il c. 3 che rinvia agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto.
15.3 Quali sono le società a partecipazione pubblica oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013?
Sono oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 1, lett. b), le società di cui le amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione, non rilevando l’entità della partecipazione.
15.4 Come si individuano gli enti di diritto privato in controllo pubblico oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013?
Sono da intendere quali enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, ivi incluse le fondazioni, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciute, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
In ogni caso, tenuto inoltre conto della eterogeneità degli enti di diritto privato sui quali le amministrazioni esercitano forme di controllo, rientra tra le competenze di ciascuna amministrazione individuare quali fattispecie non siano riconducibili alla categoria “enti di diritto privato in controllo dell’amministrazione”, di cui all’art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, dandone adeguata motivazione.
15.5 Ai fini della configurazione del potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi degli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni, come previsto dall’art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, il potere di designazione può essere considerato equivalente a quello di nomina?
Il requisito del potere di nomina da parte dell’amministrazione, dei vertici o dei componenti degli organi dell’ente è equiparato al potere di designazione degli stessi, laddove la nomina conseguente a tale designazione sia, ai sensi di disposizioni normative o statutarie, sostanzialmente vincolata, o quando comunque la nomina non possa prescindere dalla designazione, pur potendosi non nominare uno specifico soggetto designato.
15.6 Quali sono i dati che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013?
Per l’individuazione dei dati da pubblicare ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 si rimanda all’allegato 1 alla delibera n. 50/2013.
15.7 Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 quali oneri gravano sugli amministratori delle società e degli enti?
Al fine di porre le amministrazioni nella condizione di pubblicare i dati relativi agli incarichi e al trattamento economico complessivo degli amministratori delle società e degli enti, come previsto dall’art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, detti amministratori hanno l’obbligo di comunicare ai soci pubblici i predetti dati entro trenta giorni dal conferimento dell’incarico ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
La comunicazione dei dati deve essere effettuata al Responsabile della trasparenza di ciascun socio pubblico o ad altro soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o da altra disposizione anche regolamentare interna.
15.8 Con quali modalità si assolve all’obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione pubblica, come previsto dall’art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013?
Ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo di cui all’art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, occorre pubblicare il nome e cognome dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo degli enti o delle società controllati e, per ciascuno di essi, il trattamento economico spettante.
15.9 Le società a partecipazione pubblica di cui all’art. 22, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013 sono tenute alla pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, relativi ai titolari di incarichi politici o di indirizzo politico e ai titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza?
Sì, le società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria sono tenute alla pubblicazione delle informazioni di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013, relativi agli organi di indirizzo politico e ai titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza, in virtù del rinvio disposto dall’art. 22, c. 3, del medesimo decreto, che è da intendersi riferito a tutti i soggetti elencati nel medesimo art. 22, c. 1, lett. da a) a c).
Secondo quanto disposto dall’art. 22, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013, non sono invece tenute alla pubblicazione dei suddetti dati le società partecipate da amministrazioni pubbliche quotate in mercati regolamentati e le loro controllate.
15.10 Gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica di cui all’art. 22, c. 1, lett. da a) a c), del d.lgs. n. 33/2013, vigilati, controllati o partecipati da Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, relativi ai titolari di incarichi politici o di indirizzo politico e ai titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza?
Sì, in virtù del rinvio operato dall’art. 22, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, relativi alla pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi politici o di indirizzo politico e dei titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza, gli obblighi di pubblicazione contenuti nei predetti articoli devono ritenersi riferiti anche agli enti e alle società vigilati, controllati o partecipati da Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
15.11 Ai fini dell’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, come si individuano gli organi di indirizzo politico all’interno degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione pubblica?
Ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l’organizzazione e l’attività.
Negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di norma non si hanno organi elettivi, vista la diversa possibile articolazione delle competenze all’interno delle differenti tipologie di enti, al fine di identificare gli organi di indirizzo occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi di competenze, tra le quali, tra l’altro, l’adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell’ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzo dell’ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l’emanazione di direttive di carattere generale relative all’attività dell’ente, l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.
15.12 Ai fini dell’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica sono tenute a pubblicare i dati esclusivamente per i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico nominati o designati da enti pubblici?
No, stante il rinvio all’art. 14 contenuto nell’art. 22, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica sono tenuti a pubblicare i dati e le informazioni disposte dal citato art. 14, relativamente a tutti i componenti degli organi di indirizzo dell’ente o della società, così come anche individuati dallo statuto e dai regolamenti che ne disciplinano l’organizzazione e l’attività.
15.13 Dove devono essere pubblicati i dati di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento agli enti e alle società previste dall’art. 22, c. 1 del medesimo decreto?
I dati devono essere pubblicati sul sito istituzionale di ogni ente e società. Nel sito dell’amministrazione di riferimento è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti e delle società. In ogni caso, nel sito dell’amministrazione, per ciascuno degli enti e delle società, devono essere pubblicati i dati di cui all’art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013.
16. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (art. 23, d.lgs. 33/2013)
16.1. Quali sono i provvedimenti oggetto degli specifici obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013?
Le amministrazioni sono tenute a pubblicare, in distinte partizioni, gli elenchi dei seguenti provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo e dai dirigenti.
1) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) da pubblicare con link alla sotto-sezione “bandi di gara e contratti”;
2) Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 241/90.
Parole chiave per la ricerca: Trasparenza - provvedimenti finali – elenchi provvedimenti – scelta del contraente – accordi - organi di indirizzo politico – dirigenti.
Fonte: –art. 23, co. 1, lettere b) e d), d.lgs. 33/2013.
16.2. Secondo quale modalità le amministrazioni sono tenute a pubblicare i provvedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 23, d.lgs. 33/2013?
Le amministrazioni pubblicano gli elenchi dei provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti e non i provvedimenti in quanto tali.
Parole chiave per la ricerca: Trasparenza - provvedimenti finali – elenchi provvedimenti – organi di indirizzo politico – dirigenti.
Fonte: art. 23, co. 1, d.lgs. 33/2013.
16.3. Quali tipologie di accordi rientrano nel novero degli accordi stipulati dall’amministrazione di cui all’art. 23, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013?
Tra gli accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 23, co. 1 lett. d), del d.lgs. 33/2013, rientrano gli accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti, i protocolli d’intesa e le convenzioni, a prescindere che contengano o meno la previsione dell’eventuale corresponsione di una somma di denaro.
Al contrario, non vi rientrano i contratti stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni in quanto soggetti agli specifici obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.
Parole chiave per la ricerca: Trasparenza –- accordi – amministrazione.
Fonte: art. 23, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013 – art. 37, d.lgs. 33/2013.
16.4. Con quale periodicità è necessario procedere all’aggiornamento degli elenchi dei provvedimenti di cui all’art. 23, d.lgs. 33/2013?
Gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti devono essere aggiornati semestralmente.
Parole chiave per la ricerca: Trasparenza – elenchi provvedimenti – organi di indirizzo politico – dirigenti - periodicità aggiornamento.
Fonte: art. 23, d.lgs. 33/2013.
16.5. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare provvedimenti amministrativi ulteriori a quelli indicati nell’art. 23, d.lgs. 33/2013?
La norma contenuta nell’art. 23 del d.lgs. 33/2013 prevede, in particolare, la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti ivi elencati, non escludendo tuttavia la possibilità di pubblicarne altri nel rispetto della disciplina della tutela della riservatezza.
È utile rammentare che il decreto trasparenza prevede la specifica pubblicazione, in altre partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”:
1. dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione (art. 19, d.lgs. 33/2013). In proposito, l’Autorità ha fornito chiarimenti nel par. 5.3 della Delibera n. 1310/2016;
2. degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (art. 26, d.lgs. 33/2013).
