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Pubblichiamo il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 9 febbraio u.s. relativo a: Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Soggetti tenuti alla trasmissione 1.1 I soggetti di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, costituenti il sistema nazionale di istruzione, trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa per gli anni d’imposta 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, le comunicazioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020, con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1. Per ciascun iscritto i citati soggetti comunicano l’ammontare delle spese per istruzione scolastica sostenute nell’anno d’imposta precedente con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese. Il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa deve essere indicato se l’informazione è nella disponibilità dell’istituto scolastico che provvede alla trasmissione; tale dato deve essere sempre indicato con riferimento alle erogazioni liberali non deliberate dagli istituti scolastici.
Tale dichiarazione, per quest'anno non obbligatoria ma lo diventerà per quella del 2022, deve essere resa entro il 16 marzo p.v. per consentire alle famiglie la detrazione del 19% sulla denuncia dei redditi. Tutte le ulteriori notizie si trovano sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Pubblicata il 07 marzo 2022

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