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Il decreto contiene alcune misure che riguardano anche le istituzioni scolastiche. 

Le misure concernenti le scuole possono essere le seguenti:

  • sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
  • sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
  • chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici (art. 1 c. 2 lett. k));
Pubblicata il 24 febbraio 2020

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