Occorre, infine, richiamare le previsioni contenute nella parte speciale del decreto trasparenza che prevedono la pubblicazione di alcuni provvedimenti specifici. Tra questi si ricordano:
3. gli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il c.d. “Codice dei contratti pubblici” (art. 37, co. 2, lett. b), d.lgs. 33/2013), come elencati nell’Allegato 1 alla Delibera Anac 1310/2016, par. 8.1;
4. gli atti di programmazione delle opere pubbliche (art. 38, co. 2, primo periodo, d.lgs. 33/2013). A tal riguardo l’Autorità ha fornito chiarimenti nel par. 8.2 della Delibera n. 1310/2016;
5. gli atti indicati dall’art. 39 che disciplina la trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio, secondo cui le amministrazioni pubblicano gli atti di governo del territorio, tra cui: i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesaggistici, gli strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché le loro varianti. (comma 1, art. 39, d.lgs. 33/2013). In proposito, l’Autorità ha precisato che vi rientrano anche il Documento programmatico preliminare contenenti gli obiettivi e i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale nonché i Piani delle attività estrattive c.d. “Piani cave e torbiere” (Delibera Anac 1310/2016, part. 8.3).
6. i provvedimenti contingibili e urgenti e, in generale, i provvedimenti di carattere straordinario adottati dalle pubbliche amministrazioni, comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite ai sensi della legge 225/1992 o a provvedimenti legislativi di urgenza (art. 42, co. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013.
Parole chiave per la ricerca: Trasparenza – amministrazioni - amministrazioni commissariali – amministrazioni straordinarie - provvedimenti – atti – tutela riservatezza – codice contratti pubblici - programmazione - opere pubbliche – pianificazione – governo – territorio – piani – Piano urbanistico - strumenti urbanistici – varianti - Documento programmatico preliminare – provvedimenti contingibili e urgenti – urgenza.
Fonte: art. 23, d.lgs. 33/2013 - art. 37, co. 2, lett. b), d.lgs. 33/2013 - art. 38, co. 2, primo periodo, d.lgs. 33/2013 - art. 39, co. 1, d.lgs. 33/2013- legge 225/1992 – Allegato 1 Delibera 1310/2016 - Delibera 1310/2016, paragrafi. 5.3,5.7, 8.1,8.2, 8.3.
17. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26-27, d.lgs. 33/2013)
17.1. Quali sono gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici erogati in favore di soggetti pubblici o privati, per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013?
Si tratta di tutti quegli atti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere una persona o un ente sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto superiore a 1.000 euro mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/
Fonte: artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 59/2013 – delibera ANAC 1310/2016, § 5.7.
17.2. Quali sono nello specifico i dati e le informazioni che devono essere pubblicati per ogni atto di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di importo superiore a 1000 euro a favore di soggetti pubblici o privati?
La pubblicazione comprende necessariamente, oltre all’atto di concessione:
1. il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
2. l'importo del vantaggio economico corrisposto;
3. la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
4. l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
5. la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
6. il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/
Fonte: artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013 - delibera 1310/2016, § 5.7. e relativo allegato 1.
17.3. Quali sono gli atti di erogazione di risorse a cui non si applica la disciplina della trasparenza prevista dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013?
Sulla base della casistica sottoposta all’attenzione di ANAC, si può ritenere che non siano ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013:
1. i compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società alle imprese e ai professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l’esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture;
2. i rimborsi e le indennità corrisposti ai soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
3. il trattamento economico annuo corrisposto ai medici iscritti a scuole di specializzazione medica;
4. l’attribuzione da parte di un’amministrazione ad un’altra di quote di tributi;
5. il trasferimento di risorse da un’amministrazione ad un’altra, anche in seguito alla devoluzione di funzioni e competenze;
6. i rimborsi a favore di soggetti pubblici e privati di somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio dell’amministrazione;
7. gli indennizzi corrisposti dall’amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti;
8. gli atti di ammissione al godimento di un servizio a domanda individuale a tariffe ridotte o agevolate;
9. le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/
Fonte: artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013
17.4. Come individuare correttamente se un provvedimento rientra o meno negli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici da pubblicare ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?
Tenuto conto della eterogeneità di detti atti, qualora non emerga chiaramente dal tipo di atto o dalle indicazioni date se un provvedimento rientra tra quelli di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, è rimessa a ciascuna amministrazione e a ciascun ente l’individuazione delle fattispecie non riconducibili alla categoria degli “atti di concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici”. Si sottolinea l’importanza di dare adeguata motivazione di tale scelta.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/
Fonte: artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013
17.5. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è corretto pubblicare i provvedimenti di impegno e liquidazione degli importi relativi a benefici concessi?
No. L’obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 non si riferisce agli atti contabili di impegno e di liquidazione con cui le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili vengono concessi.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/
Fonte: artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013
17.6. La concessione di borse di studio rientra tra gli atti di concessione di sussidi e vantaggi economici ai sensi dell’art 26 e 27 del d.lgs. 33/2013?
Sì. I provvedimenti di concessione di borse di studio rientrano tra i sussidi e i vantaggi economici soggetti agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/
- ambito oggettivo di applicazione - borse di studio
Fonte: artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013
17.7. I provvedimenti di incentivazione all’uso di fonti rinnovabili e i titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici rientrano fra i sussidi, sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di cui all’art. 26 del d.lgs. 33/2013?
Sì. I provvedimenti di incentivo all’uso di fonti rinnovabili e i titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici, in quanto titoli soggetti a valorizzazione economica, rientrano nell’ambito delle “sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” di cui all’art. 26 del d.lgs. 33/2013, con conseguente obbligo di pubblicazione, ove di importo complessivamente superiore a 1.000 euro.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/
- ambito oggettivo di applicazione - certificati risparmio energetico
Fonte: artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013 – delibera n. ANAC 568-bis/2019
17.8. Gli atti con cui vengono concessi sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici da parte delle Autorità di settore rientrano nel novero dei provvedimenti oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27?
I provvedimenti adottabili dalle Autorità di settore sono estremamente diversi fra loro e, pertanto, non è possibile stabilire a priori se si tratta di atti da pubblicare ai sensi degli artt. 26 e 27 o meno.
In linea generale, qualora i provvedimenti adottati dalle Autorità di settore si configurino come meri atti di regolazione, generali e astratti, di contenuto sostanzialmente normativo, ancorché determinanti effetti economici, non sono assoggettati alla pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Devono essere pubblicati ai sensi degli articoli 26 e 27 ove, invece, si tratti di atti di carattere diretto e puntuale che hanno come destinatari non una molteplicità indefinita di soggetti ma uno o più specifici destinatari, ed abbiano conseguenze dirette e immediate in termini di concessione di sovvenzioni e vantaggi.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/
- ambito oggettivo di applicazione - atti Autorità di settore
Fonte: artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013
17.9. I provvedimenti con cui INPS, nell’ambito di progetti di natura assistenziale e previdenziale come l’“Home Care Premium” a favore di pensionati in condizioni di disabilità e difficoltà economica, assegnano ticket per la fruizione di “prestazioni integrative” possono essere ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?
I ticket per la fruizione di prestazioni integrative rilasciati dall’INPS nell’ambito di progetti come quello dell’”Home Care Premium” sono del tutto analoghi a quelli per prestazioni del SSN. Analogamente a quelli rilasciati dal SSN, infatti, l’elemento prestazionale del ticket prevale su quello economico, invero di modesto importo. Le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale sono escluse dalla categoria degli atti di concessione di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013. Pertanto, anche le prestazioni integrative erogate dagli enti previdenziali e assistenziali non sono soggette a pubblicazione.
In ogni caso, l’amministrazione, ove volesse decidere di pubblicare sotto la voce “dati ulteriori” i documenti e le informazioni inerenti alla concessione di tali prestazioni, può farlo avendo cura di anonimizzare o oscurare i dati personali presenti.
Parole chiave: obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/
Fonte: artt. 7-bis, co. 3, 5-bis co. 2, 26 e 27, d.lgs. 33/2013 - delibera 618/2019
17.10. Quando devono essere pubblicati gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?
La pubblicazione deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio in quanto costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione.
