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Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni per la tenuta del  Registro delle attività di trattamento, previsto dal Regolamento (EU) n. 679/2016 (di seguito “RGPD”).
 
Il Registro, che deve essere predisposto dal titolare e del responsabile del trattamento, è un documento che contiene le principali informazioni  relative alle operazioni di trattamento svolte da una impresa, un’associazione, un esercizio commerciale, un libero professionista.
 
 
Il Registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.
 
Come specificato nelle FAQ presenti sul sito  del Garante, sono tenuti a redigere il Registro le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti e - al di sotto dei 250 dipendenti - qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti che possano presentare rischi, anche non elevati, per i diritti e le libertà delle persone o che effettui trattamenti non occasionali di dati oppure trattamenti di particolari categorie di dati (come i dati biometrici, dati genetici, quelli sulla salute, sulle convinzioni religiose, sull’origine etnica etc.), o anche di dati relativi a condanne penali e a reati.
 
Nelle FAQ vengono indicate, tra l’altro, quali informazioni deve contenere il Registro e le modalità per la sua conservazione e il suo aggiornamento.
Pubblicata il 11 ottobre 2018

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