Sunto del decreto Milleproroghe
Il 21 Settembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.220) la Legge 21 settembre 2018, n. 108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, che entra in vigore dal 22/09/2018.
Di seguito riportiamo l’Art. 6 (Proroga di termini in materia di istruzione e università) che contiene disposizioni in materia di Istruzione e Università.
Art. 6 - Proroga di termini in materia di istruzione e università
UNIVERSITA’
1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato dall'articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' prorogato (( , per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, )) al 31 ottobre 2018.
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA
2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017-2018 e 2018-2019».
SCUOLE ALL’ESTERO
3. All'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole «dall'anno scolastico 2018/19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2019/2020. La validita' delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 e' prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2».
TERMINE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI.
(( 3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2018 ».
TERMINE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI ASILI NIDO.
3-ter. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2018 ».
OBBLIGHI VACCINALI
3-quater. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, e' prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di forma-zione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiara-zione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.
VERIFICHE VULNERABILITA’ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
3-quinquies. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « Entro il 31 agosto 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2018 ».
CARTA DEL DOCENTE
3-sexies. Le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.
PROVE INVALSI – REQUISITO DI ACCESSO ESAME DI STATO
3-septies. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
3-octies. Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonche' dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attivita' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019. ))