Parole chiave: trasparenza - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/
Fonte: artt. 26, 27 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.7. - delibera ANAC n. 59/2013
17.11. Quali sono le modalità di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?
La pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è organizzata in un unico elenco per ogni anno. L’elenco può anche prevedere collegamenti che rinviano alle pagine web nelle quali sono riportati i relativi provvedimenti finali.
Tale elenco deve essere poi pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell’amministrazione e/o ente secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
Parole chiave: obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/
Fonte: artt. 7, 26 e 27, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 59/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.7. e relativo allegato 1
17.12. Quali sono gli accorgimenti per la tutela del diritto alla riservatezza che le amministrazioni devono adottare per la pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?
Le amministrazioni e gli enti non devono pubblicare i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione dei vantaggi economici di qualunque genere, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, adottando tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che tali dati siano resi pubblici.
In tali casi è necessario, quindi, oscurare i dati da cui si possano ricavare, anche solo indirettamente, qualsiasi tipo di informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Parole chiave: obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/
Fonte: artt. 7, 26 e 27, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 59/2013
17.13. Nel caso in cui l’amministrazione modifichi o revochi un atto di concessione di vantaggi economici, cosa occorre fare ai fini della pubblicazione?
Qualora l’amministrazione modifichi o revochi un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni.
Parole chiave: obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/
Fonte: art. 26, 27 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 59/2013
17.14. Quali sono le conseguenze della omessa pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici previsti dall’art. 26, del d.lgs. n. 33/2013?
La pubblicazione dei provvedimenti di cui all’art. 26 che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario è condizione legale di efficacia dello stesso provvedimento.
La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 104/2010.
Il soggetto responsabile della omessa pubblicazione, incorre, inoltre, nelle responsabilità conseguenti all’inadempimento degli obblighi di pubblicazione indicate all’art. 46, co. 1, del d.lgs. 33/2013, ovvero l’inadempimento costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale cui applicare la sanzione della decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato e la pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione del provvedimento sanzionatorio ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
Parole chiave: trasparenza - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/
Fonte: artt. 26, 46, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 21, d.lgs. 165/2001 - art. 1, co. 163, l. 160/2019 “legge di bilancio 2020” - art. 30 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)
17.15. Che conseguenze si verificano nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’art. 27?
Al responsabile della mancata pubblicazione dei dati è applicabile quanto previsto dall’art. 46, co. 1 del d.lgs. 33/2013. L'inadempimento costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale cui applicare la sanzione della decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato e pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione del provvedimento, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
Parole chiave: trasparenza - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/
Fonte: art. 27, d.lgs. 33/2013, art. 46, co. 1, d.lgs. 33/2013, art. 21, d.lgs. 165/2001, art. 1, co. 163, l. 160/2019 “legge di bilancio 2020”
17.16. Come si individua il soggetto responsabile della pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?
I nominativi dei soggetti e/o degli uffici che all’interno di una amministrazione/ente sono responsabili della pubblicazione (anche) dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici devono essere indicati nella sezione trasparenza del PTPCT.
È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell’organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all’interno dell’organigramma dell’ente.
Ove invece nella sezione trasparenza del PTPCT manchi del tutto l’indicazione dei nominativi dei soggetti e/o uffici responsabili della pubblicazione di tali dati, tale responsabilità grava sul RPCT.
Parole chiave: trasparenza - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/
Fonte: delibera ANAC n. 1310/2016, § 2. - PNA 2019/2021, Parte III, § 4.3.
17.17. Qual è l’amministrazione o l’ente competente alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?
La pubblicazione deve avvenire a cura dell’amministrazione/ente effettivamente competente ad adottare il provvedimento di concessione finale. Ciò vale anche qualora il procedimento di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici coinvolga più amministrazioni.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/
Fonte: artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013
18. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (art 30, d.lgs. 33/2013)
18.1. Quali sono le informazioni sui beni immobili e sulla gestione del patrimonio immobiliare da pubblicare ai sensi dell’art. 30, d.lgs. 33/2013?
Con riferimento ai beni immobili e alla gestione del patrimonio immobiliare le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dall’art. 30 del d.lgs. 33/2013, ferme restando le previsioni dell’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, sono tenute a pubblicare:
a) le informazioni identificative degli immobili posseduti;
b) le informazioni identificative degli immobili detenuti;
c) le informazioni sui canoni di locazione;
d) le informazioni sui canoni di affitto versati;
e) le informazioni sui canoni di affitto percepiti.
Nel caso in cui non siano posseduti e/o detenuti immobili nonché previsti canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, è comunque necessario dare specifica evidenza di tale circostanza.
Il fine della pubblicazione di tali dati è quello di consentire alla collettività di valutare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni istituzionali.
È opportuno che ai dati sopra indicati vengano dedicate apposite sottosezioni, Patrimonio immobiliare e Canoni di Locazione o affitto (cfr. allegato 1 delibera Anac 1310/2016).
Parole chiave: Trasparenza – obblighi di pubblicazione - beni immobili - gestione del patrimonio.
Fonti: art. 30, d.lgs. 33/2013 - Orientamento numero 16 del 21 maggio 2014.
18.2. Quale è il patrimonio immobiliare delle pubbliche amministrazioni per cui sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 30, d.lgs. 33/2013?
Ogni amministrazione è tenuta a rendere pubblico il patrimonio immobiliare a propria disposizione, posseduto in ragione di un titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento o semplicemente detenuto, al fine di consentire alla collettività di valutare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni istituzionali. Appare opportuno che venga specificato nella sottosezione Patrimonio immobiliare anche il titolo in forza del quale si possiede o detiene.
Ciò in quanto, in generale, tutti i beni patrimoniali, non solo quelli di proprietà, generano oneri nel bilancio dell’amministrazione connessi semplicemente al loro mantenimento.
Parole chiave: Trasparenza – obblighi di pubblicazione - beni immobili - gestione del patrimonio – patrimonio immobiliare rilevante ai fini dell’adempimento degli oneri di trasparenza.
Fonti: art. 30, d.lgs. 33/2013 – Delibera Anac 1310/2016, §. 6.
18.3. Quale è il criterio di rappresentazione che può consentire alle amministrazioni di adempiere in modo uniforme agli obblighi di pubblicazione su beni immobili e patrimonio ai sensi dell’art. 30, d.lgs. 33/2013?
L’Autorità ritiene, al fine di garantire una pubblicazione uniforme per tutte le amministrazioni, che sia opportuno che le informazioni sugli immobili siano rese sulla base dei dati catastali.
Parole chiave: Trasparenza – obblighi di pubblicazione - beni immobili - gestione del patrimonio – base alla quale riferire le informazioni sul patrimonio immobiliare.
Fonti: art. 30, d.lgs. 33/2013 – Delibera Anac 1310/2016, §. 6.3, ultimo periodo.
18.4. Tra i canoni di locazione o di affitto percepiti da pubblicare ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere inclusi anche i canoni relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica?
Con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sussiste l’obbligo di pubblicare l’elenco degli immobili posseduti e dei canoni di affitto percepiti dall’amministrazione, senza tuttavia indicare i nominativi dei locatari o comunque gli elementi idonei ad identificarli. Ciò in quanto gli assegnatari degli alloggi popolari si connotano per essere soggetti che si trovano in situazioni di disagio economico-sociale e spesso in particolari condizioni di salute e, dunque, la pubblicazione dei nominativi consentirebbe di disvelare questa loro condizione.
Nell’elenco degli immobili dovranno essere inclusi, dandone apposita evidenza, anche quelli per i quali non risultano percepiti canoni di locazione.
Parole chiave: Trasparenza – obblighi di pubblicazione - beni immobili - gestione del patrimonio – canoni di locazione o affitto relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Fonti: art. 30, d.lgs. 33/2013 – Allegato 1) alla Delibera Anac 1310/2016.
19. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati (art. 32, d.lgs. 33/2013)
19.1. Quali sono i dati concernenti i servizi pubblici erogati che devono essere pubblicati ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 33/2013?
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono pubblicare e aggiornare tempestivamente la carta di servizi o il documento analogo ove sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi e quindi gli impegni assunti nei confronti degli utenti per garantire il rispetto degli standard fissati. La carta dei servizi, anche in considerazione delle funzioni, delle dimensioni e dell’organizzazione del soggetto su cui grava l’obbligo di pubblicazione, può alternativamente consistere in un unico documento o essere articolata in più documenti, distinti per materia o per divisioni/articolazioni dell’ente.
Inoltre, una volta individuati annualmente i servizi erogati agli utenti, sia finali sia intermedi, devono essere pubblicati i costi contabilizzati di tali servizi, senza distinguere i costi imputabili al personale da quelli effettivamente sostenuti in relazione al servizio svolto, e il loro andamento del tempo. Quest’ultimo dato presuppone una opportuna distinzione per annualità dei costi contabilizzati.
Parole chiave: trasparenza - obblighi pubblicazione – servi pubblici erogati
Fonte: art. 32 d.lgs. 33/2013- Delibera 1310/2016
19.2. Quali sono i soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione relativi ai servizi pubblici erogati ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 33/2013?
Sono tenuti alla pubblicazione sia le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, sia i gestori di servizi pubblici.
Per gestori di servizi pubblici si intendono i soggetti indicati all’art. 2-bis (commi 2 e 3) del d.lgs. n. 33/2013 che effettivamente erogano i servizi pubblici, a prescindere dalla natura giuridica rivestita e dalle modalità organizzative, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente in materia di qualità dei servizi pubblici.
Parole chiave: trasparenza - obblighi pubblicazione – soggetti tenuti alla pubblicazione- pubbliche amministrazioni - gestori servizi pubblici
Fonte: art. 32 d.lgs. 33/2013- Delibera 1310/2016
19.3. Gli enti locali sono tenuti a pubblicare le informazioni sui servizi erogati ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 33/2013?
Sì. L’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto riferibile alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001, si applica anche agli enti locali.
Parole chiave: trasparenza - obblighi pubblicazione – enti locali
Fonte: art. 32 d.lgs. 33/2013
20. Obblighi di pubblicazione concernenti i procedimenti amministrativi (art. 35, d.lgs. 33/2013)
20.1. Quali sono le tipologie di procedimenti amministrativi per cui vigono gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 35, d.lgs. 33/2013?
Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati previsti dall’art. 35 per tutte le tipologie di procedimento di propria competenza disciplinate ai sensi della legge 241/1990.
Parole chiave: Trasparenza – pubblicazione – dati – procedimenti – amministrazioni.
Fonte: art. 35, d.lgs. 33/2013
20.2. Secondo quale modalità si provvedere alla pubblicazione dei dati sui procedimenti cui all’art. 35, d.lgs. 33/2013?
Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati per ciascuna tipologia di procedimento di propria competenza mediante tabelle (cfr. Allegato 1) alla delibera 1310/2016).
Parole chiave: Trasparenza–– modalità di pubblicazione – dati – procedimenti – amministrazioni - tabelle.
Fonte: art. 35, d.lgs. 33/2013
20.3. Per i procedimenti ad istanza di parte, le pubbliche amministrazioni possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013?
È vietato alle pubbliche amministrazioni di richiedere l’uso di moduli e formulari che le stesse non abbiano previamente pubblicato nel proprio sito istituzionale.
Resta fermo che, in caso di omessa pubblicazione, le amministrazioni possono avviare i relativi procedimenti anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.
Parole chiave: Trasparenza – d.lgs. 33/2013 – procedimenti ad istanza di parte - pubbliche amministrazioni – richiesta moduli e formulari non pubblicati
Fonte: art. 35, commi 1, lett. d), e 2, primo periodo, d.lgs. 33/2013
20.4. Per i procedimenti ad istanza di parte le pubbliche amministrazioni possono respingere l’istanza presentata senza l’utilizzo di moduli e formulari pubblicati ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013?
L’amministrazione non può respingere l’istanza ricevuta adducendo il mancato utilizzo dei moduli e formulari pubblicati nell’apposita sotto-sezione della sezione “Amministrazione trasparente” e deve invitare l’istante ad integrare la documentazione in un termine congruo.
Parole chiave: Trasparenza – procedimenti ad istanza di parte - pubbliche amministrazioni – utilizzo moduli e formulari pubblicati.
Fonte: – art. 35, commi 1, lett. d) e 2, secondo periodo, d.lgs. 33/2013
21. Pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37)
FAQ in corso di aggiornamento
21.1 Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 riguardano anche tutti gli affidamenti diretti?
Sì, gli obblighi di pubblicazione riguardano anche gli affidamenti diretti o espletati con procedura informale di richiesta di preventivi, ivi inclusi quelli per importi di spesa minimi, non risultando allo stato la presenza di soglie normative per la pubblicazione.
21.2 Gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012, cui l’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 rinvia, riguardano anche gli acquisti effettuati tramite il Mercato Elettronico delle PA (MEPA)?
Considerato che l’acquisto tramite MEPA non muta le regole di fondo applicabili all’acquisto, costituendo esso stesso un “procedimento di scelta del contraente”, i dati da pubblicare nelle tabelle di cui all’art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012 devono comprendere anche quelli relativi agli acquisti che l’amministrazione effettua tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Per approfondimenti si rinvia alle FAQ “Art.1 L.190/2012 adempimenti nei confronti AVCP” pubblicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
21.3 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare la delibera a contrarre ai sensi dell’art. 37, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013?
Ogni qualvolta l’amministrazione per l’affidamento di lavori, servizi e forniture proceda in assenza di gara pubblica, è tenuta a pubblicare la delibera a contrarre in quanto atto sostitutivo del bando di gara.
21.4 Nel caso in cui l’amministrazione attribuisca ad un professionista l’incarico di difesa e rappresentanza dell’ente in giudizio è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?
Nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell’ente in relazione a singole controversie, l’amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.
Qualora, invece, l’amministrazione affidi all’esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l’amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.
21.5 Nel caso in cui l’amministrazione attribuisca all’esterno, previo svolgimento di una procedura di appalto disciplinata dal d.lgs. n. 163/2006, incarichi relativi a servizi anche intellettuali è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013?
Sì, per gli incarichi relativi a servizi anche intellettuali il cui affidamento è preceduto dallo svolgimento di una procedura di appalto disciplinata dal d.lgs. n. 163/2006, vigono gli obblighi di trasparenza disposti dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013. Rientrano in questa fattispecie, fra gli altri, l’affidamento di servizi pubblicitari, l’affidamento di servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione e l’affidamento di servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili.
In questi casi, infatti, l’amministrazione non acquisisce al proprio interno professionalità ulteriori rispetto a quelle in ruolo, per finalità specifiche e temporalmente limitate, come nel caso delle consulenze e collaborazioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, bensì ricorre al mercato affidando a soggetti terzi la fornitura di servizi ad essa strumentali.
21.6 Nel caso in cui l’amministrazione attribuisca incarichi per lo svolgimento di collaudi o di verifiche di conformità ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 163/2006 è tenuta a pubblicare i relativi dati?
Laddove le stazioni appaltanti conferiscano gli incarichi per lo svolgimento di collaudi o di verifiche di conformità ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 163/2006 a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, questi devono essere inquadrati tra gli incarichi conferiti ai propri dipendenti e, pertanto, l’amministrazione è tenuta, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Personale”, sotto-sezione di secondo livello “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.
Diversamente, quando a causa della carenza di soggetti in possesso dei necessari requisiti all’interno della stazione appaltante, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l’incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l’affidamento di servizi o di lavori, ha luogo una procedura di appalto. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l’amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.
