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Agosto 2014

Di Mario Paladini

Gli organi collegiali scolastici costituiscono l’organo di governo e di gestione della scuola, sia per ciascun istituto che a livello territoriale. Gli organi collegiali, ad eccezione del Collegio dei docenti, costituito dai soli insegnanti, sono aperti alla partecipazione di una rappresentanza di genitori e studenti, allo scopo di garantire il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche e il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali.

 

Gli organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto). I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli superiori (Consigli di Circolo/Istituto, consigli provinciali). Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali.

Rinnovo organi collegiali

Con la Circolare n. 42 del 21 luglio 2014 il MIUR ha fornito indicazioni in merito alle operazioni di elezione degli organi collegiali a livello di Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2014/2015. Non essendo ancora intervenute modifiche a livello legislativo degli organi collegiali a livello di Istituzione Scolastica, anche per l’anno scolastico 2014/2015, si sono confermate le istruzioni già impartite nei precedenti anni. Si ricorda che la procedura, stabilita dall'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, ha inizio con l'atto di indizione delle elezioni, da parte del DS, seguendo un rigoroso scadenzario di adempimenti e si svolge su due livelli, a seconda della durata dell'organo da eleggere:

A) Elezioni di durata annuale per il rinnovo della rappresentanza dei genitori nei consigli di classe, interclasse e intersezione e quella degli studenti nei consigli di classe degli istituti superiori. Queste si dovranno svolgere entro il prossimo 31 ottobre 2014, secondo la procedura semplificata di cui agli art. 21 e 22 dell'O.M. n. 215/1991. Entro la stessa data dovranno essere rinnovate anche le rappresentanze degli studenti nei consigli di istituto, non ancora giunti a scadenza e si dovrà provvedere entro il termine suddetto, sempre negli istituti d'istruzione secondaria superiore, alle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti della Consulta Provinciale degli studenti, prevista dal DPR n. 567/96 e come modificato dal DPR n. 268/07, organo di durata biennale, tenuto conto che è giunto a naturale scadenza.

B) Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Circolo/Istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle ore 12 ed in quello successivo dalle ore 8.00 alle ore 13.30, non oltre il termine di domenica 16 e di lunedì 17 novembre 2014. Il MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, con Nota prot. MIURAOODGOS 6310 del 4/10/2012, ha fornito alcuni chiarimenti concernenti il rinnovo del Consiglio d’Istituto nelle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo che sono state oggetto di dimensionamento per il corrente anno scolastico. In particolare il MIUR, con la sopracitata nota, precisa che le Istituzioni Scolastiche che, a qualunque titolo, hanno modificato la loro costituzione (nuovo Istituto Comprensivo, fusione di più Istituti, aggregazione di plessi/sedi ad Istituti Comprensivi già funzionanti) devono procedere al rinnovo del Consiglio d’Istituto, al fine di garantire la piena rappresentanza delle componenti docenti e genitori dei vari ordini di scuola. Le fonti normative alle quali fare riferimento per la definizione delle operazioni connesse alle elezioni di cui all’oggetto, sono costituite dall’O.M. n. 215/1991 e dall’O.M. n. 267/1995. È appena il caso di ricordare che, a norma dell'art. 23 della stessa O.M. n. 215, in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti nei consigli d'istituto, le elezioni degli studenti si svolgono con la procedura ordinaria e non si applica quella semplificata prevista per organi di durata annuale. Infine non sembra superfluo rammentare che, fino alla nuova costituzione dei Consigli di Circolo ed Istituto, continuano a funzionare quelli che hanno operato nel precedente anno scolastico, previa verifica del mantenimento dei requisiti di eleggibilità. Ugualmente laddove sia stato nominato il commissario straordinario, lo stesso resta in carica, fino all'insediamento dell'organo collegiale eletto.

Negli Istituti Omnicomprensivi, nei quali sono presenti scuole dell'obbligo e scuole d'istruzione secondaria di II grado, costituiti a norma dell'art. 2, comma 3 del DPR 18/06/1998 n. 233, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendosi risolta, con soluzione normativa, la questione riguardante le rappresentanze nel consiglio d'istituto. Nelle scuole di nuova istituzione, costituite per effetto della unificazione di due scuole, ovvero dell'aggregazione alla preesistente scuola, di plessi di scuola primaria e secondaria di I grado che ne modificano il precedente assetto e già appartenenti a Consigli di Istituto e Circolo diversi, dovranno essere segnalati, all’Ufficio Scolastico Regionale i Commissari straordinari da nominare, che rimarranno in carica fino all'insediamento dei rappresentanti dei nuovi Consigli di Circolo ed Istituto le cui elezioni si svolgeranno nelle date sopraindicate. Per le nuove Istituzioni Scolastiche, costituitesi a seguito di unificazione di scuole dell'obbligo con scuole secondarie superiori e/o a seguito di aggregazioni di scuole di diverso ordine e grado (Omnicomprensivi), si dovrà segnalare il Commissario straordinario da nominare che rimarrà fino a nuove disposizioni normative come più sopra ricordato.

