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Marzo 2013

Fabio Paladini - Avvocato

A partire dal 1 gennaio 2014, la registrazione all'AVCPass è obbligatoria per partecipare alle gare di appalto pari o superiori a 40.000 euro.

Il nuovo sistema AVCPass permette alle Stazioni Appaltanti (ivi comprese le scuole) e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione e affidamento de contratti di lavoro, servizi e forniture pubbliche. In particolare, la Stazione Appaltante, dopo la registrazione al sistema SIMOG, acquisisce, per ciascuna procedura di affidamento, il CIG, tramite il Responsabile del Procedimento, il quale indica il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti.

Agli Operatori Economici permette di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice dei Contratti ( D.Lgs. n. 163 del 2006). L'operatore economico può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa, entro il periodo di validità del documento.

1. Entrata in vigore

In data 12 giugno 2013 è stato pubblicato sul portale AVCP un Comunicato del Presidente avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012” secondo cui, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali, il regime di obbligatorietà decorre a far data dal 1 gennaio 2014.

Tuttavia, con l’’emendamento 9.72 al decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (cosiddetto Milleproproghe), proposto dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, è stata differita dal 1° gennaio 2013 al 1° luglio 2014, l’operatività dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, disciplinata dall’articolo 6-bis, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006) in base al quale la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice è acquisita esclusivamente attraverso la predetta Banca dati, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Con tale emendamento viene prorogato al 1 luglio 2014 anche l’avvio del sistema AVCpass con la conseguenza che, di fatto, verrebbero sanate tutte le procedure relative a bandi ed avvisi di gara pubblicati dal 1 gennaio 2014 sino alla data di conversione del decreto-legge n. 150/2013. Al momento della stampa del presente contributo il testo è all'esame della Camera dei Deputati.

2. Tipologia di procedure di scelta del contraente si applica il sistema AVCPASS

Il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di procedure disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG. Per le procedure di scelta del contraente per le quali è consentito il rilascio del CIG in forma semplificata l’utilizzo del servizio AVCPASS comporta l’acquisizione del CIG attraverso il Sistema SIMOG, in luogo di quello rilasciato in forma semplificata. Ove sia già stato rilasciato un CIG in forma semplificata, questo va preventivamente cancellato.

Secondo quanto previsto dal Comunicato del Presidente avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012” per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico, nonché per i settori speciali, l’obbligo di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità.

Nelle more della successiva regolamentazione, per questa tipologia di appalti è possibile procedere alla verifica dei requisiti nelle modalità web based.

3. Registrazione al Sistema

Quindi, l'AVCPass 2014 è un sistema telematico che consente all'Autorità e alle stazioni appaltanti di poter verificare il possesso dei requisiti delle imprese che intendono partecipare alle gare d'appalto.

Per quanto concerne le stazioni appaltanti, il Responsabile del procedimento tenuto alla verifica dei requisiti deve registrarsi utilizzando l'apposito link "Registrazione" presente nella sezione "Servizi ad accesso riservato" del portale AVCP. Una volta ottenute le credenziali di accesso al servizio è necessario accedere al portale http://servizi.avcp.it e creare il profilo di "Responsabile del Procedimento"; il profilo è soggetto ad abilitazione da parte del Back Office AVCP.

Il Responsabile del procedimento già abilitato può accedere al sistema AVCPASS utilizzando le credenziali di accesso agli altri servizi AVCP.

Anche le imprese che intendono partecipare all'assegnazione di contratti pubblici pari o superiori a 40.000 euro devono obbligatoriamente registrarsi, utilizzando il form predisposto sul sito ufficiale AVCP registrazione AVCPASS. Per potersi registrare al sistema AVCPass, l'impresa deve necessariamente disporre di: Casella PEC personale e casella PEC dell’impresa, Certificato di firma digitale, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, poiché i documenti devono essere firmati digitalmente. Effettuata la registrazione al servizio AVCPass, l'impresa riceve dal sistema un "PASSOE" che va inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa richiesta per partecipare alle gare di appalto pubbliche.

Il PASSOE, è quindi il documento che certifica che l’impresa può essere sottoposta alla verifica dei requisiti tramite il Sistema AVCPass, da parte dell'Autorità e stazione appaltante che controlleranno sulla base dei documenti inseriti dall'impresa nell'area banca dati, i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale.