22. Pubblicazione dei dati relativi ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche (art. 38)
FAQ in corso di aggiornamento
22.1 Gli enti locali sono tenuti a pubblicare le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 1 della l. n. 144/1999, secondo quanto previsto dall’art. 38, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013?
Le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici devono essere pubblicate solo dalle amministrazioni centrali e regionali in quanto i citati Nuclei sono previsti dall’art. 1 della legge n. 144/1999 solo per le citate amministrazioni.
22.2 Gli enti locali sono tenuti a pubblicare i documenti relativi alla valutazione delle opere pubbliche di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 33/2013 (linee guida per la valutazione degli investimenti, relazioni annuali, ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione)?
Gli obblighi di pubblicazione dei documenti relativi alla valutazione delle opere pubbliche trovano applicazione nei confronti degli enti locali nella misura in cui questi adottino procedure di valutazione delle opere pubbliche.
23. Pubblicazione dei dati relativi all’attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39)
FAQ in corso di aggiornamento
23.1 Quali sono gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013?
Sono oggetto di specifici obblighi di pubblicazione, tra gli altri, i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesistici, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le loro varianti. Per ciascuno di questi atti di pianificazione devono essere resi disponibili anche gli schemi di provvedimento precedenti all’approvazione, nonché le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici.
23.2 Rientra tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 anche il Documento programmatico preliminare contenente gli obiettivi ed i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale?
Si.
23.3 Rientra tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 anche il Piano del commercio su aree pubbliche?
No.
23.4 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli atti di governo del territorio vigenti, ancorché adottati antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013?
Sì. Visto l’impatto che i piani di governo del territorio sono suscettibili di produrre sulla comunità da essi interessata e considerata la finalità del d.lgs. n. 33/2013 di dare diffusione alle informazioni in possesso delle amministrazioni, le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli strumenti di governo del territorio vigenti, ancorché approvati precedentemente all’entrata in vigore del decreto, tenuto conto che si tratta di atti che hanno durata pluriennale.
In ogni caso, per gli strumenti adottati successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, e quindi a far data dal 20 aprile 2013, la pubblicità degli atti approvati è condizione per l’acquisizione di efficacia degli stessi, secondo quanto previsto dall’art. 39, c. 3, del medesimo decreto.
23.5 Rientrano tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 anche i Piani delle attività estrattive (altrimenti detti Piani cave e torbiere)?
Sì, in quanto atti di pianificazione del territorio.
24. Pubblicazione delle informazioni ambientali (art. 40)
FAQ in corso di aggiornamento
24.1 Chi è tenuto alla pubblicazione della “Relazione sullo stato dell’Ambiente del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio” prevista dall’art. 1, c. 6, del d.lgs. n. 349/1986?
La “Relazione sullo stato dell’Ambiente del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio” deve essere pubblicata dal Ministero, in quanto da questo elaborata.
Tuttavia, vista l’importanza che il legislatore attribuisce alla conoscibilità delle informazioni ambientali, ribadita dal riconoscimento di un diritto di accesso generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 195/2005, è auspicabile che tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico, diano ampia diffusione alle informazioni ambientali di cui dispongono o delle quali è siano conoscenza.
Pertanto, è opportuno che essi, nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Informazioni ambientali”, sotto-sezione di secondo livello “Relazione sullo stato dell’ambiente del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio”, inseriscano un link alla pagina del sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare nella quale la predetta Relazione è pubblicata.
25. Pubblicazione dei dati relativi al servizio sanitario nazionale (art. 41)
FAQ in corso di aggiornamento
25.1 Quali obblighi di trasparenza interessano i dirigenti sanitari che operano all’interno delle strutture del servizio sanitario nazionale?
L’art. 41, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblichino tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure e gli atti di conferimento.
L’art. 41, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che alla dirigenza sanitaria di cui al c. 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del medesimo decreto.
Alla dirigenza sanitaria vanno ricondotti sia i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, che nell’ambito della contrattazione costituiscono l’area dirigenziale IV (Sanità medica e veterinaria), sia i dirigenti non medici che esercitano professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, afferenti all’area dirigenziale III (Sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa).
Pertanto, gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 41, cc. 2 e 3, del d.lgs. n. 33/2013 si applicano all’intera dirigenza sanitaria e, quindi, riguardano sia i dirigenti medici sia i dirigenti non medici afferenti al ruolo sanitario, con la sola eccezione di cui all’art. 41, c. 3, riferita ai responsabili delle strutture semplici.
25.2 Quali obblighi di trasparenza interessano i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo che operano all’interno delle strutture del servizio sanitario nazionale?
L’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, in virtù di quanto disposto dall’art. 11, c. 1, del medesimo decreto, si applica a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compresi, dunque, gli enti del servizio sanitario nazionale.
Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 sono relativi alla dirigenza pubblica in generale e, pertanto, con riferimento agli enti del servizio sanitario nazionale, trovano applicazione nei confronti dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo.
25.3 Ai direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013?
I direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, in virtù del rinvio operato dall’art. 41, c. 3, del medesimo decreto.
Infatti, detto art. 41, c. 3, stabilisce specificamente che alla dirigenza sanitaria “di cui al comma precedente”, che espressamente ricomprende il direttore generale delle aziende sanitarie ed ospedaliere, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del medesimo decreto.
Tuttavia, secondo quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione circa l’analisi del rischio, detta analisi, condotta per la predisposizione di ogni Piano di prevenzione della corruzione, può comportare la definizione di ulteriori misure anche di trasparenza oltre a quelle obbligatorie.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, c. 9, lett. f), della l. n. 190/2012 e della delibera n. 50/2013, l’amministrazione può, all’interno del proprio Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, individuare “dati ulteriori” che intende pubblicare rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
Pertanto, è rimessa alla valutazione dell’amministrazione l’opportunità di indicare quale misura ulteriore quella di rendere conoscibili i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anche relativamente alla figura del direttore generale, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
25.4 Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 si applicano anche ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta?
Considerato quanto previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 in ordine al rapporto esistente tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, l’azienda sanitaria non è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, atteso che gli specialisti di cui sopra non sono titolari di incarichi dirigenziali né di incarichi di collaborazione e consulenza.
25.5 Quali dati le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi a liste e tempi di attesa di cui all’art. 41, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013?
Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata “Liste di attesa”, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Con riferimento alla pubblicazione dei tempi di attesa, l’intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 per l’attuazione dell’art. 1, cc. 60 e 61, della legge n. 190/2012, ha stabilito, in via transitoria, che gli enti del servizio sanitario nazionale pubblichino i “tempi massimi di attesa previsti per tutte le prestazioni considerate traccianti”, suddivisi per classe di priorità e con indicazione della percentuale di loro effettivo rispetto, anziché i tempi medi di attesa.
26. Organismi indipendenti di valutazione (OIV) (art. 44, d.lgs. 33/2013)
26.1. I compiti degli OIV in materia di prevenzione della corruzione
26.1.1. Che compiti svolge l’OIV nel sistema di prevenzione della corruzione?
L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), o l’organismo con funzione analoghe, verifica la coerenza tra le misure di prevenzione della corruzione e le misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.
In particolare:
1. verifica, anche utilizzando le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza;
2. verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT è tenuto a trasmettere anche all’OIV, il quale può chiedere le informazioni e i documenti che ritiene necessari e effettuare audizioni di dipendenti.
Parole chiave: anticorruzione - compiti OIV - performance
Fonte: art. 1, co. 8-bis l. 190/2012 – art. 44 d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte II, § 8.
26.1.2. Nel processo di gestione del rischio corruttivo che ruolo svolgono gli OIV?
Gli OIV o gli organismi con funzioni analoghe:
1. offrono, nell’ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
2. forniscono, qualora disponibili, dati e informazioni utili all’analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
3. favoriscono l’integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.
Parole chiave: anticorruzione - OIV - gestione del rischio corruttivo
Fonte: PNA 2019, Parte II, § 8 - Allegato 1 al PNA 2019, § 2.
