CON QUALI SOGGETTI DEVE RAPPORTARSI IL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ASSICURARE LA SICUREZZA?
Febbraio 2014
Dott. Andrea Bighi
“UN CANTIERE ENTRA A SCUOLA: CON QUALI SOGGETTI DEVE RAPPORTARSI IL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ASSICURARE LA SICUREZZA NELL’INTERAZIONE TRA CANTIERE E ATTIVITA’ SCOLASTICA?”
Gli Enti locali si stanno sempre più impegnando per rendere “sicuri” gli edifici scolastici e per assicurare l’attuazione degli indispensabili interventi di manutenzione.
Le operazioni connesse alle suddette attività comportano spesso la costituzione di “cantieri” all’interno delle aree di competenza delle istituzioni scolastiche, nei confronti dei quali la vigente normativa impone sia di verificare se nell’interazione tra cantiere e attività scolastiche sussistono “rischi interferenziali”, sia di adottare, se necessarie, le relative misure preventive e protettive tese ad eliminare/ridurre i rischi infortunistici ed igienico - sanitari.
In occasione dello svolgimento di lavori di messa in sicurezza dell’edificio scolastico o di altri lavori di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, è indispensabile che ciascuno dei soggetti interessati, Comune o Provincia (proprietari dell’edificio), imprese esecutrici e istituzione scolastica, si coordinano e cooperino tra loro sia per verificare, a causa della presenza dell’attività didattica, se sussistono dei rischi da interferenza, sia per adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione atte a ridurre il rischio di accadimento di eventi indesiderati.
Si rammenta, a questo proposito, che i rischi interferenziali derivano dalla commistione di più organizzazioni lavorative nel medesimo spazio di lavoro; nella fattispecie in esame tra i lavori svolti dal cantiere e l’attività lavorativa svolta nell’istituzione scolastica.
Che cosa si intende per “cantiere”?
Come specificato nell’art. 89, del D.lgs 81/2008, si intende per:
- Cantiere temporaneo o mobile (più semplicemente denominato: cantiere): “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X”.
Gli interventi soggetti alle disposizioni riportate nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08 riguardano, quindi, esclusivamente i lavori “edili”, tra i quali: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici; gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.
Quali attività NON rientrano tra i lavori di tipo “edile” e quindi non assoggettabili al Titolo IV del D.Lgs. 81/08?
Non rientrano tra i “lavori edili” i lavori impiantistici di qualsiasi tipo, la cui realizzazione non comporta l’esecuzione di opere edili, quali i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI, D.Lgs. 81/08 [V. art. 88, comma 2, in particolare la lettera g- bis), integrata dal Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98].
In ambito scolastico quali interventi sono considerati “cantieri”?
Rientrano nella definizione di cantiere anche le opere realizzate nelle scuole che prevedono:
- ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie, generali, parziali o localizzate, comportanti lavori edili o affini svolte in presenza dell’attività didattica.
Quali sono le “figure di riferimento” quando si istituisce un cantiere in ambito scolastico?
Per comprendere la terminologia utilizzata nella materia in esame, e quindi conoscere a quali figure il Dirigente scolastico può fare riferimento per cercare di assicurare la massima sicurezza durante i lavori edili nelle aree di competenza della scuola, si rendono indispensabili alcune importanti definizioni, previste dall’art. 89 del D.Lgs. 81/08:
- Committente: “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto”; in ambito scolastico è il proprietario dell’edificio scolastico (Comune o Provincia).
Gli obblighi del committente sono indicati nell’art. 90 del D.Lgs
81/08; tra questi:
nei cantieri in cui è prevista la presenza di PIU’ IMPRESE ESECUTRICI, anche non contemporanea, contestualmente all’incarico di progettazione, designa il :
a) Coordinatore per la Progettazione (C.S.P.);
b) nei cantieri in cui è prevista la presenza di PIU’ IMPRESE ESECUTRICI, anche non contemporanea, prima dell’affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori (C.S.E.).
- Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/08.
Nel campo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Lavori Pubblici, quindi anche per le istituzioni scolastiche) il Responsabile dei lavori è il Responsabile Unico del Procedimento, ovvero la persona individuata dall’Amministrazione proprietaria dell’edificio scolastico per gestire l’intervento, e che rappresenta il primo punto di riferimento per il Dirigente scolastico;
- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, più semplicemente denominato “Coordinatore per la Progettazione” (CSP): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91”; tra detti compiti: redige sia il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C. V. avanti), di cui all’art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV, sia il Fascicolo Tecnico.