L’impresa effettuata la registrazione e ricevuto il pass, può utilizzare tutti i documenti purché in corso di validità, per tutte le successive gare di appalto a cui intende partecipare.

L'amministratore/legale rappresentante tenuto alla creazione del PAssOE per la verifica dei requisiti deve registrarsi utilizzando l'apposito link "Registrazione" presente nella sezione "Servizi ad accesso riservato" del portale AVCP. Una volta ottenute le credenziali di accesso al servizio è necessario accedere al portale http://servizi.avcp.it e creare il profilo di "Amministratore OE"; il profilo è soggetto ad abilitazione da parte del Back Office AVCP.

In particolare, quindi, il PASSOE rappresenta una nuova entità che consente di mettere in relazione tra loro gli Operatori Economici (OE) partecipanti a raggruppamenti ovvero gli OE che si presentano singolarmente e di relazionarli all'appalto (eventualmente ai diversi CIG del medesimo appalto) a cui partecipano.

Tale sistema consente di semplificare la gestione delle gare con un numero elevato di partecipanti e delle gare multi-lotto, permettendo alla Stazione Appaltante (SA) di:

disporre di tutte le informazioni necessarie relative agli Operatori, senza dover inserire i singoli PassOE di società raggruppate confermando soltanto la composizione dei raggruppamenti ed i relativi ruoli;

utilizzare un’interfaccia unica per gara che consenta di gestire contestualmente tutti i lotti della gara. Tale funzionalità viene garantita anche per Singoli partecipanti.

Il PASSOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Il sistema AVCPASS non svolge alcuna verifica sulla correttezza formale e di merito dei documenti trasmessi dall'OE alla SA, ivi incluse le verifiche riguardanti il rispetto dei termini di trasmissione. Inoltre, il sistema AVCPASS non può essere considerato come mezzo di notifica; le notifiche devono essere espletato dalla SA secondo le consuete modalità previste dalla normativa vigente.

Una volta effettuata la registrazione da parte dell'impresa, la stazione appaltante trasmette sempre tramite AVCPass la richiesta di specifici documenti comprovanti il possesso dei requisiti. L'impresa quindi ottenute le credenziali, procede ad inserire nella BDNCP, ossia, nella Banca Dati i documenti firmati digitalmente che provano il possesso dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alle pubbliche gare d’appalto.

Pertanto, effettuata la registrazione, le stazioni appaltanti acquisito il CIG, possono trasmettere attraverso l'AVCPass i requisiti speciali di partecipazione alla procedura ed i relativi documenti che ne comprovano il possesso. Successivamente l’Autorità avvia presso gli Enti certificatori le richieste dei documenti, mettendoli a disposizione del soggetto abilitato non appena disponibili.

Riportiamo il seguente quadro di sintesi.

Per l’utilizzo del sistema AVCPASS:

  1. la stazione appaltante/ente aggiudicatore, dopo la registrazione al sistema SIMOG, acquisisce, per ciascuna procedura di affidamento, il CIG, tramite il Responsabile del Procedimento;
  2. l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara che:

  1. la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS;
  2. tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
  • Il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG. Per gli affidamenti per i quali è consentito il rilascio del CIG in forma semplificata l’utilizzo della procedura di verifica prevista dall’art.6-bis del Codice comporta l’acquisizione del CIG attraverso il sistema SIMOG.

Ai sensi dell'art. 4, commi 9, 10 e 11 della Deliberazione dell'Autorità n. 111/2012, il Responsabile del Procedimento deve trasferire definitivamente sui sistemi della stazione appaltante di appartenenza, mediante l’apposita funzionalità, i fascicoli di gara e i documenti in essi contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva di ciascuna procedura di affidamento gestita tramite AVCPASS; trascorsi 4 giorni dalla scadenza del termine per l’acquisizione dei documenti, l’Autorità procede ad inviare la documentazione via PEC alla Stazione Appaltante/Ente Aggiudicatore ed alla parallela cancellazione del fascicolo con tutta la documentazione a corredo.

Al fine di garantire che le richieste di verifica dei requisiti interessino unicamente i partecipanti alla specifica procedura, prima di poter accedere alla comprova dei requisiti il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti integra o conferma, utilizzando l’apposita funzionalità di AVCPASS, l’elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento.

