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Il Ministero della Salute con la Nota prot. n. 14368 del 24 aprile 2015 ha comunicato che con sentenza n. 5714 del 17/04/2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima, in accoglimento del ricorso presentato dalla FIC-CGIL, ha annullato la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica in materia di assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

La predetta circolare, interpretando la norma di cui al comma 5 ter dell'art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificata dalla legge di conversione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, aveva disposto che per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il dipendente avrebbe dovuto fruire dei permessi per documentati motivi personali di cui all'art. 18, comma 2, del CCNL 16/5/1995, o di istituti contrattuali similari o alternativi (ad esempio i permessi brevi), non potendo più imputare a malattia l'assenza dal servizio dovuta alle predette fattispecie.

Con la sentenza in oggetto, i giudici amministrativi rilevano che la nuova formulazione della norma di cui al comma 5 ter dell'art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001 - che usa l'espressione "il permesso è giustificato" al posto della precedente "l'assenza è giustificata" - è generica e funzionale alla regolazione di situazioni di assenza dal lavoro non direttamente collegate ad uno stato patologico acclarato, in quanto la necessità di sottoporsi ad una visita o ad un controllo medico non presuppone necessariamente la presenza di una patologia in atto, e sottolineano, al contempo, che un'interpretazione logicamente e sistematicamente orientata della predetta norma non può essere quella proposta con la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, che richiama direttamente i permessi per "documentati motivi personali secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)". Tale richiamo diretto è inammissibile, secondo i giudici amministrativi, "perché, evidentemente, tali permessi, e la relativa contrattazione di comparto, erano stati individuati nella vigenza della normativa precedente, che non faceva distinzione sull'assenza per malattia, come sopra evidenziato".

Ne consegue, per l'organo giudicante, che la novella legislativa in questione deve comportare, per la sua applicazione, una revisione della disciplina contrattuale di riferimento, per cui la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica viene annullata per illegittimità in quanto la materia oggetto del novellato comma 5 ter dell'art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, deve trovare attuazione nella disciplina contrattuale, da rivisitare, e non in attigenerali, quali appunto la circolare annullata, che impongono modifiche unilaterali a CCNL già sottoscritti.

Pubblicata il 08 maggio 2015

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