Il “Coordinatore per la progettazione”, tra l’altro, effettua l’analisi delle INTERFERENZE tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronogramma dei lavori.
- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, più semplicemente denominato: “Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori” (CSE): “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92,(…)”; tra detti compiti:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all’art. 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure;
Che cos’è il PSC?
b) verifica l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S. V. avanti), da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all’art. 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo; adegua il PSC in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.);
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed i coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d)segnala al Committente e al Responsabile dei lavori le inosservanze e le inadempienze delle imprese esecutrici;
e) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenimenti adeguatamente effettuati dalle imprese interessate;
- uomini – giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;
- Impresa affidataria: “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”;
- Impresa esecutrice: “impresa che esegue l’opera o parte di essa impiegando proprie risorse umane e materiali”;
- lavoratore autonomo: “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.
Che cosa si intende per Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)?
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), emesso dal Coordinatore per la Progettazione (CSP), è considerato uno strumento di lavoro, specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile in cui operano PIÙ IMPRESE, finalizzato all’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
I suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/08.
Il P.S.C. è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
La suddetta relazione dovrà contenere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi di riferimento all’area ed all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenziali ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
Tra i contenuti dello stesso PSC sono previste anche le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché la reciproca informazione, fra datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.”
L’elenco dei contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e l’indicazione della stima dei costi sono definiti all’allegato XV del D.Lgs. 81/08.
Che cosa si intende per Piano Sostitutivo della Sicurezza (P.S.S.)?
Il Piano Sostitutivo della Sicurezza (P.S.S.) è il piano che sostituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nel caso in cui si tratti di “appalti pubblici” (come nel caso riguardante le scuole) e solo se i lavori sono svolti da UNA UNICA IMPRESA.
Il PSS è redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario e contiene gli stessi elementi del PSC, ad eccezione della stima dei costi per la sicurezza (Allegato XV, Punto 3.1.1., D.Lgs. 81/08).
Che cosa si intende per Piano Operativo per la Sicurezza (P.O.S.)?
Per Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) si intende: “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV”.
Più in generale, il P.O.S. può essere definito come una sorta di “Carta di identità” del cantiere temporaneo o mobile; infatti in questo documento devono essere riportati:
dati anagrafici della ditta esecutrice, dati relativi al cantiere, organigramma, attrezzature e impianti utilizzati, descrizione delle fasi di lavorazione, individuazione delle misure preventive e protettive integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; informazioni relative alla prevenzione quali figure professionali e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), attività di formazione e informazione per la sicurezza dei lavoratori.
Tutto ciò premesso, tenuto conto che sono assoggettabili al Titolo IV del D.Lgs. 81/08, tutti i lavori di tipo “edile”, nelle scuole sono considerati “Cantieri”, come già sottolineato, anche gli interventi di ristrutturazione e manutenzioni straordinarie, generali, parziali o localizzate comportanti lavori edili o affini, svolte in presenza dell’attività didattica.
La responsabilità di verificare la futura presenza di un cantiere all’interno della scuola, sia in occasione della pianificazione degli interventi sia in fase di progettazione di un intervento non pianificato, è in capo esclusivamente al Committente (Comune o Provincia).
Allo stesso soggetto spetta:
- la verifica dell’assoggettabilità o meno degli interventi al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (detta valutazione spetta esclusivamente al Committente);
- la designazione del Coordinatore per la Progettazione (CSP);
- la designazione del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori (CSE);
- la valutazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e del Fascicolo tecnico;
- la trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) a tutte le imprese invitate a presentare l’offerta per l’esecuzione dei lavori;
- la verifica della idoneità tecnico – professionale delle imprese esecutrici;
- la trasmissione, prima dell’inizio dei lavori, ad A.U.S.L e Direzione Territoriale del lavoro (DTL), della Notifica Preliminare elaborata conformemente all’allegato XII del D.Lgs. 81/08; invia, altresì, all’amministrazione concedente la stessa Notifica Preliminare, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b), comma 9, art. 90, del D.Lgs. 81/08;
- la verifica dell’operato dei Coordinatori (CSP e CSE), verifica dell’avvenuta formazione sugli obblighi dell’impresa affidataria, verifica dell’avvenuto trasferimento degli oneri della sicurezza di subappaltatori da parte dell’appaltatore;
- l’adozione dei necessari provvedimenti (sospensione dei lavori, allontanamento di imprese o di lavoratori autonomi, risoluzione del contratto), in seguito a segnalazioni del Coordinatore per l’esecuzione (CSE).
