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Il 21 Settembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.220) la Legge 21 settembre 2018, n. 108  - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, che entra in vigore dal 22/09/2018.

                Di seguito riportiamo l’Art. 6 (Proroga di termini in materia di istruzione e università) che contiene disposizioni in materia di Istruzione e Università.

 

Art. 6 - Proroga di termini in materia di istruzione e università

 

UNIVERSITA’

1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016,  n.  95,  come  modificato dall'articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre  2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017, n. 19, e' prorogato (( , per  le  procedure  pendenti  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, )) al 31 ottobre 2018.

 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA

2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013, n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite  dalle  seguenti:  «, 2017-2018 e 2018-2019».

 

SCUOLE ALL’ESTERO

3. All'articolo 37, comma 5,  del  decreto  legislativo  13  aprile 2017, n. 64, le parole «dall'anno scolastico 2018/19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2019/2020. La  validita'  delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18  e'  prorogata  per l'anno scolastico 2018/2019 per le  assegnazioni  temporanee  di  cui all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero  sui  posti  che  si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli  articoli 18, comma 1, e 35, comma 2».

 

TERMINE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI.

(( 3-bis. All'articolo 4, comma 2, del  decreto-legge  30  dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2018 ».

 

TERMINE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI ASILI NIDO.

3-ter. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge  30  dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio 2017, n. 19, le parole: « al dicembre 2017 »  sono  sostituite  dalle seguenti: « al 31 dicembre 2018 ».

 

OBBLIGHI VACCINALI

3-quater. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo  5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7  giugno  2017,  n.  73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, e' prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario  dei  servizi educativi per l'infanzia e dei corsi  per  i  centri  di  forma-zione professionale regionale 2018/2019; in  caso  di  presentazione  della dichiara-zione sostitutiva resa ai sensi del testo unico  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  la documentazione   comprovante   l'effettuazione   delle   vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.

 

VERIFICHE VULNERABILITA’ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

3-quinquies. All'articolo 20-bis,  comma  4,  del  decreto-legge  9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7 aprile 2017, n. 45, le parole: « Entro  il  31  agosto  2018  »  sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2018 ».

 

CARTA DEL DOCENTE

3-sexies.  Le  risorse  stanziate  per  la  Carta  elettronica  per l'aggiornamento  e  la  formazione  del  docente   di   ruolo   delle istituzioni  scolastiche  di   ogni   ordine   e   grado,   istituita dall'articolo 1, comma 121, della  legge  13  luglio  2015,  n.  107, relative all'anno scolastico  2016/2017,  possono  essere  utilizzate entro il 31 dicembre 2018.

 

PROVE INVALSI – REQUISITO DI ACCESSO ESAME DI STATO

3-septies. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 13,  comma 2,  lettera  b),  e  dell'articolo  14,  comma  3,   sesto   periodo, limitatamente al  sostenimento  della  prova  a  carattere  nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019.

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

3-octies. Nelle more della revisione della disciplina dei  percorsi di  alternanza  scuola-lavoro,  il  termine  di  entrata  in   vigore dell'articolo 13, comma 2,  lettera  c),  nonche'  dell'articolo  14, comma 3, sesto periodo,  limitatamente  alle  attivita'  assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019. )) 

Pubblicata il 24 settembre 2018

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