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Marzo 2014

Fabio paladini

Gite scolastiche e responsabilità: gli adempimenti delle scuole con specifico riferimento al profilo assicicurativo

 

Con l'approssimarsi dello svolgimento delle gite scolastiche, con il presente contributo si vuole fornire un quadro di sintesi sugli adempimenti delle scuole per evitare profili di responsabilità, alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione, con particolare riferimento ai profili assicurativi.

 

 

            Con l'entrata in vigore del DPR n. 275 dell'8 marzo 1999 " Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.592"  e del DPR 6 novembre 2000 n. 347, le istituzioni scolastiche hanno completa autonomia in materia di organizzazione e responsabilità delle visite guidate e viaggi di istruzione.

            Per questo la regolamentazione di tutte le tipologie di “uscita” dalla scuola (viaggi di integrazione culturale, viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, stage, viaggi connessi ad attività sportive, settimane bianche, visite guidate, partecipazione a gare nazionali o internazionali) è di competenza degli organi scolastici che ne regolano anche le modalità, in quanto tutte quelle   indicate nelle circolari ministeriali precedenti (in particolare C.M. 14/10/1992 n. 291 e C.M. del 2/10/1996 n. 623), assumono oramai la funzione di suggerimenti di comportamento.

            Spetta in particolare al Consiglio di Istituto approvare uno specifico Regolamento o comunque fissare i criteri generali organizzativi delle attività in parola, al Collegio dei docenti ed ai Consigli di classe la loro programmazione didattica.

1. La responsabilità per omessa vigilanza

            Per quanto concerne l’intensità e l’ampiezza dell’obbligo di protezione sugli alunni assunto contrattualmente dall’amministrazione scolastica e dai suoi operatori nell’ambito dei viaggi d’istruzione il punto di partenza  è rappresentato dalla sentenza 8 febbraio 2012 n. 1769 della Corte di Cassazione. (la Corte si è espressa nella vicenda che ha visto coinvolta una studentessa, caduta dalla terrazza di un albergo che non presentava alcuna protezione, a cui aveva fatto accesso dopo aver scavalcato un parapetto in muratura).

            Da quanto affermato dalla Cassazione si enucleano in capo alla scuola che organizza un viaggio di istruzione  due tipi di responsabilità:

1)     una responsabilità per culpa in eligendo, in merito alla scelta del vettore e della struttura destinata ad ospitare gli alunni; tale responsabilità dovrà essere valutata con giudizio ex ante, ossia tenendo conto di quanto accertato, a livello di documentazione acquisita nella relativa istruttoria, nel corso della procedura negoziale di scelta del contraente;

2)     una responsabilità, in concreto, al momento dell’ingresso nella struttura, alla luce della quale i docenti accompagnatori devono verificare la rispondenza dell’idoneità della struttura ad accogliere gli studenti.

            In sostanza le strutture alberghiere ( e a maggior ragione i mezzi di trasporto scelti)  non devono, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli potenziali per l’incolumità degli alunni.

            Pertanto, secondo la Cassazione l’obbligo di protezione sui ragazzi rileva non solo al momento della scelta in sede di organizzazione del viaggio ed in tal caso solo sulla base della documentazione disponibile, ma anche successivamente, al momento della concreta fruizione ed in tal caso all'esito di una sia pur sommaria valutazione sul posto delle condizioni.

            Se l’accortezza e la prudenza da osservare nella fase di selezione delle offerte presentate dalle agenzie di viaggio risponde comunque ad un principio giuridico ormai pacifico, quel che non convince, ad avviso della dottrina[1], è quanto affermato dalla Suprema Corte nell’enucleare le misure di sorveglianza e vigilanza che i docenti devono porre in essere in loco.  

            Infatti, per non incorrere nella responsabilità di cui sopra i docenti sarebbero  tenuti a valutare, in concreto, l’idoneità del mezzo di trasporto e della struttura recettiva.

            Tale punto comporta subito un interrogativo sulla  discrezionalità e competenza che può avere un docente in merito alla valutazione sull’idoneità di una struttura alberghiere. Infatti, nessuna norma prevede che il docente, al di là dei principi di buon senso, sia titolare di un potere discrezionale che gli consenta di recedere da un contratto e conseguentemente ricercare una nuova collocazione della scolaresca in base ad una valutazione ( evidentemente atecnica) della inidoneità strutturale dell’albergo a garantire l’incolumità degli alunni.

            Inoltre, in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte, i docenti accompagnatori dovrebbero ricercare misure alternative alla sistemazione preventivata qualora il controllo sull'idoneità delle strutture  abbia avuto esito negativo. E’ questo il punto della sentenza risulta addirittura di impossibile attuazione pratica: come potrebbero infatti  i docenti trovare un altro albergo dove ospitare i ragazzi se si pensa al fatto che spesso si arriva nelle strutture ricettive solo in serata in tempo per il pernottamento.

            Ci si chiede poi che in che modo concretamente un docente possa prenotare un altro albergo ( non disponendo di fondi in tal senso) esponendo la scuola, in virtù di tale discrezionalità loro attribuita dalla Cassazione, ad eventuali richieste di risarcimento danni dalle agenzie di viaggio per inadempimento contrattuale. 