La procedura

Entro il 31 ottobre tutte le scuole devono provvedere, secondo le disposizioni permanenti contenute negli artt. 21, 22 e 23 dell'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 alle elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di intersezione per le scuole materne, nei consigli di interclasse per le scuole elementari e nei consigli di classe nelle scuole secondarie, con la procedura semplificata prevista dall'Ordinanza di cui sopra. Con la stessa procedura, si deve procedere, altresì, all'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Istituto delle scuole secondarie superiori.

La procedura semplificata prevista dalla norma sopracitata non si applica per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto allorquando si debba procedere al rinnovo triennale o ad eventuali elezioni suppletive del Consiglio di Istituto stesso (Art. 23 - Inapplicabilità della procedura semplificata). I Dirigenti Scolastici devono convocare, entro il 31 ottobre, per ciascuna classe l'assemblea dei genitori e quella degli studenti nelle scuole secondarie di secondo grado. La convocazione delle assemblee deve essere effettuata con lettera scritta almeno cinque giorni prima delle votazioni; tale comunicazione deve pervenire tramite gli alunni stessi e deve illustrare il ruolo degli organi collegiali e dare informazioni sulle modalità del voto. È opportuno che i Dirigenti Scolastici promuovano, nel mese di ottobre, assemblee di genitori e anche di studenti – nelle scuole secondarie superiori – al fine di consentire uno scambio di vedute con i docenti, per esaminare insieme le problematiche e i modi di partecipazione alla gestione collegiale della scuola e sui programmi di attività che la scuola intende adottare nel corso dell'anno scolastico. Per le operazioni di voto deve essere costituito un seggio per ciascuna classe, con la possibilità – ove occorra – di riunire gli elettori di una classe nel seggio costituito per un'altra. Candidati all'elezione sono tutti i genitori della classe; potranno essere espresse preferenze fino alla metà dei membri da eleggere, se questi sono più di uno. Nel caso in cui non si possa far ricorso alla procedura semplificata gli studenti eleggono i propri rappresentanti annuali nel consiglio di istituto con procedura ordinaria, contestualmente all'elezione per il rinnovo dell'intero consiglio di istituto o delle componenti interessate alle elezioni suppletive, in presenza di esaurimento di liste per surrogare i membri cessati. Le votazioni si tengono in data da stabilire a cura dei singoli Ambiti Territoriali, secondo le modalità stabilite dalle attuali norme in vigore.

Presentazione delle liste

Occorre innanzitutto precisare che le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti e saranno contrassegnate da un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione. I candidati devono essere indicati con il cognome, nome, luogo e data di nascita nonché dell'eventuale sede di servizio e saranno contrassegnati da un numero arabo progressivo.

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Circolo o di Istituto. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio di Circolo o di Istituto, né può presentarne alcuna.

I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte, in alternativa al Dirigente Scolastico, dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Notaio. Il Ministero con telex n. 2785 del 24 novembre 1977, in risposta a quesito posto, comunicava che le firme di accettazione dei candidati e presentatori possono essere autenticate anche da collaboratori del Dirigente Scolastico a ciò delegati. Lo stesso Ministero con C.M. 290 del 10 novembre 1977 ha disposto che l'autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste può essere effettuata, quando i candidati e i presentatori suddetti siano sprovvisti di documento di riconoscimento, sulla base della conoscenza personale dell'identità del soggetto da parte dell'autorità che procede all'autenticazione. Ciascuna lista può essere presentata:

- da almeno due elettori della stessa componente, quando gli stessi siano inferiori a dieci;

- da almeno un decimo degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a cento;

- da almeno venti elettori della stessa componente, quando il corpo elettorale supera le cento unità. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria (art. 7 comma 2 Legge 11 ottobre 1977 n. 748).

Alle liste, contraddistinte da un motto identificativo delle stesse, sarà assegnato un numero romano che riflette l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo o di istituto. Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del ventesimo giorno e non oltre le ore 12 del quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dalle ore 9 del 38° alle ore 12 del 28° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste e subito dopo le ore 12 la commissione elettorale cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse sia state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. Qualora uno dei candidati non appartenga alla categoria cui la lista si riferisce verrà cancellato dalla lista stessa, dalla commissione elettorale. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali, all'atto del loro insediamento.

Costituzione e composizione dei seggi

Per ogni sede di circolo o di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o succursale va istituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni. Qualora il numero degli alunni sia superiore a trecento, si costituiscono altri seggi in ragione di uno ogni trecento alunni. Ogni seggio è composto di un Presidente e di due scrutatori uno dei quali funge da segretario; sono scelti tra coloro che fanno parte delle categorie da rappresentare e che siano elettori. I componenti dei seggi sono nominati dal Dirigente Scolastico, su designazione della commissione elettorale della scuola, in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per l'elezione. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata unicamente dai presentatori di lista e dai candidati. Le riunioni, per la propaganda elettorale, da tenersi negli edifici scolastici, possono essere tenute esclusivamente fuori dell'orario di servizio a partire dal 18° giorno al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e non possono superare il numero di una per ogni lista.