26.1.3. Gli OIV sono coinvolti nella predisposizione dei codici di comportamento delle amministrazioni?
L’OIV gioca un ruolo fondamentale nella procedura di adozione dei codici di comportamento perché esprime un parere obbligatorio nella fase di adozione del codice stesso.
Parole chiave: adozione dei codici di comportamento - OIV
Fonte: art. 1, co. 44, l. 190/2012 - art. 54, d.lgs. 165/2001 - d.P.R. 62/2013 - PNA 2019, Parte III, § 1.3.
26.2. I compiti degli OIV in materia di trasparenza
26.2.1. Che compiti svolge l’OIV in materia di trasparenza?
Gli OIV, o gli organismi con funzioni analoghe, attestano - sulla base della griglia redatta dall’ANAC e pubblicata sul sito - l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici, degli ordini professionali, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e degli altri enti privati tenuti all’applicazione del d.lgs. 33/2013.
L’OIV verifica, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dal RPCT circa i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di trasparenza, la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance e l’adeguatezza dei relativi indicatori.
Parole chiave: trasparenza - compiti OIV – assolvimento – obblighi di pubblicazione
Fonte: art. 14, co. 4, lett. g), d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - art. 2-bis d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte II, § 9. e Parte III, § 4.4. - delibera ANAC 1134/2017
26.2.2. Qualora gli enti e le amministrazioni non siano tenuti ad istituire gli OIV, chi svolge le funzioni in materia di trasparenza attribuite agli OIV?
Ferme restando le scelte organizzative ritenute più idonee, le amministrazioni/enti che non sono tenuti a istituire l’OIV possono attribuire le relative funzioni ad altri organismi quali i nuclei di valutazione e, negli enti di diritto privato, all’organo interno di controllo ovvero all’Organismo di vigilanza (OdV).
Parole chiave: trasparenza - OIV - nuclei di valutazione - OdV
Fonte: d.lgs. 33/2013 - delibera 1134/2017, § 3.1.2. - PNA 2019, Parte II, § 9.
26.2.3. Gli enti territoriali sono tenuti ad istituire l’OIV?
Le Regioni e gli enti locali hanno la facoltà, e non l’obbligo, di istituire l’OIV.
Nella loro autonomia, essi possono affidare le relative funzioni ad altri organismi.
Parole chiave: trasparenza - Enti locali - Regioni - OIV - facoltà - nuclei di valutazione
Fonte: d.lgs. 33/2013 - l. 190/2012 - art. 16 d.lgs. n. 150 del 2009 - PNA 2019, Parte II, § 9
26.2.4. Nel caso in cui gli enti territoriali non istituiscano l’OIV chi svolge le relative funzioni?
Nelle Regioni e negli enti territoriali le funzioni dell’OIV possono essere assegnate al nucleo di valutazione ma è opportuno che il Segretario comunale, di norma anche RPCT, non sia componente del nucleo di valutazione.
In vista di possibili conflitti di interessi che potrebbero insorgere, è auspicabile, infatti, che gli enti locali di piccole dimensioni trovino soluzioni compatibili con l’esigenza di mantenere distinti il ruolo di RPCT da quello di componente dell’organismo che svolge le funzioni dell’OIV.
Parole chiave: trasparenza - attestazioni obblighi di pubblicazione - OIV - enti territoriali - segretario comunale - RPCT - nucleo di valutazione - conflitti di interesse
Fonte: PNA 2019, Parte II, § 9.
26.3. Le attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza
26.3.1. Chi attesta l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013?
Tale compito è attribuito agli OIV o ad altri organismi con funzioni analoghe.
Parole chiave: trasparenza - OIV - attestazione obblighi di pubblicazione
Fonte: art. 14, co. 4, lett. g), d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - PNA 2019, Parte II, § 9. e Parte III, § 4.4.
26.3.2. Nel caso in cui l’ente sia temporaneamente privo di OIV, o di organismi con funzioni analoghe, chi attesta l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013?
Nel caso in cui l’ente sia temporaneamente privo di OIV, o di organismo con funzioni analoghe agli OIV, l’attestazione è effettuata dal RPCT (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall’organo di controllo, ove previsto), specificando che nell’ente è assente l’OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.
Parole chiave: trasparenza - attestazioni obblighi di pubblicazione - RPCT - rappresentante legale – organo di controllo
Fonte: delibera ANAC n. 213/2020
26.3.3. Nell’attestazione degli obblighi di trasparenza, l’OIV, o altro organismo con funzioni analoghe, può avvalersi della collaborazione di altri soggetti?
Gli OIV, o gli organismi con funzioni analoghe, possono avvalersi della collaborazione del RPCT, chiedendo informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo.
Parole chiave: trasparenza - OIV - attestazioni obblighi di pubblicazione - collaborazione - RPCT
Fonte: art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte II, § 9.
26.3.4. In cosa consiste l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza?
L’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza è un atto con cui gli OIV o gli organismi con funzioni analoghe attestano la presenza/assenza di un dato o di un documento oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» degli enti tenuti al rispetto del d.lgs. 33/2013. Nell’attestazione ANAC ha chiesto anche di verificare la completezza del dato pubblicato, l’aggiornamento, la natura aperta ed elaborabile del formato di pubblicazione del dato. Le indicazioni per la predisposizione delle attestazioni sono fornite in apposite delibere che ANAC pubblica annualmente.
Parole chiave: trasparenza - OIV - attestazioni obblighi di pubblicazione - Amministrazione/Società trasparente - delibere ANAC
Fonte: art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009 - PNA 2019, Parte II, § 9. e Parte III, § 4.4.
26.3.5. Quali sono le modalità per la predisposizione dell’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza?
ANAC, nell’ambito dell’esercizio dei propri poteri di controllo e di vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, definisce le modalità per la predisposizione dell’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza in apposite delibere pubblicate annualmente.
Nello specifico ANAC con delibera fornisce ogni anno indicazioni su:
1. soggetti tenuti alla pubblicazione dell’attestazione (Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico, Società a partecipazione pubblica non di controllo, Associazioni, fondazioni e enti di diritto privato);
2. obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di rilevazione;
3. tempi di pubblicazione delle attestazioni;
4. documento di attestazione, griglia di rilevazione e scheda di sintesi.
Parole chiave: trasparenza - OIV - modalità attestazioni obblighi di pubblicazione - delibere ANAC
Fonte: art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009 - delibera ANAC 213/2020
26.3.6. Che cos’è il “documento di attestazione”?
Il “documento di attestazione” è il modello fornito annualmente da ANAC secondo cui deve essere resa l’attestazione. Tale documento deve contenere anche un’attestazione riguardo all’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione.
Parole chiave: trasparenza - OIV - Documento di attestazione - assenza filtri
Fonte: art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009 - delibera ANAC 213/2020
26.3.7. Che cos’è la “griglia di rilevazione”?
La “griglia di rilevazione” è il documento messo a disposizione da ANAC e utilizzato dagli OIV e dagli altri organismi con funzioni analoghe per verificare che le amministrazioni e gli enti tenuti assolvano correttamente agli obblighi di trasparenza.
La “griglia di rilevazione” è composta da due fogli:
1. il foglio n. 1 «Pubblicazione e qualità dati» permette di documentare la verifica, effettuata nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società, sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, nonché sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato, secondo le indicazioni fornite. Tutti gli OIV, o gli altri organismi o altri soggetti con funzioni analoghe, sono tenuti a compilare il foglio n. 1;
2. il foglio n. 2 «Uffici periferici», presente solo nella Griglia di rilevazione per le pubbliche amministrazioni, consente di documentare la verifica della pubblicazione dei dati presenti sia nel sito web dell’amministrazione centrale ma anche nei siti degli uffici periferici, laddove esistenti, e la completezza dei dati medesimi. Tale foglio è, pertanto, compilato solamente dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe, dei Ministeri e degli Enti pubblici nazionali con uffici periferici.
Considerata la loro numerosità, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, concentrano le verifiche su un loro campione rappresentativo composto da almeno il 20% degli uffici periferici selezionato autonomamente da ogni amministrazione in base alle proprie caratteristiche.