In occasione di lavori edili nella scuola, chi è il primo punto di riferimento per il Dirigente scolastico?
Trattandosi di “opera pubblica” realizzata nell’edificio scolastico, il primo punto di riferimento per il Dirigente scolastico è il “Responsabile Unico del Procedimento” (Responsabile dei lavori), vale a dire il soggetto individuato dall’Amministrazione proprietaria dell’edificio scolastico per gestire l’intervento e tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 90 del D.Lgs. 81/08.
Nella fase di “Progettazione” dei lavori da svolgere in ambito scolastico, con quali figure il Dirigente scolastico deve rapportarsi?
Nella fase di “Progetto” dei lavori che saranno eseguiti nel cantiere all’interno della scuola, il Dirigente scolastico si confronterà con le seguenti figure:
- il Progettista;
- il Responsabile del Procedimento
- il Coordinatore in materia di Sicurezza per la Progettazione (C.S.P.).
Nella fase di Organizzazione, Avvio ed Esecuzione dei lavori edili svolti nel cantiere, con quali figure il Dirigente scolastico deve confrontarsi?
In occasione delle suddette fasi il Dirigente scolastico deve rapportarsi con:
- Direttore dei lavori;
- Responsabile del Procedimento;
- Coordinatore in materia di Sicurezza per l’Esecuzione (C.S.E.) dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/08;
- Datori di lavoro dell’impresa/e affidataria/e.
Da quale soggetto viene coinvolto il Dirigente scolastico nella “gestione della sicurezza” durante l’esecuzione dei lavori edili nella scuola?
Il Dirigente scolastico durante l’esecuzione dei lavori viene coinvolto, in particolare, dal Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori (CSE) sia nei casi in cui si rendono necessarie le “Riunioni di Coordinamento”, sia per discutere aspetti relativi alle “Interferenze” con l’attività scolastica.
La presenza dell’attività scolastica, svolta contemporaneamente ai lavori del cantiere, deve essere tenuta in debita considerazione in fase di progetto dal Coordinatore per la Progettazione (CSP), che redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), e, di conseguenza, dai datori di lavoro delle singole imprese presenti nel cantiere che redigono i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza (POS).
Acquisite le informazioni dal Dirigente scolastico sulle modalità di svolgimento dell’attività scolastica, su quali elementi vengono definite nel PSC, e nei POS, le prescrizioni necessarie per eliminare/ridurre i rischi di infortunio e i rischi di tipo igienico – sanitario?
Preso atto delle informazioni fornite dal Dirigente scolastico in merito allo svolgimento delle attività scolastiche, le prescrizioni necessarie da inserire nel PSC, e nei relativi POS, volte a ridurre sia i rischi di infortunio che di tipo igienico – sanitario conseguenti alla presenza di “interferenze” nelle aree di lavorazione, debbono riguardare:
- la regolamentazione degli accessi alle aree di lavorazione; si rendono quindi necessari accessi il più possibile separati di lavoratori del cantiere, macchine ed attrezzature rispetto all’attività scolastica;
- l’attivazione, in presenza di “interferenze” con le attività svolte dalla scuola, delle necessarie compartimentazioni e segregazioni delle aree esterne ed interne nelle quali di svolgono i lavori; per quanto possibile, è indispensabile riservare l’effettuazione in orario non scolastico delle movimentazioni meccanizzate (gru, autogru) o l’utilizzo di macchine di movimentazione terra, allo scopo di evitare l’impatto con l’attività didattica;
- l’adozione di ogni accorgimento atto a ridurre l’esposizione a fattori di rischio infortunistico (es. movimentazione) o igienico – sanitario (polvere, rumore, vibrazioni), nei confronti di dipendenti e utenti; per es., sia con l’adozione di adeguati comportamenti che con l’esecuzione delle lavorazioni al di fuori dell’orario scolastico;
- l’adozione del Piano di Emergenza del cantiere ed eventuali modifiche al Piano di Emergenza della scuola, in collaborazione del RSPP, in conseguenza delle variazioni causate dal cantiere.
A causa dell’interazione tra l’attività del cantiere, l’attività scolastica e l’ambiente esterno, quali accorgimenti deve adottare/far adottare il Dirigente scolastico per ridurre il più possibile i rischi infortunistici ed igienico – sanitari?