Modalità delle votazioni

Le votazioni si svolgono nel periodo di tempo indicato dal decreto di indizione. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di lo 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.

Operazioni di scrutinio

Immediatamente dopo il termine delle votazioni iniziano le operazioni di scrutinio, che non possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni suddette possono partecipare, oltre i rappresentanti di lista, gli elettori del seggio (Consiglio di Stato 12/1/1977 n. 6). Qualora nella scheda sia indicato un cognome di un candidato, senza che l'elettore abbia contemporaneamente provveduto a scrivere nella scheda stessa anche il numero romano della lista di appartenenza del candidato suddetto, il voto è valido per il candidato e per la lista. Nel caso in cui l'elettore attribuisca con numero romano il proprio voto ad una lista e contemporaneamente esprima preferenze per candidati appartenenti a lista diversa da quella votata, è valido il voto alla lista, mentre le preferenze sono nulle (telex 5/11/1981). Le schede elettorali prive del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione dei posti spettanti alla lista. Al termine delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice originale, uno dei quali è depositato presso la scuola in cui ha operato il seggio; l'altro originale, posto in busta chiusa, con l'indicazione del tipo di elezione, va trasmesso subito al seggio competente a procedere all'attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli eletti.

Attribuzione dei posti e proclamazione degli eletti

La proclamazione degli eletti spetta al seggio elettorale n. 1, che è integrato, per detta operazione, da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico, tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola. La nomina dei membri aggregati deve avvenire almeno tre giorni prima della data fissata per le votazioni. Il seggio elettorale n. 1 riepiloga e somma tutti i dati trasmessi dagli altri seggi e determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. Ultimata la ripartizione dei voti fra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza. Al termine delle operazioni di attribuzione dei posti si procede alla proclamazione degli eletti, dandone comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola. Nel caso di Istituto di Istruzione Superiore, risultante dall'accorpamento di due istituti di diverso indirizzo, in occasione della elezione per il Consiglio di Istituto dovrà ancora riservarsi, per le componenti dei genitori, degli studenti, dei docenti, almeno un seggio per una delle originarie Istituzioni Scolastiche. Infatti, l’O.M. n. 277/1998 ha modificato ed integrato la precedente O.M. 215/1991, relativa all’ elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto. L’art. 2 ha integrato l’art. 44 dell’O.M. 215/1991 con i seguenti commi; “8. Ai fini dell’attribuzione del posto riservato a ciascuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole secondarie di 2° grado confluite per aggregazione in una nuova istituzione scolastica, di cui al precedente art. 5, comma 8, qualora al termine delle operazioni di assegnazione dei posti non risulti eletto alcun candidato appartenente a una o più di dette scuole, si individua, per ciascuna delle componenti in questione, la lista comprendente candidati appartenenti alle scuole medesime che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

9. Nell’ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla scuola in questione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all’elezione in mancanza di riserva. 10. Qualora la lista comprendente il candidato da proclamare eletto per effetto della riserva non abbia conseguito alcun posto, viene tolto un posto alla lista, non comprendente candidati riservatari, che ne ha conseguito il maggior numero. A parità di posti tra due o più liste, viene tolto il posto a quella tra esse che ha ottenuto il minor numero di voti. 11. Nel caso in cui in nessuna lista siano presenti candidati con diritto di riserva, questa non opera e il relativo posto viene assegnato ai candidati delle altre scuole secondo la normale procedura di assegnazione”. Quindi, essendo l’IIS comprensivo di due scuole di diverso indirizzo, in fase di presentazione delle liste delle diverse componenti sarebbe opportuno favorire la presenza dei rappresentanti delle due diverse scuole; mentre in fase di attribuzione dei posti in consiglio d’istituto, qualora si sia proceduto con liste separate, si dovrà applicare la modifica all’art. 44 dell’O.M. 215/1991, introdotta dall’art. 2 dell’O.M. 277/1998, sopra riportato.

Ricorsi

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 10 giorni dalla data di affissione degli elenchi degli eletti, alla commissione elettorale. I ricorsi sono decisi entro 10 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato. La prima convocazione dell'organo eletto è disposta dal Dirigente Scolastico ed ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati.

Permanenza in carica del Consiglio di Circolo o di Istituto

L’art. 50 dell’OM 215/91 prevede che il Consiglio di Circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati. Può funzionare fino all'insediamento dei nuovi eletti, anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre. La commissione elettorale (Art. 24 OM 215/91 ) La commissione elettorale, presso ciascun istituto, è nominata dal Dirigente e composta di cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto: 2 docenti, 1 ATA, 2 genitori. I Dirigenti Scolastici possono costituire o rinnovare direttamente le commissioni se il consiglio, regolarmente invitato, non procede alle designazioni. È presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente. Delibera a maggioranza con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo. I suoi poteri sono prorogati fino alla costituzione e all'insediamento della nuova commissione. Possono costituirsi commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto assicurando la rappresentanza a tutte le categorie. Sono comunque validamente costituite anche se non sono rappresentate tutte le componenti. I membri inclusi in liste di candidati devono essere sostituiti.

 

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