Parole chiave: trasparenza - OIV – “griglia di rilevazione” - foglio n. 1 - foglio n. 2
Fonte: art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009 - delibera ANAC n. 213/2020
26.3.8. Cosa è la “scheda di sintesi”?
La “scheda di sintesi” è il documento messo a disposizione da ANAC con cui gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, indicano: la data di svolgimento della rilevazione, l’elenco degli uffici periferici, le modalità seguite ai fini dell’individuazione delle predette strutture, le procedure per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati ed eventuale documentazione da allegare. Inoltre, qualora esistenti, vengono indicate nel documento le eventuali articolazioni autonome degli enti e il criterio di pubblicazione dei dati da parte delle stesse, se presenti nel sito dell’amministrazione centrale o nel sito dell’articolazione autonoma.
Parole chiave: trasparenza - OIV - Scheda di sintesi
Fonte: art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009 - delibera n. ANAC 213/2020
26.3.9. Il “documento di attestazione”, la “griglia di rilevazione” e la “scheda di sintesi” devono essere trasmessi ad ANAC?
No, tali documenti non devono essere trasmessi ad ANAC ma pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione/ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. L’Autorità svolge le proprie attività di vigilanza acquisendo i predetti documenti dai siti istituzionali delle amministrazioni/enti.
Parole chiave: trasparenza – “documento di attestazione” – “griglia di rilevazione” – “scheda di sintesi” - trasmissione ad ANAC
Fonte: art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009 - delibera ANAC n. 213/2020
26.3.10. Le attestazioni devono essere pubblicate sul sito dell’amministrazione/ente?
Le attestazioni degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, complete della “griglia di rilevazione” e della “scheda di sintesi”, sono pubblicate nel sito istituzionale dell’amministrazione/ente nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente», sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull’amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione». Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013 pubblicano le attestazioni sul proprio sito web dandone specifica evidenza nella home page.
Parole chiave: trasparenza - attestazioni - OIV - pubblicazione - Amministrazione trasparente/società trasparente
Fonte: delibera 1310/2016, § 6.4.
26.3.11. Entro quali termini annuali devono essere pubblicate le attestazioni predisposte dagli OIV o dagli organi con funzioni analoghe?
Sui termini delle pubblicazioni delle attestazioni predisposte dagli OIV o dagli organi con funzioni analoghe, ANAC fornisce indicazioni nelle delibere annuali. Di norma, il termine è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, salvo eventuali proroghe di cui ANAC dovesse dare comunicazione.
Parole chiave: trasparenza – termini - attestazioni obblighi di pubblicazione - 30 aprile
Fonte: delibera ANAC n. 213/2020, § 3. - PNA 2019, Parte III, § 4.4.
26.3.12. La Guardia di Finanza può essere coinvolta nella verifica della correttezza delle attestazioni svolte dagli OIV sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza?
La Guardia di Finanza può svolgere un controllo documentale diretto a riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe. Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice dei documenti delle amministrazioni/enti sulla base dei quali gli OIV o gli altri organismi con funzioni analoghe attestano l’adempimento degli obblighi di trasparenza.
Parole chiave: trasparenza - attestazioni obblighi di pubblicazione - controllo a campione - Guardia di Finanza
Fonte: delibera ANAC n. 213/2020
27. Violazione degli obblighi di trasparenza e sanzioni (art. 47)
FAQ in corso di aggiornamento
27.1 Quali sanzioni sono previste dall’art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, c. 1, lett. c) primo periodo, e lett. f), del medesimo decreto?
La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione reddituale e patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico politico o di indirizzo politico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, c. 1, lett. f)), nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica (art. 14, c. 1, lett. c), primo periodo), dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
27.2 La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 in caso di violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14 c. 1, lett. c), primo periodo, e lett. f), del medesimo decreto può essere comminata anche nei confronti dei titolari di incarico politico o di indirizzo politico nominati o eletti antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013?
Poiché nel d.lgs. n. 33/2013 manca una specifica disposizione transitoria, l’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 deve intendersi riferito ai titolari di incarico politico o di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia a partire dal 20 aprile 2013, anche se cessati successivamente. Di conseguenza, la sanzione prevista dall’art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 in caso di mancata attuazione degli obblighi di cui al citato art. 14 c. 1, lett. c), primo periodo, e lett. f), può essere irrogata nei confronti dei titolari di incarico politico o di indirizzo politico che alla data di entrata in vigore del decreto risultavano in carica e nei confronti di quelli nominati o eletti successivamente.
27.3 La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, in caso di violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, c. 1, lett. c), primo periodo, e lett. f), del medesimo decreto può essere comminata anche nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado?
La sanzione amministrativa pecuniaria può essere irrogata esclusivamente nei confronti dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi.
27.4 Quali sanzioni sono previste dall’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, nel caso in cui le amministrazioni non pubblichino le informazioni di cui all’art. 22, c. 2, del medesimo decreto, relative agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica?
L’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione qualora le amministrazioni non pubblichino i dati e le informazioni relative agli enti pubblici vigilanti, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 22, c. 2, del medesimo decreto.
Inoltre, l’art. 22, al c. 4, stabilisce, nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 2, il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo, da parte della pubblica amministrazione interessata, in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società partecipate.
27.5 Quali sanzioni sono previste dall’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, nel caso in cui gli amministratori societari non comunichino ai soci pubblici i dati da pubblicare ai sensi dell’art. 22, c. 2, del medesimo decreto?
Qualora gli amministratori societari non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento, l’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.
27.6 Quale è il soggetto deputato a irrogare le sanzioni previste dall’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 in relazione a specifici obblighi di pubblicazione?
Come indicato nella delibera n. 66/2013, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dalla legge n. 689/1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art.11); quello del contraddittorio con l’interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra l’ufficio che compie l’istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18).
In particolare, il predetto regolamento, la cui adozione deve essere tempestiva, dovrà individuare il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione e dovrà inoltre identificare, tra i dirigenti o i funzionari dell’ufficio di disciplina, il soggetto che irroga la sanzione.
Ogni amministrazione, nella propria autonomia e tenuto conto della propria specificità organizzativa, può adottare, nell’individuazione del responsabile per l’irrogazione delle sanzioni, soluzioni differenziate, purché adeguatamente motivate e nel rispetto del principio di separazione funzionale tra il soggetto cui compete l’istruttoria e quello cui compete l’irrogazione delle sanzioni, in base a quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della legge n. 689/1981.
27.7 In assenza di regolamento, quali sono i soggetti competenti all’avvio del procedimento sanzionatorio e all’irrogazione della sanzione di cui all’art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013?
Nelle more dell’adozione del regolamento gli enti, nell’esercizio della loro autonomia, sono tenuti ad indicare un soggetto cui compete l’istruttoria ed uno a cui compete l’irrogazione delle sanzioni.
Qualora gli enti non provvedano al riguardo, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell’ufficio disciplina. Quest’ultimi agiranno sulla base dei principi contenuti nella legge n. 689/1981.
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1. Quesiti di natura generale (artt. 2, 4, 7, 8, 9)
1.5 Gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 sono immediatamente precettivi?
Si, le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, salvo i casi in cui sono previsti specifici diversi termini, sono immediatamente precettive, così anche indicato nella delibera n. 50/2013 e nel Piano Nazionale Anticorruzione, allegato 1, § B.3 L’immediata precettività è stata anche ribadita, per gli enti territoriali, nell’Intesa Governo, Regioni e Autonomie locali sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 per l’attuazione dell’art. 1, cc. 60 e 61, della l. n. 190/2012.
1.6 Esiste un elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti in materia di trasparenza?
Sì, per agevolare i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza, l’A.N.AC. ha predisposto un elenco degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e da ulteriori disposizioni di legge previgenti e successive.
