Procedure di gara: rilascio dei pareri di precontenzioso
L’art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone che «Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo».
Il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione il 9 gennaio scorso ha approvato il nuovo Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso (in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26/01/2019), con il quale sono stati aggiornati anche i moduli per la presentazione delle istanze, e predisposti altri due moduli, uno per la comunicazione dell’adesione all’istanza di parere ed uno per la comunicazione dell’adeguamento al parere.
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