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Di Giorgio Germani - Presidente Nazionale ANQUAP

Nel diritto pubblico la “competenza”, sempre stabilita per legge (o per regolamento), è retta dal principio di inderogabilità. Tuttavia, con provvedimento amministrativo, nei casi espressamente previsti dalla norma primaria o secondaria, si può determinare lo spostamento (trasferimento) di esercizio della competenza medesima, attraverso lo strumento delle delega di poteri. La delega non comporta un definitivo trasferimento di competenza dal delegante al delegato, ma crea una competenza derivata sempre revocabile.

La delega è un atto amministrativo di carattere organizzativo per mezzo del quale un organo (o un ente), titolare in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce ad altro organo (o ad altro ente), con atto d’imperio unilaterale – non soggetto ad accettazione – una competenza di tipo derivata sulla materia stessa. La delega è ammissibile solo se espressamente prevista e deve essere conferita con provvedimento formale (atto scritto), che trasferisce non la titolarità del potere ma soltanto il suo esercizio. Per effetto della delega, il delegato si trova, nell’esercizio del potere trasferito, nella stessa posizione del delegante ed esercita il potere trasferito in nome proprio assumendone le relative responsabilità.

La natura della delega è quella di un atto amministrativo così definibile: - organizzativo, poiché concerne l’organizzazione dell’Amministrazione Pubblica; - discrezionale, perché rimesso alla libera decisione del delegante; - essenzialmente temporaneo, perché non è possibile una delega per sempre; - ampliativo della sfera giuridica, poiché ne aumenta i poteri. Fatta questa necessaria premessa di carattere “dottrinale”, entriamo nel caso concreto della delega di funzioni dirigenziali nelle scuole e nelle istituzioni educative. La delega di funzioni dirigenziali è espressamente prevista, per tutte le Amministrazioni Pubbliche, dall’art. 2 L. 145/02, che ha modificato l’art. 17 D. Lgs. 165/01. “I Dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d), ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad esse affidati. Non si applica in ogni caso l’art. 2103 del c.c.”. Sono delegabili le seguenti funzioni: - l’attuazione dei progetti e delle gestioni assegnate, con l’adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e l’esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; - dirigere, coordinare e controllare l’attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; - la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali. Nelle scuole e nelle istituzioni educative occorre fare riferimento anche all’art. 25 D.Lgs. 165/01 e ad alcune norme del D.I. 44/01 (Regolamento di contabilità), in materia di attività finanziarie, patrimoniali e negoziali. Il trasferimento di poteri dal Dirigente al Direttore (unica figura apicale dopo il Dirigente) aumenta la qualità e quantità delle funzioni e delle responsabilità a carico di quest’ultimo e si configura, a parere dello scrivente, quale conferimento di incarico specifico da remunerare. Il compenso da riconoscere sarà stabilito - a carico di appositi finanziamenti (quelli per incarichi specifici) o di altri finanziamenti utilizzabili - in sede di contrattazione integrativa di istituto, tenendo conto del contenuto del provvedimento di delega. Le funzioni dirigenziali delegabili al Direttore possono essere le seguenti (elenco indicativo):

A. In materia finanziaria, patrimoniale e negoziale (D.I. 44/2001): - prelievi dal fondo di riserva, art. 4 c. 4; - variazioni al programma annuale conseguenti ad entrate finalizzate, art. 6 c. 4; - imputazione delle spese, art. 7 c. 3; - ordinazione di spese eccedenti la dotazione originaria, art. 7 c. 3; - assunzione impegni di spesa, art. 11 c. 3; - uso della carta di credito, art. 14 c. 2; - adozione provvedimenti di eliminazione beni dall’inventario, art. 26 c. 1; - svolgimento di singole attività negoziali, art. 32 c. 2; - potere di recedere, rinunciare e transigere nell’attività negoziale, art. 33 c. 3; - acquisto diretto di beni e servizi e scelta contraente per acquisti, appalti e forniture, art. 34; - svincolo di garanzie eventualmente prestate, art. 36 c. 4; - vendita materiali fuori uso e beni non più utilizzabili, art. 52.

B. In materia di rapporto di lavoro (CCNL 29/11/2007 e successive modifiche): - concessione congedi, ferie, festività, permessi, assenze per malattia, aspettative ed infortuni, artt. da 12 a 20; - richiesta visite di controllo per malattie, art. 17 c. 12 CCNL e art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001; - pagamento compenso sostitutivo per ferie non godute (solo in particolari situazioni), art. 13 CCNL come modificato dall’art. 5 comma 8 Legge 95/2012; - corresponsione indennità sostitutiva di preavviso, art. 23; - stipula contratti individuali di lavoro ed atti di individuazione del dipendente da assumere, artt. 36, 44 e 59 contratto e DD.MM. 131/2009 e 430/2000; - collaborazioni plurime del personale ATA, art. 57; - sospensione temporanea del rapporto di lavoro del personale in servizio che accetta rapporti di lavoro a tempo determinato, art. 60; - conferma rapporti di lavoro a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di prova, art. 45; - attribuzioni incarichi specifici al personale ATA, art. 47 come modificato dall’art. 1 sequenza contrattuale 25 luglio 2008; - autorizzazione alla partecipazione ad iniziative di aggiornamento, artt. da 63 a 71; Si ricorda che le funzioni dirigenziali sono delegabili anche a docenti appositamente individuati, in genere i docenti collaboratori (art. 25 D. Lgs. 165/2001).

Pubblicata il 05 novembre 2014

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