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Agosto 2014

Mariagrazia Airoldi - Dsga

La fatturazione elettronica, che per le istituzioni scolastiche ha preso il via il 6 giugno, si configura come un progresso che a regime genererà benefici rilevanti per le pubbliche amministrazioni, per le imprese ed in particolare per i cittadini. Benefici tangibili ed intangibili, quali la riduzione dei costi e tempi di trattamento cartaceo, maggiore efficienza ed efficacia dei processi, riduzione degli errori tipici umani e maggiore trasparenza, integrità e valore legale, e non da ultimo un grande contributo alla green economy.

E’ inoltre strategica per la digitalizzazione dell’intero ciclo dell’ordine, per l’integrazione con i sistemi di pagamento elettronici e per lo sviluppo di nuove modalità di servizi finanziari, ad esempio in ambito anticipi fattura, cessione del credito e copertura assicurativa dei crediti certi.

 

Ma la fatturazione elettronica è soprattutto un driver abilitante per la certificazione del credito commerciale, per il monitoraggio della spesa pubblica e per l’ottenimento di tempi più rapidi.

Con l’avvio della fatturazione elettronica viene introdotto per le scuole un nuovo adempimento. Con il recente DL. n. 66 del 24 aprile 2014, all’art. 42, viene infatti previsto l’obbligo per tutte le PA (di cui all’art.1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001) di predisporre il registro unico delle fatture. Qui, entro 10 giorni dal ricevimento, sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti.

Il registro deve essere unico in quanto non sono ammessi registri di settore e si prevede pure che lo stesso costituisca parte integrante del sistema informativo contabile. Ma, al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, lo stesso può essere sostituito dalle apposite funzionalità rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti.

L’articolo 27 del DL 66/2014 introduce significative novità che riguardano sia le modalità di utilizzo che il ruolo della piattaforma per la certificazione dei crediti (o sistema PCC). Le funzionalità della piattaforma, che attualmente permettono di comunicare e certificare i debiti scaduti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali (di seguito, debiti commerciali), sono integrate con nuovi moduli applicativi, per mezzo dei quali sarà possibile monitorare in modo continuativo l’andamento dei predetti debiti e dei relativi tempi di pagamento. Di fatto viene eliminata la fase ricognitiva e di conseguenza la certificazione non avrà più cadenza annuale ma periodica, infatti occorrerà certificare il credito del fornitore entro il 15 di ogni mese.

In particolare, l’utilizzo della piattaforma elettronica permetterà di tracciare e rendere trasparente ai soggetti interessati l’intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa fattura (o richiesta equivalente di pagamento) a decorrere dal 1° luglio 2014.

Il predetto processo avrà luogo tanto per le fatture tradizionali (emesse in forma cartacea) quanto per quelle elettroniche. Al riguardo, si rammenta che il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 55/2013 prescrive l’obbligo della fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie fiscali e di alcuni enti pubblici a decorrere dal 6 giugno 2014, mentre il termine per le altre pubbliche amministrazioni è stato fissato al 31 marzo 2015 dall’articolo 25 del D.L. 66/2014.

Con la circolare n. 21 del 26/06/2014 avente ad oggetto “Piattaforma per la certificazione dei crediti. Modalità di trasmissione dei dati. Regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27 decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”, la Ragioneria generale dello Stato fornisce elementi informativi necessari per l’attuazione degli adempimenti previsti dall’art. 7-bis del D.L. 35/2013, introdotto dall’art. 27 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, con particolare riferimento all’evoluzione del Sistema PCC come strumento di monitoraggio e gestione dei debiti commerciali.

L’utilizzo delle nuove funzionalità della piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC), che sono disponibili a partire dal 1° luglio 2014, permetterà a regime:

  1. ai creditori di verificare on line lo stato dei propri crediti verso ciascun debitore;
  2. alle pubbliche amministrazioni di controllare in tempo reale lo stato dei propri debiti distinti per scadenza e per creditore (anche in caso di cessione, successione ereditaria, operazioni societarie, ecc.), supportando l’obbligo di cui all’articolo 42 del D.L. 66/2014 di tenuta del registro unico delle fatture;
  3. ai competenti organi governativi di conoscere in tempo reale l’ammontare complessivo dei debiti delle Pubbliche amministrazioni e la loro evoluzione.

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