ASSENZA ALLE VISITE FISCALI
Con messaggio 1270 del 29/03/2019 , che qui pubblichiamo,l'Inps ha ricordato che nei casi di assenza a visita di controllo domiciliare, disposta sia d’ufficio che su richiesta datoriale, il lavoratore pubblico del Polo unico è tenuto a presentare o a trasmettere all’Istituto la documentazione giustificativa nei soli casi in cui questa presenti caratteri prettamente sanitari.
Il suddetto adempimento riguarda anche i lavoratori pubblici non rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico.
Nei predetti casi infatti l’Istituto, non erogando alcuna prestazione previdenziale a tutela della malattia, può solo esprimere un parere medico-legale sulla giustificabilità dell’assenza in occasione dell’accertamento disposto.
Viene quindi rimessa al datore di lavoro la valutazione finale di competenza sulla giustificazione dell’assenza, sia per motivi sanitari (su cui, si rammenta, l’Inps esprime solo un parere) che, a maggior ragione, per ogni altro genere di motivi.
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