Ai fini delle verifiche, il soggetto abilitato avvia tramite AVCPASS la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati; successivamente l’Autorità avvia presso gli Enti Certificanti le richieste dei documenti.

L’Autorità mette a disposizione tempestivamente i documenti a comprova dei requisiti, non appena ricevuti dagli Enti Certificanti.

La conservazione dei documenti è onere di ciascuna stazione appaltante/ente aggiudicatore. L’eventuale richiesta di accesso agli atti è in ogni caso inviata alla stazione appaltante/ente aggiudicatore.

4. Utilizzo della PEC

Tutte le comunicazioni tra stazioni appaltanti e imprese concorrenti nell’ambito del sistema AVCPASS devono essere effettuate tramite PEC.

L'art. 3 della Deliberazione AVCP n. 111/2012 impone che ciascuno dei soggetti tenuto alla verifica dei requisiti disponga di un indirizzo PEC personale essenziale per il perfezionamento delle procedure di autenticazione/autorizzazione.

Si fa presente che i fascicoli di gara, i dati e i documenti in essi contenuti saranno trasmessi alla stazione appaltante/ente aggiudicatore per il tramite della PEC relativa all'Area Organizzativa Omogenea di Protocollo di appartenenza.

Ricordiamo, per completezza, che in data 22 gennaio 2014, il Consiglio dell'AVCP, viste le difficoltà segnalate dalle Stazioni Appaltanti, ha disposto la proroga di 6 mesi del regime transitorio relativo all'obbligatorietà della PEC personale di cui all'art.9, co.4 della Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 e successive modificazioni intervenute a seguito delle decisioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013.

La Stazione Appaltante che nel periodo transitorio ricorra all’utilizzo di caselle di posta elettronica ordinaria è comunque tenuta a:

-       garantire che le caselle di posta elettronica ordinaria utilizzate siano esclusivamente individuali, rilasciate nell’ambito del dominio istituzionale dell’Amministrazione e ad accesso esclusivo del soggetto intestatario;

-       fornire al personale operante in qualità di incaricato del trattamento dei dati le necessarie istruzioni circa il corretto utilizzo delle credenziali di accesso, fermo restando quanto disposto dall’art. 8 della Deliberazione di che trattasi nell’ambito delle misure di sicurezza obbligatorie previste dal D.Lgs. n. 196/2003.

5. Quali sono i documenti messi a disposizione attraverso il Sistema AVCPASS?

La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 38 e 39 del Codice che sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice , attraverso il Sistema AVCPASS sono i seguenti:

-       Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;

-       Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;

-       Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 d.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;

-       Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);

-       Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera;

-       Documento Unico di regolarità Contributiva fornito dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail);

-       Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.

Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici, di cui all’art. 7, comma 10, del Codice, sono rese disponibili dall’Autorità nell’ambito del sistema AVCPASS. A tal fine, gli operatori economici possono visualizzare attraverso specifico alert la presenza o meno di annotazione a proprio carico. Le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori hanno accesso diretto a tutte le informazioni già fornite attraverso l’apposito servizio accessibile dal portale AVCP.

Per quanto non espressamente ricompreso nell'ambito della documentazione sopra riportata, le stazioni appaltanti provvedono al recupero della documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall’art. 40, co. 1, del DPR 445 del 2000. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che sono acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema AVCPASS includono:

  1. Documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti;
  2. Documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità;
  3. Documenti forniti dagli Operatori Economici.

La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, includono:

a)     Bilanci delle società di capitali ove disponibili, forniti da parte di Unioncamere;

b)     Certificazioni di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore EA28 forniti da Accredia;

c)     Fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate;

d)     Dati relativi alla consistenza e al costo del  personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS);

e)     le Attestazioni SOA;

f)     i Certificati Esecuzione Lavori (CEL). Ciascun operatore economico ha la facoltà di richiedere alla stazione appaltante/ente aggiudicatore l’inserimento nell’apposita banca dati CEL dei certificati che dovessero risultare mancanti, secondo quanto prescritto dal Comunicato del Presidente dell’Autorità del 5 ottobre 2010;

g)     certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici;

h)    le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti.

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