            Senza poi considerare, infine, che la soluzione del rientro anticipato è addirittura più potenzialmente pericolosa se si pensa ad una simile situazione: scolaresca arriva in serata in una località; i docenti ritengono non idonea la struttura e decidono di rientrare anticipatamente dopo già parecchie ore di viaggio con alunni e autisti del pullman stanchi. E’ inutile dire che le famiglie non gradirebbero una simile scelta con conseguente richieste di spiegazione ( se non addirittura di danni) alla dirigenza.

            Inoltre, la sentenza in commento non tiene in considerazione il principio di autodeterminazione e autoresponsabilità del minorenne.

            Infatti, nei precedenti gradi di giudizio sia il tribunale che la corte d’appello avevano fatto espresso riferimento al grado di discernimento che è lecito e ragionevole attendersi da ragazzi prossimi alla maggiore età. Tale aspetto, invece,  non è stato preso in considerazione dalla Suprema Corte sotto l’aspetto della vigilanza spettante ai docenti.

            Quindi la Cassazione non ha ricordato la propria precedente giurisprudenza  in virtù della quale la  valutazione dei rischi connessi all’obbligo di vigilanza è relativa, non essendovi modalità predefinite ed universalmente valide e vi è la necessità di adottare soluzioni differenti perché diverse sono le condizioni ambientali di cui tenere conto e le soluzioni organizzative differenziate in considerazione dell’età degli alunni secondo un rigore inversamente proporzionale alla loro età e maturazione ( cfr. Cass. 4 febbraio 2005 n. 2272) posto che con l’avvicinamento degli alunni all’età del pieno discernimento l’espletamento del dovere di vigilanza non richiede la continua presenza degli insegnanti, purchè non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi. ( Cass. 23 giugno 1993 n. 6937)

            Pertanto in tema di gite scolastiche la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: poiché l'iscrizione a scuola e l'ammissione ad una gita scolastica determinano l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’ istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, all'allievo compete la dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante quest'ultima, mentre incombe all' istituto la prova liberatoria, consistente nella riconducibilità dell'evento lesivo ad una sequenza causale non evitabile e comunque imprevedibile, neppure mediante l'adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanza, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall'uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche ; e salva la valutazione dell' apporto causale della condotta negligente o imprudente della vittima, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.”

            È di tutta evidenza, quindi, che nella più recente prospettiva della Corte la responsabilità per culpa in vigilando della scuola sembra esulare dai suoi confini tradizionali, avvicinandosi a un obbligo di protezione assoluto, talvolta persino più pregnante di quello proprio dei genitori imposto loro dall'art. 2048 c.c. in violazione del quale possono essere chiamati a rispondere per "culpa in educando" (responsabilità, quella dei genitori, non alternativa ma concorrente con quella dell'Amministrazione).

            Inoltre, dal punto di vista della responsabilità della struttura alberghiera, con la medesima sentenza è stato affermato che "poiché la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, una tale responsabilità non è di per sé esclusa dal fatto volontario della vittima, salva la valutazione della sua condotta ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., consistente nella fruizione del bene custodito, benché non conforme al suo uso ordinario, quando non vi sia ragionevole modo di attendersi una peculiare oggettiva pericolosità dell'uso diverso, ma reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa medesima".

 

            Anche recentemente la Cassazione, con la sentenza n. 2413 del 4 febbraio 2014, ha ribadito che in tema di responsabilità della scuola a seguito di un infortunio occorso ad un alunno durante la gita scolastica, la presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori ( cioè del MIUR in sostituzione del proprio personale docente che potrà essere eventualmente convenuto innanzi la Corte dei Conti in un successivo giudizio per responsabilità erariale allorchè il danno si sia  verificato per un suo comportamento di omissione di vigilanza imputabile a dolo o colpa grave) dall'art. 2048, comma 2 c.c., si applica in presenza di un danno causato da fatto illecito dell'allievo nei confronti di terzi, e non in riferimento al danno cagionato dall'allievo nei suoi stessi confronti. Mentre nel primo caso per superare la presunzione di responsabilità che grava sull'insegnate occorre che questi provi di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitare una situazione di pericolo in grado di portare poi al danno, nel secondo caso la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale. Tale responsabilità ha le fondamenta nell'iscrizione dell'allievo e la conseguente ammissione nella scuola, ed è proprio da questo rapporto che sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.

2. La copertura assicurativa

            Richiamato quindi il nuovo quadro giurisprudenziale di riferimento, da cui discende un obbligo per la scuola di organizzare ancor con più diligenza i viaggi di istruzione onde prevenire ogni situazione di pericolo, si evince altresì la necessità ( seppur non obbligatoria per legge) di una polizza assicurativa integrativa che tenga indenne le scuole in caso di infortuni.

