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Scopo di questo editoriale è quello di compiere un breve excursus storico della categoria che nelle scuole ha ricoperto (e ricopre) la posizione di capo dei servizi di segreteria, come espressamente previsto dall’art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 297/94, già DPR n. 416/1974. Un excursus che abbraccia l’arco temporale di quasi cinquant’anni.

Con i Decreti Delegati del 1974 e specificamente con il DPR n. 420/1074 (anche prima) nelle scuole c’erano i segretari, con specifiche e puntuali mansioni, accanto a Presidi e Direttori Didattici. Allora il Regolamento di contabilità era contenuto nel D.I. 28/5/1975. Tutte le scuole di ogni ordine e grado avevano autonomia amministrativa e deliberavano bilanci di previsione e conti consuntivi che venivano sottoposti all’approvazione del Provveditore agli studi.

Solo gli Istituti Tecnici e Professionali e gli Istituti d’Arte avevano personalità giuridica, pagavano direttamente gli stipendi del personale docente e non docente (di ruolo e non di ruolo) ed erano “vigilati” da due Revisori dei Conti (uno del Tesoro e l’altro dell’Istruzione). I loro bilanci venivano comunque approvati dal Provveditore agli Studi.

 
   

 

Dai segretari siamo passati ai coordinatori amministrativi con il DPR n. 588/1985 (i profili professionali nel sistema delle qualifiche funzionali) con decorrenza dall’1/9/1986 e ancora il citato regolamento di contabilità.

Dai coordinatori amministrativi siamo passati ai responsabili amministrativi con il CCNL del 4/8/1995 relativo al Comparto scuola (presenti nel comparto anche Presidi e Direttori Didattici) con decorrenza dall’1/9/1995 e ancora il già citato regolamento di contabilità. Le scuole dotate di personalità giuridica hanno smesso di pagare gli stipendi, come sopra citato, con decorrenza 1/9/1995.

Dai responsabili amministrativi siamo passati ai Direttori SGA con l’art. 34 del CCNL 26/5/1999, con decorrenza dall’1/9/2000, in concomitanza con l’avvio dell’autonomia scolastica - di cui all’art. 21 Legge n. 59/1997 e al DPR n. 275/1999 - e il riconoscimento della qualifica dirigenziale ai Capi di Istituto, nonché a Rettori e Vice Rettori delle Istituzioni Educative. 

Fino al 31/12/2001 ancora il D.I. 28/5/1975, dall’1/1/2002 il nuovo regolamento di contabilità di cui al D.I. n. 44/2001 e poi il D.I. n. 129/2018, a seguito del Codice dei Contratti pubblici del 2016. In concomitanza con la predisposizione e successiva emanazione del D.I. n. 129 il progetto Ministeriale IO CONTO destinato a DS e DSGA.

Un DSGA in ogni scuola, come i DS, con un profilo professionale avente rilevanza esterna e ricco di compiti. A partire dall’a.s. 2024/2025 (D.I. n. 127/2023) l’organico dei DSGA viene definito congiuntamente con quello dei DS, circostanza che rende del tutto irrazionale la collocazione dei Direttori SGA nel Comparto Istruzione e Ricerca e non nella corrispondente Area come i DS.

In tutti i passaggi descritti un’evoluzione formale e sostanziale, particolarmente significativa con il passaggio alla condizione di Funzionario Direttivo in posizione apicale: una condizione che rappresenta un unicum nel panorama delle Amministrazioni Pubbliche, fatta eccezione per i Direttori Amministrativi di Accademia e Conservatori.

Dall’1/9/2000 hanno rappresentato punti di criticità rilevanti:

  • l’inquadramento retributivo in prima applicazione (temporizzazione e non ricostruzione);
  • la mancata introduzione della figura intermedia dei coordinatori amministrativi (area C) prevista dal CCNL dell’8/3/2002, anche a valere come naturale sostituto del DSGA;
  • una disciplina delle sostituzioni (e delle supplenze) lasciata a lacunose clausole contrattuali (CCNL e CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie);
  • il reclutamento da vecchie graduatorie dei Coordinatori e Responsabili Amministrativi;
  • un solo passaggio di area (da Assistenti a DSGA) con il CCNI del 3/12/2009 e il Decreto Direttoriale del 28/1/2010;
  • un solo concorso ordinario con regolamento di cui al Decreto n. 863 del 18/12/2018 e successivo bando di concorso dello stesso mese di dicembre. Ammissione al concorso anche ai facenti funzione senza laurea e con riserva di posti.

Con il CCNL sottoscritto il 18 gennaio 2024 e relativo al triennio 2019/2021 siamo all’ennesimo cambiamento dell’ordinamento professionale, del sistema di classificazione e dei profili professionali.

Si attendeva una nuova disciplina moderna ed evoluta, al passo con i bisogni e le esigenze delle scuole. Invece, registriamo una disarmonia tra i comparti e nelle diverse sezioni dello stesso comparto Istruzione e Ricerca, la palese e incomprensibile regressione di stato giuridico dei Direttori SGA destinatari di un improvvido incarico a termine, di un ingiustificato impoverimento della declaratoria del profilo professionale e di una impossibile previsione di incarico ad interim in altre scuole (vedi art. 55 e allegato A ed anche l’art. 57). 

I Direttori SGA passano da “rilevanza esterna” pienamente riconosciuta (Tabella A del CCNL 24/7/2003 confermata dalla Tabella A del CCNL 29/11/2007) a “può avere anche rilevanza esterna” (Allegato A CCNL 18/1/2024). Inoltre, nel profilo professionale non è più presente una parte significativa espressamente prevista nella citata Tabella A del CCNL 29/11/2007. Infatti per il “nuovo” DSGA non vi è più la previsione che “può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche”.

Nel tempo in cui le Istituzioni Scolastiche ed educative sono “invase” da compiti quantitativi e qualitativi sempre più impegnativi e complessi, chi ha scritto e sottoscritto il CCNL del 18/1/2024 non ha trovato di meglio che determinare una formale e sostanziale involuzione del “Capo dei servizi di segreteria”.

È nostro auspicio che vi sia un intervento legislativo di correzione di una improvvida statuizione contrattuale; un intervento che dovrebbe stabilire il collocamento dei Direttori SGA nell’Area Istruzione e Ricerca, insieme ai Dirigenti Scolastici seppure in separata sezione, già a partire dal triennio di contrattazione collettiva 2022/2024.

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