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L’INPS, con la circolare n. 32 del 20 marzo 2023, ha fornito chiarimenti in materia di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis (congedo di paternità obbligatorio) e 28 (congedo di paternità alternativo) del Decreto Legislativo n. 151 del 2001.

 

 

In ragione delle modifiche introdotte agli articoli 54 e 55 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001 - finalizzate a rafforzare le tutele per il lavoratore padre anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino - il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis e 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

 

 

Per leggere la circolare cliccare sul seguente link: Circolare numero 32 del 20-03-2023
Pubblicata il 30 marzo 2023

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