L’elenco è consultabile all’indirizzo internet http://www.civit.it/wp-
2. Accesso civico (artt. 5 comma 1)
2.5 Il Responsabile della trasparenza competente per l’accesso civico può essere anche titolare del potere sostitutivo?
No, in quanto il soggetto titolare del potere sostitutivo non dovrebbe rivestire una qualifica inferiore o equivalente rispetto al soggetto sostituito.
Pertanto, ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico soprattutto nei casi in cui vi sia un unico dirigente a cui attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della corruzione, le funzioni relative all’accesso civico di cui all’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 possono essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso. Questa soluzione è rimessa, in ogni caso, all’autonomia organizzativa degli enti.
3. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 10)
3.1 Entro quale data deve essere adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016?
Il termine per l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è fissato al 31 gennaio 2014.
3.2 Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità deve essere pubblicato sul sito istituzionale?
Si, esso deve essere pubblicato in formato aperto (ad esempio HTML o PDF/A) nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”.
3.3 I contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità devono essere collegati agli altri documenti di programmazione strategica?
Sì, l’art. 44 del d.lgs. n. 33/2013 ribadisce la necessità di un coordinamento tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e quelli indicati nel Piano della performance. Il principio era già stato espresso dall’A.N.AC. con delibera n. 6/2013, § 3.1, lett. b), secondo cui è necessario un coordinamento fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance.
Il Programma, infatti, deve indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità in quanto “definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all’articolo 43, comma 3”. Dette misure e iniziative devono peraltro essere collegate con quelle previste dal Piano di prevenzione della corruzione, secondo quanto disposto dall’art. 10, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013.
3.4 Oltre al Responsabile della trasparenza, l’amministrazione può individuare referenti per la trasparenza?
Il Responsabile della trasparenza è unico. Tuttavia, in particolare nelle amministrazioni con organizzazione complessa, possono essere individuati referenti per la trasparenza in strutture interne all’amministrazione, anche territoriali. Le modalità di coordinamento tra il Responsabile della trasparenza e i referenti vanno indicate nel Programma triennale.
Durante il processo di elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità le amministrazioni sono tenute a consultare i portatori di interessi?
L’art. 10, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 prevede che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che di norma costituisce una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, sia adottato sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).
Come precisato nelle delibere nn. 2/2012 e 50/2013, è auspicabile inoltre che entro il termine di adozione del Programma abbia luogo un ampio ed effettivo coinvolgimento dei portatori di interessi interni ed esterni.
4. Ambito soggettivo di applicazione (art. 11)
4.4 Gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) sono tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013?
Gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) sono da ritenersi enti pubblici regionali e, quindi, in considerazione di tale qualificazione, sono da ricomprendersi fra gli enti cui si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013.
Laddove trasformati in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) restano comunque inclusi nel novero delle “aziende ed amministrazioni” di Regioni, Province e Comuni, che l’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 contempla nell’ambito soggettivo di applicazione del decreto stesso in quanto pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Laddove invece siano stati privatizzati, occorrerà valutare caso per caso se rientrino fra i soggetti privati tenuti alla applicazione della disciplina in materia di trasparenza.
Le Consulte d’ambito per l’organizzazione dei servizi integrati sono tenute ad osservare gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013?
Sì, in quanto le Consulte d’ambito, in via generale consorzi obbligatori di enti locali, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000, rientrano nell’ambito soggettivo di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2011, richiamato dall’art. 11, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.
12. Pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa (art. 24)
12.1 Tutte le amministrazioni sono tenute a pubblicare in forma aggregata i dati relativi alla propria attività amministrativa di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 33/2013?
L’obbligo per le amministrazioni di pubblicare i dati relativi all’attività amministrativa sussiste qualora siano in vigore disposizioni normative che prevedano in capo alle stesse l’obbligo di organizzare a fini statistici i dati relativi all’attività svolta, ovvero laddove le amministrazioni, su base volontaria, svolgano attività di trattamento dei dati a fini conoscitivi. In tali casi, i dati pubblicati devono essere mantenuti costantemente aggiornati.
12-bis. Pubblicazione dei controlli sulle imprese
12-bis.1 Quali tipologie di controlli cui sono assoggettate le imprese rientrano tra quelle da pubblicare ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 33/2013?
Tenuto conto che la materia dei controlli è diversificata in relazione alle diverse tipologie di amministrazione, è rimessa ad ogni amministrazione la ricognizione dei controlli di propria pertinenza.
Con riferimento agli enti territoriali e locali, sul tema dei controlli sulle imprese sono state adottate, in sede di Conferenza Unificata, le “Linee guida in materia di Controlli ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35”, disponibili alla pagina http://www.impresainungiorno.
percentuale di loro effettivo rispetto, anziché i tempi medi di attesa.
21. Responsabile della trasparenza (art. 43)
21.1 Chi può essere individuato quale Responsabile della trasparenza?
Relativamente alla individuazione del Responsabile della trasparenza, nella delibera n. 2/2012 era stata indicata l’opportunità di individuare il Responsabile della trasparenza tra i dirigenti di vertice dell’amministrazione.
Successivamente l’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013 ha previsto che “di norma” le funzioni di Responsabile della trasparenza siano svolte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Pertanto, considerate le specificità e l’autonomia organizzativa di ogni ente, la nomina del Responsabile della trasparenza, se non coerente con il disposto normativo, va adeguatamente motivata.
21.2 Il Responsabile della trasparenza può essere anche componente dell’Organismo indipendente di valutazione dello stesso ente?
Stante la competenza dell’Organismo indipendente di valutazione, o struttura analoga, ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione curati dal Responsabile della trasparenza, è opportuno evitare il cumulo delle funzioni tra le due figure.
21.3 In quale sotto-sezione della sezione “Amministrazione trasparente” vanno pubblicati i nominativi e i riferimenti del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della prevenzione della corruzione?
I dati relativi al Responsabile della trasparenza e al Responsabile della prevenzione della corruzione vanno pubblicati all’interno della sotto-sezione “Altri contenuti – Corruzione”.
22. Organismi indipendenti di valutazione (OIV) (art. 44)
22.3 E’ possibile verificare l’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente attraverso la “Bussola della Trasparenza”?
La “Bussola della Trasparenza” è strumento operativo messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica e, come risulta dal sito internet in cui è fruibile, registra unicamente l’esistenza della sezione “Amministrazione trasparente” e delle relative sotto-sezioni, come indicate nell’allegato A del d.lgs. n. 33/2013, ma non rileva se, al loro interno, sono presenti contenuti.
Secondo quanto già specificato nella delibera n. 50/2013, § 3, l’unico strumento idoneo ad attestare l’avvenuta pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di specifici obblighi di trasparenza è l’attestazione predisposta dagli Organismi indipendenti di valutazione (o da strutture analoghe) ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e dell’art. 44 del d.lgs. n. 33/2013, fatti salvi naturalmente i poteri di controllo dell’A.N.AC.
24. Argomenti vari non riconducibili a specifici articoli del d.lgs. n. 33/2013
24.1 Sussiste l’obbligo per gli enti locali di pubblicare, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, i verbali delle sedute dei Consigli comunali e provinciali?
In assenza di norme specifiche che prevedono l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei verbali dei Consigli ai fini della trasparenza, occorre rifarsi all’art. 38, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato da apposito regolamento. Rientra quindi nell’ambito dell’autonomia statutaria e regolamentare dei singoli enti locali la disciplina delle forme di pubblicità dei verbali delle sedute del Consiglio.
24.2 Nel caso in cui l’applicativo utilizzato dall’amministrazione per il caricamento dei dati sul sito istituzionale non funzioni, l’amministrazione è esonerata dall’adempimento degli obblighi di trasparenza?
No. La scelta dell’applicativo per il caricamento dei dati è rimessa all’autonomia di ciascuna amministrazione ed eventuali difficoltà nel caricamento derivanti dal gestore dell’applicativo non possono essere considerate come cause ostative all’adempimento degli obblighi di pubblicazione.