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Riportiamo le indicazioni dell’INPS in merito all’applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione prevista dall’articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo, c.d. bonus per il secondo percettore di reddito.

L’INPS, con il messaggio n. 724 del 17 febbraio 2023, ha fornito indicazioni in merito all’applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione prevista dall’articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo, c.d. bonus per il secondo percettore di

reddito.

Viene precisato che la maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori non può essere richiesta laddove la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore (cfr. la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 e il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022).

L' INPS comunica che è erogato d’ufficio il bonus per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno.

Al riguardo, viene altresì precisato che, al fine di beneficiare della maggiorazione in argomento, non è previsto alcun adempimento ulteriore in capo agli utenti interessati.

Pertanto, per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno - qualora spettante - per la mensilità di marzo 2023.

Tale prassi troverà applicazione anche per le future annualità di erogazione dell’Assegno; pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa.

LINK: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-

normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.02.messaggio-numero-724-del-17-02-

2023_14082.html

Pubblicata il 21 febbraio 2023

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