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Il blocco degli scrutini è illegittimo: lo svolgimento va garantito, la conclusione può essere differita al massimo fino a 5 giorni per effetto dello sciopero, ma non è ipotizzabile alcuno slittamento per gli scrutini delle classi che svolgono gli esami conclusivi dei cicli di istruzione (esami terza media, maturità, abilitazione professionale). Il chiarimento e della Commissione di garanzia sugli scioperi, che già nel 2010 (in occasione di un'agitazione indetta da Gilda, Cobas e altre sigle) dichiarò illegittimo il blocco. In caso di violazioni, i sindacati rischiano una sanzione da 5mila a 100mila euro.

All'indomani della minaccia di alcune sigle sindacali - Snals e Cobas - di ricorrere al blocco degli scrutini contro il Ddl sulla scuola, è utile ricordare che in base all'accordo nazionale del comparto scuola del 1999, non si può scioperare in caso di scrutini finali, propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione (terza media, ultimo anno delle superiori, abilitazioni professionali).

 

 

Pubblicata il 15 maggio 2015

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