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settembre 2014

 Di Marinella Vicini

Con riferimento al precedente articolo, PAIS agosto 2014, di seguito si illustrano le modifiche apportate al D.L. 66/2014 in sede di conversione dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2014, ed entrata in vigore il 24 giugno 2014. Modifiche che riguardano, in modo particolare, le modalità di recupero del credito erogato dai sostituti d’imposta, compresi gli Enti pubblici e le Amministrazioni dello Stato; mentre nulla è cambiato per quello che concerne il novero dei sostituti d’imposta tenuti al riconoscimento del credito in via automatica, che rimangono quelli individuati nel Decreto.

 

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 22/E dell’11 luglio c.a. ha illustrato le novità apportate al D.L. 66/2014 in sede di conversione in Legge. I punti salienti di questa circolare sono così riassunti: a) Recupero delle somme erogate e relative modalità; b) Utilizzo del codice tributo 1655, anno e mese di erogazione compreso il recupero nell’anno 2015 dei crediti erogati nel 2014; c) Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici.

Recupero delle somme erogate e relative modalità

L’attuale formulazione della legge (è stato sostituito il secondo periodo del comma 5 dell’art. 1 del Decreto ed è stato soppresso il comma 6), prevede che le somme erogate ai lavoratori “sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. Quindi, per legge, i sostituti d’imposta erogano il credito in via automatica ai lavoratori che ne abbiano i requisiti, indipendentemente dalla capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti e, con riferimento non più solo all’IRPEF e all’INPS come avveniva prima, ma la somma corrispondente al credito potrà essere compensata con qualsiasi altra somma a debito esposta nel modello F24 anche in sezioni diverse dall’erario e, indipendentemente dal periodo di paga di riferimento. L’eventuale credito derivante da bonus IRPEF non utilizzato in compensazione, potrà essere utilizzato nei successivi versamenti. Per il recupero del credito erogato, come già precisato nel precedente articolo (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014), il sostituto utilizzerà il modello F24 e il codice tributo 1655.

Utilizzo del codice tributo 1655, anno e mese di erogazione compreso il recupero nell’anno 2015 dei crediti erogati nel 2014

La citata ultima circolare, in particolare, approfondisce il coretto utilizzo di questo codice tributo istituito dall’Agenzia con Risoluzione n. 48/E del 2014 e, riporta alcuni esempi di compilazione dell’ F24 in relazione alle tematiche trattate. Comunque, relativamente alla individuazione del mese e dell’anno di pagamento del credito al lavoratore occorre fare riferimento al giorno in cui è avvenuta l’erogazione del credito ai lavoratori da parte dei sostituti d’imposta, ordinariamente coincidente con quello di pagamento delle retribuzioni.

Esempio: Il sostituto d’imposta paga il 10 luglio 2014 gli stipendi relativi al mese di giugno 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600,00 e recuperando parte del credito del mese di maggio per euro 300,00. La sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:

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Esempio: Il sostituto d’imposta paga il 10 gennaio 2015 gli stipendi relativi al mese di dicembre 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600,00, recuperando parte del credito del mese di novembre per euro 300,00 e euro 100,00 per il mese di ottobre. La sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:

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Mentre in caso di contestuale erogazione e recupero di crediti ai lavoratori si presenta il seguente esempio: a) il sostituto d’imposta paga il 10 novembre 2014 gli stipendi relativi al mese di ottobre 2014, erogando un credito pari a euro 1.600,00, e contestualmente recupera ad altri lavoratori un credito pari a euro 400,00. Nella sezione Erario del modello F24 andrà esposto l’importo netto a credito di euro 1.200,00 nel modo seguente:

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b) Viceversa se invece di un credito risulta un debito, il sostituto d’imposta paga il 10 novembre 2014 gli stipendi relativi al mese di ottobre 2014, erogando un credito pari a euro 360,00, e contestualmente recupera ad altri lavoratori un credito pari a euro 800,00. Nella sezione Erario del modello F24 andrà esposto l’importo netto di euro 440,00 nel modo seguente:

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c) Anche se, il sostituto si trova a erogare eventualmente il credito o recuperare il debito, in sede di conguaglio di fine anno nei mesi di gennaio e febbraio 2015, il codice da utilizzare è sempre il 1655 e il mese di riferimento è sempre dicembre 2014. 49 Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici Come da premessa, la legge di conversione ha inserito, altresì, alcune disposizioni riguardanti il recupero delle somme erogate da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici. In particolare, il terzo e quarto periodo del comma 5 dell’articolo 1, prevedono che “Gli Enti pubblici e le Amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest’ultimo caso l’INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario”. Contestualmente è stato soppresso il comma 6, che disciplinava per il solo INPS il recupero dei contributi non versati alle gestioni previdenziali. Indicazioni su dette modalità di recupero, in particolare sull’utilizzo del modello F24 Enti pubblici e sulla possibilità di recuperare il credito erogato mediante scomputo dalle ritenute e dai contributi dovuti, sono state fornite al par. 4.2 della Circolare n. 9/E del 2014, cui si rinvia, ma che ad ogni buon conto si riporta in calce: Il recupero da parte dei sostituti d’imposta avviene mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il modello di pagamento F24.

La suddetta modalità di recupero e il relativo codice tributo può essere adottata anche dai sostituti d’imposta tenuti all’utilizzo del modello F24 Enti pubblici per i versamenti fiscali e contributivi, come delineato dalla Circolare n. 20/E del 5 marzo 2001. In particolare, detti sostituti utilizzano: - il modello F24 ordinario con saldo complessivo pari a zero, indicando nella colonna “importi a credito compensati” le somme da recuperare e nella colonna “importi a debito versati” il corrispondente ammontare di ritenute e contributi previdenziali; - il modello F24 Enti pubblici, indicando i relativi codici e causali, per eventuali somme da versare.

Per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici, scuola compresa, compresi coloro che utilizzano il modello F24 Enti pubblici, si conferma quindi, la possibilità di recuperare il bonus erogato mediante scomputo dalle ritenute e dai contributi dovuti, ovvero mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il modello di pagamento F24 ordinario, in caso di saldo complessivo pari a zero, oppure il modello F24 Enti pubblici, in caso di contestuale versamento. La Circolare precisa che, le norme in esame non stabiliscono criteri di priorità tra le due modalità di recupero in precedenza indicate; pertanto, dette modalità possono essere liberamente adottate, evitando, se possibile, l’insorgere di ipotesi di incapienza in relazione, ad esempio, all’effettuazione dei conguagli fiscali derivanti dalle dichiarazioni 730/2014.

 

 

 

 

 

 

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