Il Dirigente scolastico deve, in particolare, verificare che sia assicurata la separazione dell’area del cantiere da quella in cui si svolgono le attività scolastiche, tramite l’installazione di recinzione/transennature efficaci, atte ad impedire il loro superamento da parte di alunni e del personale della scuola.
Non deve, invece, il Dirigente scolastico interessarsi delle misure di prevenzione e protezione poste in atto dalla imprese esecutrici in ordine ai rischi specifici presenti nello svolgimento delle loro attività.
Quando le attività del cantiere si svolgono in contemporanea all’attività didattica, il Dirigente scolastico, oltre a richiedere al Responsabile del procedimento che sia assicurata la creazione di una compartimentazione fissa dell’area interessata ai lavori, dovrà richiedere anche la realizzazione di percorsi riservati per gli spostamenti dei lavoratori e il transito dei materiali, detriti, ecc.
Inoltre, allo scopo di ridurre la massima diffusione della polvere e l’emissione di rumori all’esterno delle aree interessate, è necessario che ciascuna impresa esecutrice adotti adeguate misure preventive e protettive quali l’installazione di teli in polietilene , compartimentazioni, ecc.
Nel caso in cui nelle immediate adiacenze dell’edificio scolastico fossero presenti abitazioni, è indispensabile che i lavori del cantiere siano svolti osservando gli orari di riposo stabiliti dal Regolamento Comunale Edilizio.
Nell’ambito dell’organizzazione del cantiere dovranno, altresì, essere individuate e segnalate le aree riservate alle operazioni di carico e scarico dei materiali (che dovranno avvenire, preferibilmente, al di fuori dell’orario delle lezioni), nonché, se possibile, al parcheggio degli automezzi delle imprese esecutrici.
Le imprese esecutrici dovranno, infine, installare sia all’ingresso del
cantiere che nella zona in cui operano tutta la “segnaletica di
Sicurezza”, ponendo ben in evidenza in diverse parti della recinzione
dell’area interessata il cartello indicante il “Divieto di accesso ai non
addetti ai lavori”.
In occasione di lavori da realizzare nelle scuole, oltre al PSC e al POS, è necessario redigere anche il DUVRI?
A margine di quanto sopra osservato, in particolare in merito alla tipologia di “Documenti di Pianificazione della Sicurezza” che devono essere redatti in occasione di certi lavori edili realizzati nelle scuole, appare opportuno sottolineare quanto specificato nel “Documento di indirizzo per la Sicurezza negli Istituti Scolastici del Piemonte”, redatto dall’INAIL Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Regione Piemonte – Assessorato alla tutela della Salute e Sanità, che nella parte finale del Capitolo 11 –
Partecipazione del D.S. alle Riunioni di Coordinamento e di Cooperazione
Rapporti con gli Enti locali, recita:
“Secondo l’articolo 96, comma 2, del D.Lgs. 81/08, per quanto riguarda i cantieri edili che rientrano nell’obbligo della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento - PSC (nonché alla redazione del piano operativo di sicurezza – POS) non sussiste l’obbligo della redazione del DUVRI. Peraltro quando i rischi di interferenza riguardano anche altre imprese e altri lavoratori che non hanno la possibilità di accettare il PSC e redigere POS (perché ad esempio non svolgono lavori edili), gli obblighi dell’art. 26 non risultano automaticamente adempiuti. Si pensi ad esempio agli interventi di manutenzione edile realizzati nelle scuole, ma commissionati da Province o Comuni. In che modo la redazione del PSC e la redazione del POS da parte di imprese esecutrici potrebbe inserirsi nella pianificazione delle misure di prevenzione della scuola che non ha alcuna parte nel processo di elaborazione di tali documenti? Dunque anche in questo caso, conformemente all’art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08, accanto al POS ed al PSC dovrà essere redatto il DUVRI “ricognitivo” da parte della stazione appaltante e lo stesso dovrà essere integrato dal datore di lavoro della scuola, ed anche in questo caso sarà quantomeno opportuno che gli estensori di tali documenti di pianificazione della sicurezza operino in stretta collaborazione.”
Tali affermazioni confermano ancora una volta quanto sia indispensabile che il Dirigente scolastico esiga dall’Ente Locale, in fase di predisposizione degli atti previsti per l’avvio del cantiere all’interno della scuola, che siano effettuate con la sua partecipazione le necessarie “Riunioni di Coordinamento e Cooperazione”, volte ad individuare e ad adottare le essenziali misure di prevenzione e protezione atte a ridurre la probabilità che si verifichino infortuni.