            I contratti di assicurazione integrativa stipulati dalle istituzione scolastica sono di due tipologie: l’assicurazione per gli infortuni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

            Nell'assicurazione per gli infortuni, l’istituzione scolastica è il soggetto contraente (assieme all’assicuratore), mentre assicurati sono le persone fisiche (di solito, studenti e personale) il cui interesse è protetto dall’assicurazione; i soggetti assicurati e possono far valere direttamente il diritto all’erogazione dell’indennizzo in relazione all’oggettivo verificarsi di un infortunio. 

            Il diritto a conseguire l’indennizzo, che  prescinde dalla riconducibilità del sinistro alla condotta colposa degli operatori scolastici e/o dell’amministrazione in genere  è vincolato al massimale (massimo indennizzo erogabile) pattuito nella polizza. 

            Si osserva che le polizze standard tendono a ricomprendere non solo gli alunni, ma anche il personale docente, non docente e supplente. Talvolta la copertura assicurativa può riguardare anche gli accompagnatori di gite, visite o viaggi di istruzione purché autorizzati dagli organi scolastici competenti e limitatamente all’esercizio delle loro funzioni.

            Generalmente le polizze coprono gli eventi occorsi nell’ambito dell’attività scolastica, extrascolastica, parascolastica, ricreativa, culturale o sportiva purché promossa o comunque deliberata dagli organi scolastici competenti.

 

            Invece, la polizza per responsabilità civile ha ad oggetto solo gli eventi pregiudizievoli cagionati da condotte riprovevoli del soggetto danneggiante.

            L' Art. 1917 c.c. prevede che nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

            L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

            Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

            La responsabilità dell’amministrazione scolastica oggetto dei contratti in questione è certamente (ma non necessariamente in via esclusiva) quella per omessa vigilanza sui minori .

            Infine, una ulteriore precisazione

            La Cassazione, con la sentenza 10 maggio 2005 n. 9752, ha affermato che anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nel caso di specie si trattava di un liceo scientifico) - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa. Pertanto, essendo riferibili direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione e non ai singoli istituti gli atti, anche illeciti, posti in essere dal menzionato personale, sussiste la legittimazione passiva del Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a "culpa in vigilando" del personale docente, mentre difetta la legittimazione passiva dell'istituto.

            Ciò premesso il dirigente dovrà avere cura di far inserire tra i soggetti assicurati anche il Ministero  e le sue articolazioni periferiche. ( cfr in tal senso la circolare n. 2170 del 30 maggio 1996)

            Dal momento che il contratto di assicurazione per responsabilità civile non integra gli estremi di un contratto a favore del terzo danneggiato ( cioè nel caso di specie l'alunno che ha subito un danno),  questi non avrà azione diretta contro la compagnia assicuratrice dell’autore del danno, il quale solo, se lo riterrà opportuno, potrà instare per la chiamata in causa il proprio assicuratore ai sensi dell’art.1917, ultimo comma, c.c. il quale, infatti, prevede testualmente che " l'assicurato ( cioè il MIUR) , convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore".

            La scuola dovrà avere cura di analizzare le varie offerte di polizza proposta in sede di gara in quanto l’indennizzo  è  circoscritto nei limiti del massimale, da intendersi quale limite massimo dell’obbligazione assunta dall’assicuratore.

 

            L’assicurato deve provvedere alla tempestiva denuncia dell’evento oggetto di polizza alla compagnia assicuratrice. L’art.1913 del c.c. dispone che tale adempimento debba essere posto in essere nel termine di tre giorni.[2]

            Sussiste, inoltre, l’obbligo di comunicare la richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato, atteso che, dalla data di arrivo di tale richiesta decorre il termine biennale di prescrizione dei diritti originati dalla polizza e, in particolar modo, quello  a conseguire l’indennizzo (art.2952, II e III comma, c.c.). Tale comunicazione ha l’effetto di sospendere il corso della prescrizione, che ricomincia a decorrere solo quando il diritto del danneggiato sia divenuto liquido ed esigibile (art.2952, quarto comma, c.c.).  Una volta che il termine prescrizionale abbia ricominciato a decorrere, l’assicurato è onerato di provvedere a una nuova interruzione dei termini. [3]

            Quindi, in caso di evento lesivo occorso ad un alunno, il dirigente scolastico deve attivare la polizza per la responsabilità civile stipulata dalla scuola (il riferimento è alla polizza stipulata per l’anno scolastico nel quale si  collocato temporalmente l’episodio dannoso) non appena avuta notizia dell’episodio, inviando detta richiesta di attivazione alla società di assicurazione, tramite raccomandata A.R. (da inviarsi necessariamente nella sede legale ed, eventualmente, anche nella sede dell’Agente assicurativo ) e per conoscenza anche all’Avvocatura dello Stato.

 

 

 

[1] [1] Sia permesso il richiamo a F. Paladini, Infortuni durante i viaggi di istruzione e responsabilità delle scuole: la Cassazione va verso una responsabilità oggettiva?, PAIS- Periodico Amministrativo Istituzioni Scolastiche, Aprile 2014; L. Capaldo - L. Paolucci, Il Diritto per il Dirigente Scolastico, Spaggiari, 2012, p.568-569.

[2] Art. 1913. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

 

[3] Art. 2952.Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

 

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